Cassazione Penale, Sentenza n. 07079/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la condanna per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente contestava la determinazione del reddito imponibile per l'anno 2015: sosteneva che la maggior parte delle sopravvenienze attive (pari a EUR 965.142,95) derivava da debiti iscritti in esercizi precedenti (2009, 2012, 2013, 1996) mai estinti e che, quindi, le rettifiche dovevano essere imputate agli anni di iscrizione originaria e non al 2015. Denunciava violazione degli artt. 83, 88 e 109 del T.U.I.R. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., nonché un'inversione dell'onere della prova a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Monza. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: le poste passive inesistenti risultavano iscritte in bilancio e nella contabilità al 31 dicembre 2015 e, perciò, hanno inciso direttamente sul risultato d'esercizio e sulla determinazione dell'imponibile 2015; la rilevanza penale si basa sull'effetto della iscrizione sul bilancio dell'anno verificato, non sull'origine temporale della passività. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato, la condanna è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. (In primo grado e in appello la condannata era stata ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, con pena di dieci mesi di reclusione, attenuante ex art. 13‑bis comma 1 d.lgs. 74/2000, diminuzione per il rito abbreviato, concessi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale).
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce la dichiarazione infedele; applicata per ritenere la responsabilità penale della legale rappresentante per l'omessa indicazione di sopravvenienze attive e costi inesistenti
art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Attenuante riconosciuta e applicata nella determinazione della pena
art. 83 T.U.I.R.
Richiamato nella controversia sulla determinazione del reddito imponibile; la Corte ha ritenuto che la determinazione del reddito sull'anno verificato può essere influenzata dalla presenza in bilancio di componenti inesistenti iscritte in quell'anno
art. 88 T.U.I.R.
Norma richiamata in tema di criteri di imputazione temporale delle componenti di reddito; la Corte ha ritenuto prevalente l'effetto contabile sull'esercizio in cui la voce influisce sul bilancio verificato
art. 109, comma 1, T.U.I.R.
Richiamato in relazione al periodo di imposta e alla competenza; interpretato insieme agli articoli precedenti per valutare la rilevanza delle sopravvenienze attive nel 2015
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme processuali relative ai motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate
Massime di principio
- Per la rilevanza fiscale e penale conta l'effetto della voce contabile sull'anno oggetto di verifica: se una componente negativa inesistente o non giustificata risulta iscritta nel bilancio e nella contabilità dell'anno verificato, può essere rettificata e tassata in tale anno anche se l'origine della posta risale ad anni precedenti.
- L'origine temporale della passività non esclude che la sua iscrizione nel bilancio di esercizio successivo incida sul risultato e sull'imponibile di quell'esercizio; quindi non è sufficiente sostenere che la voce 'deriva da anni precedenti' senza provare eventi estintivi o documentazione che ne giustifichi la permanenza.
- Il contribuente/legale rappresentante deve fornire documentazione probatoria circa la fondatezza delle poste passive iscritte e sugli eventuali eventi estintivi intervenuti; l'assenza di giustificativi rafforza la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria e dei giudici.
- La reiterata indicazione di stesse poste false in bilanci di esercizi diversi può integrare più fattispecie di reato (pluralità di documenti contabili falsi o pluralità di dichiarazioni infedeli) poiché ciascun bilancio/dichiarazione rappresenta lo stato patrimoniale a una data diversa.
- In sede penale, le censure formali sulla imputazione temporale richiedono elementi probatori concreti per prevalere: argomentazioni generiche sulla competenza temporale della posta contabile sono insufficienti a rimuovere la motivazione dei giudici di merito.
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