Sentenza n. 216/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 22.10.2025, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato il 22 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato sulla base di un nulla osta relativo a uno specifico datore di lavoro agricolo. Il datore aveva comunicato l'assunzione, ma non aveva richiesto l'appuntamento presso la Prefettura per la sottoscrizione del contratto e l'inoltro del modello 209. Dopo avere reperito un'altra opportunità lavorativa, il ricorrente aveva chiesto la convocazione per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure il subentro del nuovo datore di lavoro. La Prefettura aveva respinto l'istanza ritenendo inapplicabile l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 ai lavoratori stagionali, rilevando inoltre l'assenza ab origine dei presupposti per il nulla osta e l'inapplicabilità delle circolari ministeriali invocate. Il ricorso deduceva, in sintesi, la violazione dell'affidamento incolpevole maturato dal lavoratore, l'applicabilità delle circolari ministeriali del 2020 e del 2021 e la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha ritenuto decisivo l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che, per il lavoro stagionale, rende applicabili le disposizioni dell'art. 22 solo ove compatibili ed esclude espressamente il comma 11. Ne consegue che il lavoratore stagionale non può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11. Le circolari ministeriali richiamate non possono derogare alla disciplina primaria e, comunque, riguardano fattispecie diverse. Il visto e il nulla osta stagionale sono collegati allo specifico datore di lavoro e all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa stagionale; ove il rapporto non si perfezioni, si verifica la perdita della stagionalità e il visto e il nulla osta risultano privi di efficacia e suscettibili di revoca, senza possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione. Anche il subentro di altro datore non è stato ritenuto ammissibile: l'art. 24, comma 8, consente attività stagionale presso lo stesso o altro datore durante la validità del nulla osta, ma solo se l'intermediazione avviene mediante la piattaforma SIISL e purché il nulla osta sia stato legittimamente rilasciato e non revocato. Nel caso concreto non risultava l'utilizzo della piattaforma SIISL; inoltre, il ricorrente non aveva contestato specificamente l'assenza originaria dei presupposti per il rilascio del nulla osta, limitandosi a invocare le circolari e la possibilità di attesa occupazione o subentro. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
«il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».
La norma esclude espressamente l'applicazione dell'art. 22, comma 11, ai rapporti di lavoro subordinato stagionale.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
«la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore».
Disciplina il permesso per attesa occupazione, ma esclude il lavoro stagionale dal periodo minimo di permanenza e, per effetto dell'art. 24, comma 1, non è applicabile ai lavoratori stagionali.
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Consente al lavoratore straniero, durante la validità del nulla osta al lavoro, di svolgere attività stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore, a condizione che l'intermediazione avvenga mediante la piattaforma SIISL e che il nulla osta sia stato legittimamente rilasciato e non revocato.
art. 24, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal giudice quale elemento della disciplina di favore prevista per il lavoro stagionale.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal giudice in relazione alla possibilità di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato anche oltre il limite delle quote, come modificato dal d.l. n. 145/2024.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La precedente comunicazione dei motivi ostativi era stata richiamata nel provvedimento impugnato; il ricorrente non aveva formulato specifiche contestazioni al riguardo.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il ricorrente ne invocava l'applicazione sotto il profilo dei doveri di collaborazione e buona fede, ma il motivo non è stato accolto perché non può superare l'espressa disciplina primaria sul lavoro stagionale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 non è applicabile al lavoratore entrato in Italia in forza di un nulla osta e di un visto per lavoro subordinato stagionale, poiché l'art. 24, comma 1, esclude espressamente l'applicazione del predetto comma 11.
- Il visto e il nulla osta per lavoro stagionale sono funzionalmente collegati allo specifico datore di lavoro e all'effettiva instaurazione del rapporto e dello svolgimento dell'attività stagionale; se il rapporto non si perfeziona, si verifica la perdita della stagionalità e non può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
- Le circolari ministeriali non possono derogare alla disciplina primaria che esclude, per il lavoro stagionale, il permesso per attesa occupazione; inoltre, le circolari riferite a fattispecie diverse non fondano il diritto al rilascio del titolo.
- La possibilità, prevista dall'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, di lavorare alle dipendenze di un datore diverso da quello originario presuppone sia l'intermediazione del rapporto mediante la piattaforma SIISL sia la validità di un nulla osta legittimamente rilasciato e non revocato.
- Il richiamo ai doveri di collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento non consente di ottenere un titolo di soggiorno incompatibile con i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge per l'ingresso e il lavoro stagionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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