Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego disposta nei confronti di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 916 d.lgs. 66/2010

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del TAR deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché carenza, illogicità della motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che la sospensione non fosse caratterizzata da sufficiente urgenza e che avrebbe dovuto essergli comunicato l'avvio del procedimento, consentendogli di essere ascoltato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 in relazione all'art. 916 d.lgs. 66/2010, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. In particolare, ha contestato che la motivazione richiamasse una perdita del rapporto fiduciario non risultante dagli atti e ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti, i precedenti positivi di servizio, la promozione al grado di sottotenente, l'assegnazione di compiti di crescente responsabilità e la successiva riammissione in servizio nel precedente reparto. La sospensione era stata adottata dopo il rinvio a giudizio per ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, relative a condotte risalenti al 2016.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato la sospensione precauzionale facoltativa prevista dall'art. 916 d.lgs. 66/2010 come misura provvisoria, cautelare e non sanzionatoria, diretta a tutelare il buon andamento, il prestigio dell'amministrazione militare e il rapporto fiduciario con i cittadini. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e dell'opportunità dell'allontanamento; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, sproporzione o altre figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Il primo motivo è stato respinto perché la natura cautelare e urgente della misura, adottata dopo il rinvio a giudizio, esclude l'obbligo di comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 241/1990 e dell'art. 1028 d.P.R. 90/2010. Inoltre, i presupposti legali della sospensione rendono non decisivo l'apporto partecipativo dell'interessato. Il richiamo all'art. 41 della Carta di Nizza è stato ritenuto non pertinente sia per i limiti applicativi della Carta al di fuori delle competenze dell'Unione, sia perché il previo ascolto è riferito ai provvedimenti definitivi e afflittivi, mentre la sospensione in esame è provvisoria e cautelare. Il secondo motivo è stato respinto poiché il provvedimento indicava adeguatamente la gravità delle imputazioni, la possibile perdita del grado, il pregiudizio per il rapporto fiduciario, l'incidenza sulla credibilità e sull'autorità del militare e il possibile nocumento al prestigio dell'Arma e al regolare svolgimento delle attività. Il positivo stato di servizio e la successiva promozione non escludono l'adozione della misura, che prescinde dall'accertamento definitivo della responsabilità e dalla valutazione complessiva della carriera. La successiva riammissione in servizio non dimostra un vizio originario, essendo sopravvenuta e disposta in esecuzione di un'ordinanza cautelare con riserva di ogni valutazione nel merito. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 916 d.lgs. 66/2010

    La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.

    La disposizione fonda una misura provvisoria e cautelare, non sanzionatoria, applicabile dopo l'assunzione della qualità di imputato e in presenza di un reato astrattamente idoneo a determinare la perdita del grado.

  • art. 7, comma 2, l. 241/1990

    La natura cautelare e urgente della sospensione precauzionale esclude l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 1028 d.P.R. 90/2010

    La disciplina dell'azione amministrativa militare conferma l'esclusione della comunicazione di avvio per la sospensione precauzionale adottata in ragione dell'urgenza cautelare.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della sospensione è sufficiente quando esterna il pregiudizio per il buon andamento, il prestigio dell'amministrazione e il rapporto fiduciario derivante dalla permanenza in servizio del militare rinviato a giudizio.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    ogni individuo nei confronti delle istituzioni, di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio

    Il richiamo non è pertinente al rapporto di impiego presso una Forza armata, estraneo alle materie di competenza dell'Unione; comunque, il previo ascolto è riferito ai provvedimenti definitivi e afflittivi, non a una misura provvisoria e cautelare.

  • art. 51, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione oltre le competenze dell'Unione stessa, con conseguente non pertinenza nel caso esaminato.

  • art. 60 c.p.p.

    La qualità di imputato, rilevante ai fini dell'art. 916 d.lgs. 66/2010, si collega alla richiesta di rinvio a giudizio.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell'amministrazione giustifica, in relazione allo status e ai doveri del militare, l'allontanamento cautelare quando la permanenza in servizio possa pregiudicare il prestigio e la credibilità dell'istituzione.

Massime di principio

  • La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego del militare prevista dall'art. 916 d.lgs. 66/2010 è una misura provvisoria, cautelare e non sanzionatoria, diretta a tutelare il buon andamento, il prestigio dell'amministrazione e il rapporto fiduciario con i cittadini; essa prescinde dall'accertamento definitivo della responsabilità penale e dalla complessiva positività dello stato di servizio.
  • L'adozione della sospensione precauzionale facoltativa presuppone che il militare abbia assunto la qualità di imputato e che il reato contestato sia astrattamente idoneo a comportare la perdita del grado; le esigenze cautelari possono quindi concretizzarsi con il rinvio a giudizio, anche se l'amministrazione conosceva anteriormente i fatti contestati.
  • La sospensione precauzionale facoltativa è espressione di ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione della gravità dei fatti e dell'opportunità dell'allontanamento; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità o altri sintomi di eccesso di potere.
  • Per una sospensione precauzionale ancora soggetta ad accertamento penale è sufficiente una motivazione che esponga il pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio, in rapporto alla gravità delle imputazioni, alla possibile perdita del grado, alle funzioni esercitate e al rischio per il prestigio e la credibilità dell'amministrazione; non è necessario descrivere analiticamente gli episodi ancora oggetto di accertamento penale.
  • La natura cautelare e urgente della sospensione precauzionale dall'impiego esclude, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 241/1990, l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, la partecipazione dell'interessato può risultare irrilevante quando l'adozione della misura dipenda da presupposti legali rigidi e predeterminati.
  • La successiva riammissione in servizio, disposta in esecuzione di una misura cautelare giudiziale con riserva della decisione di merito, non dimostra di per sé l'illegittimità originaria della sospensione né rende contraddittoria la precedente misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.