Sentenza del 22/02/2022 n. 5863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dei contribuenti avverso la sentenza della CTP di Forlì, la quale aveva respinto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento ICI per omessa denuncia e omesso versamento relativi all'annualità 2005. La CTR aveva ritenuto che i contribuenti, esercitando in forma di società semplice l'attività agraria in modo professionale ed esclusivo, avessero diritto all'esenzione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Comune improcedibile perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.. La Corte ha chiarito che, ai fini del decorso del termine breve, la parte che impugna deve provare la notificazione della sentenza mediante la relata di notifica e l'eventuale avviso di ricevimento; in mancanza opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., salvo che il destinatario non ammetta espressamente (o per facta concludentia) di aver ricevuto la sentenza nella data indicata dalla controparte. Nel caso di specie il Comune, nella memoria difensiva, non aveva contestato la data di notificazione (15/06/2015) e quindi si è applicato il termine breve; l'impugnazione è stata notificata il 12/10/2015 oltre il termine e non è stata concessa la rimessione in termini (non richiesta e comunque non sussistente causa assoluta non imputabile). Condanna alle spese in favore dei resistenti (Euro 2.300,00 compensi + Euro 200,00 esborsi + spese generali 15% e accessori) e annotazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi DPR n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Termine breve di 60 giorni per impugnare la sentenza a decorrere dalla notificazione; applicabile quando il destinatario non contesta la data di notificazione dimostrata dalla parte notificante.
art. 327 c.p.c.
Termine lungo applicabile quando non è provata la notificazione della sentenza (mancanza della relata o dell'avviso di ricevimento), salvo che il destinatario ammetta la ricezione nella data indicata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Previsione relativa al contributo unificato aggiuntivo in caso di determinate condizioni procedurali; la Corte ha dato atto dell'eventuale sussistenza del presupposto per il versamento.
Cass. n. 24415/2020 (giurisprudenza)
Precisa che la prova della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve richiede la relata di notifica e l'eventuale avviso di ricevimento; in mancanza si applica il termine lungo salvo ammissione del destinatario.
Massime di principio
- Per far decorrere il termine breve di impugnazione è necessario provare la notificazione della sentenza con la relata di notifica e, se effettuata per posta, con l'avviso di ricevimento; in assenza di tali documenti si applica il termine lungo salvo ammissione del destinatario.
- Se la parte destinataria non contesta la data di notificazione (anche implicitamente nella memoria difensiva), la Corte può ritenere operante il termine breve e dichiarare improcedibile l'impugnazione notificata tardivamente.
- Il malfunzionamento informatico o disguidi interni dell'ufficio del ricorrente non costituiscono di per sé causa di impossibilità assoluta tale da giustificare la rimessione in termini; per ottenere riammissione occorre dimostrare una causa non imputabile avente carattere di assolutezza.
- Se si contesta la notificazione ricevuta dall'altra parte, bisogna tempestivamente produrre la relata o l'AR; in mancanza, valorizzare un'esplicita ammissione della controparte se si intende far valere il termine breve.
- Le spese seguono la soccombenza anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per tardività; la parte soccombente è condannata anche agli oneri relativi al contributo unificato ove dovuto.
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