Cassazione Penale, Sentenza n. 26126/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena, aveva confermato la responsabilità per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto la violazione di legge per essere il reato stato perseguito in difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il furto è procedibile a querela salvo specifiche ipotesi aggravate non ricorrenti. Ha inoltre osservato che la persona offesa aveva presentato soltanto una denuncia di furto, senza una chiara e formale manifestazione della volontà di punire l'autore, richiesta per la querela; ha escluso che tale volontà potesse desumersi da atti equipollenti, richiamando la mancata costituzione di parte civile come indice della mancanza di una volontà punitiva anche implicita. Ha quindi chiesto il rilievo della mancanza della querela e la declaratoria di estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità, in mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p.
La decisione
La sentenza, per come emerge dal testo, registra il ricorso dell'imputato avverso la conferma della responsabilità per furto aggravato da parte della Corte di appello e la deduzione della mancanza della querela necessaria alla procedibilità dopo la riforma Cartabia. Dal testo non emerge in modo univoco il dispositivo finale della Corte di cassazione; è però chiaro che il thema decidendum riguarda esclusivamente la procedibilità del furto aggravato alla luce della nuova disciplina e della sufficienza o meno della denuncia quale querela. L'esito finale non è ricavabile con certezza dal testo riportato.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ha modificato il regime di procedibilità del furto, rendendolo procedibile a querela salvo le eccezioni indicate dal testo
art. 625 c.p.
numeri 7, ad eccezione dell'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis
richiamato come fonte delle aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio in alcuni casi
art. 336 c.p.p.
la querela richiede una espressa volontà di procedere penalmente contro l'autore del fatto
art. 120 c.p.
la querela è il veicolo della volontà punitiva della persona offesa
artt. 76, 78 e 79 c.p.p.
la costituzione di parte civile può, in taluni casi, assumere valore sintomatico di volontà di perseguire il reato, se tempestiva e univoca
art. 129, comma 2, c.p.p.
in mancanza di elementi per una immediata definizione assolutoria, il ricorrente invoca la declaratoria di estinzione per difetto di procedibilità
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2022 il furto è, in linea generale, procedibile a querela, salvo le specifiche ipotesi aggravate che mantengono la procedibilità d'ufficio.
- La querela non coincide con la mera denuncia: occorre una manifestazione inequivoca della volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto.
- La volontà punitiva può, in alcuni casi, desumersi da atti equipollenti, ma solo se tempestivi e univoci; la sola denuncia, senza ulteriori elementi, non è sufficiente.
- La costituzione di parte civile può costituire un indice della volontà di querela solo quando sia compatibile con una manifestazione chiara e nei termini della volontà di punire.
- In assenza di querela valida e quando non sia possibile una definizione ex art. 129, comma 2, c.p.p., il processo non può proseguire per difetto della condizione di procedibilità.
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