Sentenza del 16/01/2020 n. 430 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento - Studi di settore - Avvisi di accertamento notificati dopo il 2 marzo 2012 - "Gravi incongruenze" - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, per gli avvisi notificati dopo il 2 marzo 2012, l'accertamento induttivo fondato sullo studio di settore è legittimo solo se la rettifica produce ricavi/compensi superiori di almeno il 15% rispetto a quanto dichiarato oppure superiori comunque di almeno €50.000; in mancanza di tale scostamento l'uso dello studio corretto come base dell'accertamento non può considerarsi sufficiente per fondare l'accertamento induttivo
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento emesso sulla base degli studi di settore; questione se, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n.16/2012, sussistano i presupposti per qualificare come "gravi incongruenze" la differenza tra i compensi/ricavi risultanti dallo studio di settore corretto e quelli dichiarati dal contribuente, legittimando così l'accertamento induttivo
Norme richiamate
D.L. n. 16/2012
La modifica normativa ha introdotto una soglia quantitativa per considerare "gravi incongruenze" e legittimare l'accertamento induttivo basato sugli studi di settore: differenza percentuale >=15% o differenza assoluta >= €50.000
Massime di principio
- La regola si applica agli avvisi notificati dopo il 2 marzo 2012: verificare la data di notifica per sapere se la soglia è operativa
- L'Amministrazione deve dimostrare che la rettifica dello studio di settore determina uno scostamento pari o superiore a 15% o a €50.000; senza questa prova l'accertamento induttivo è vulnerabile
- Se lo scostamento supera la soglia, l'accertamento induttivo basato sugli studi di settore è presumibilmente legittimo, ma il contribuente può ancora proporre elementi di prova contrari (documenti, giustificazioni) per contestare l'applicazione pratica dello studio
- In assenza dello scostamento, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento o la riammissione ad accertamento analitico o a ulteriori accertamenti istruttori
- Occorre sempre controllare eventuali successive modifiche normative o giurisprudenziali e valutare le specificità del settore e delle anomalie riscontrate prima di formulare una difesa
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