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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto per il trasferimento d'autorità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, militari destinati ad altra sede in seguito alla soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio, hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva negato loro il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge n. 86 del 2001 per i trasferimenti d'autorità. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio una possibile inammissibilità dell'appello, poiché il difensore che aveva notificato e depositato il gravame non risultava iscritto, a quelle date, all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Gli appellanti hanno prodotto una certificazione attestante l'iscrizione del difensore all'albo ordinario e il maturato esercizio professionale per dodici anni, ma non l'effettiva iscrizione all'albo speciale al momento della notificazione dell'appello. Un ulteriore avvocato, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, era indicato nell'atto, ma non lo aveva sottoscritto; appello, modulo di deposito e procure risultavano sottoscritti esclusivamente dal difensore privo dello jus postulandi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile, senza esaminare nel merito la spettanza del trattamento economico richiesto. Ha affermato che, nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il mero possesso del requisito temporale di esercizio della professione non abilita al patrocinio: sono necessarie la domanda dell'interessato, la valutazione favorevole dell'organo competente e l'effettiva iscrizione all'albo speciale, che ha natura costitutiva dello status e non può decorrere anteriormente al provvedimento di iscrizione. La carenza dello jus postulandi al momento della notificazione e dell'instaurazione del giudizio determina l'inammissibilità dell'appello. L'indicazione nell'atto di un diverso avvocato abilitato non è sufficiente quando questi non abbia sottoscritto gli atti processuali. La novità della questione ha giustificato la compensazione delle spese. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'Ordine competente e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di rispettiva competenza.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

    L'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori costituisce un presupposto processuale per la valida proposizione dell'appello davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 22, comma 4, l. 247/2012

    Consente, nel regime transitorio, l'iscrizione all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori a chi maturi entro il termine previsto i requisiti secondo la disciplina previgente; il mero maturare dei requisiti non sostituisce l'effettiva iscrizione.

  • art. 33, comma 2, r.d.l. 1578/1933

    gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali

    Il periodo minimo di esercizio è requisito per chiedere l'iscrizione, ma non consente da solo il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; occorre l'effettiva iscrizione all'albo speciale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    L'obbligo del patrocinio mediante avvocato cassazionista non contrasta con il diritto di difesa, ma costituisce una modalità diretta ad assicurarne l'effettività mediante una qualificazione professionale adeguata.

Massime di principio

  • Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il patrocinio mediante un avvocato iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • Il mero maturare del periodo minimo di esercizio della professione forense non attribuisce lo jus postulandi davanti alle giurisdizioni superiori: sono necessari la domanda dell'interessato, il provvedimento favorevole dell'organo competente e l'effettiva iscrizione all'albo speciale.
  • L'iscrizione all'albo speciale ha natura costitutiva dello status professionale e non può retroagire a una data anteriore al provvedimento che l'ha disposta; pertanto, la validità del patrocinio deve essere verificata con riferimento al momento della notificazione e dell'instaurazione del giudizio.
  • L'indicazione nell'atto processuale di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non sana la carenza dello jus postulandi dell'avvocato che ha materialmente sottoscritto gli atti, se il professionista abilitato non li ha anch'egli sottoscritti e la paternità dell'atto resta riferibile esclusivamente al difensore non abilitato.

Come è indicizzato

MaterieAppelloStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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