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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5301/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso il 22/09/2022. Il motivo principale di ricorso in Cassazione era la violazione di legge e l'erronea valutazione dei fatti per non avere il Tribunale tenuto conto che il ricorrente aveva ottenuto nel 2018 un permesso provvisorio da richiedente asilo poi non rinnovato e, soprattutto, per non avere atteso l'esito di una istanza/ricorso per protezione internazionale pendente presso la Commissione territoriale (con istanza di riesame presentata il 3/02/2023 e parere favorevole della Commissione territoriale di Salerno, trasferita alla Commissione di Monza Brianza). La difesa aveva inoltre richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa valutazione da parte del Tribunale della richiesta della difesa di attendere l'esito della decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale, osservando che la protezione internazionale, se concessa, costituisce causa ostativa all'espulsione e che le cause ostative di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998 non sono da ritenersi tassative ma vanno interpretate anche alla luce delle fonti sovranazionali. La Corte ha quindi disposto il rinvio per consentire al Tribunale di valutare, in piena autonomia decisionale, l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale e le relative implicazioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Riferito all'espulsione come misura alternativa alla detenzione: il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'art.16 va valutato considerando le cause ostative previste dalla legge e dalle fonti sovranazionali.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2

    art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Le cause ostative all'espulsione indicate all'art.19 non hanno natura tassativa: devono essere integrate con l'analisi delle norme sovranazionali che tutelano il riconoscimento dello "status" di rifugiato e della cosiddetta "protezione sussidiaria"; la protezione internazionale, se riconosciuta, è ostativa all'espulsione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di impugnazione per "violazione di legge" per essere il provvedimento fondato su presupposti fattuali erronei o per omessa valutazione di fatti rilevanti (quale la domanda di protezione internazionale pendente); tale vizio è idoneo a giustificare la cassazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla riproduzione integrale del motivo in cassazione: la Corte riporta il motivo nei limiti consentiti da detta disposizione, ma valuta comunque la fondatezza della censura di omissione di valutazione.

  • Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39783 del 21/09/2021 (Rv. 282147 - 01)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che le cause ostative all'espulsione vanno integrate con il quadro delle fonti sovranazionali e che anche la "protezione sussidiaria" rientra nella tutela che impedisce l'espulsione.

Massime di principio

  • Se lo straniero ha una domanda di protezione internazionale pendente (o un riesame/parere favorevole in itinere), il giudice che decide sull'espulsione deve valutare l'esistenza di tale procedimento e, se necessario, attendere l'esito, perché l'eventuale riconoscimento della protezione è ostativo all'espulsione.
  • Le cause ostative all'espulsione previste dall'art.19 d.lgs. 286/1998 non sono esaurienti: il giudice deve considerare anche il diritto internazionale e dell'Unione (status di rifugiato e protezione sussidiaria) nella valutazione del caso concreto.
  • La mancata valutazione di elementi fattuali rilevanti (es. richiesta di protezione internazionale pendente, permessi di soggiorno preesistenti, rapporti di convivenza) è vizio rilevante che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Nel bilanciamento tra misure detentive e misure alternative (espulsione ex art.16), il tribunale deve esaminare con attenzione le circostanze personali e procedurali dello straniero, inclusa la situazione amministrativa e le istanze di protezione internazionale.
  • La parte difensiva che documenta l'esistenza di un procedimento per protezione internazionale in corso deve ottenerne la considerazione in sede giurisdizionale; la mancata considerazione può giustificare la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento del provvedimento.

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