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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43683/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare, denunciando in particolare l'erronea valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Michienzi (reso oltre il termine di 180 giorni e in relazione a fatti antecedenti di oltre 10 anni), non adeguatamente valutate quanto ad attendibilità intrinseca e senza necessari riscontri esterni; contestava altresì la riconducibilità di vari fatti al contesto associativo Anello-Fruci (art. 416 bis) ritenendo infondate le asserite ricostruzioni di ruolo, mandato e partecipazione, nonché la fondatezza delle esigenze cautelari basata sulla sola presunzione di adeguatezza e sulla lontananza temporale dei fatti senza concrete prove di persistenza del pericolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, ritenendo carente la valutazione sul punto fondamentale dell'attendibilità del collaboratore Michienzi. Ha rilevato la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dovendosi valutare le dichiarazioni di collaborazione unitamente agli altri elementi di prova e alla ricerca di riscontri esterni, e ha constatato contraddizioni e dichiarazioni del collaborante che riducono la credibilità delle sue asserzioni. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, prescrivendo al giudice di rinvio di valutare specificamente la credibilità intrinseca del dichiarante, di ricercare e valutare i riscontri esterni e di motivare la rilevanza di dichiarazioni su fatti avvenuti dodici anni prima rispetto ai fatti contestati.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul rito e sulle impugnazioni relative alle misure cautelari; è richiamata per la competenza e per il rinvio disposto ai sensi del comma 7 dopo annullamento.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per motivare la procedura adottata in sede di esame.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; citato come riferimento procedurale nella esposizione dei motivi.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte richiede che le dichiarazioni del collaboratore siano valutate unitamente ad altri elementi di prova e che non possano essere ritenute sufficienti "a prescindere" dai riscontri esterni; la mancata valutazione della credibilità intrinseca e dei riscontri ha determinato l'annullamento.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso; la decisione sottolinea che la qualificazione di partecipazione all'associazione non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni collaboranti non corroborate.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale come presunzione di adeguatezza della misura cautelare; la Corte osserva che tale presunzione non può sostituire la prova concreta delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma amministrativa procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.

  • art. 627 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)

    Articolo evocato dal ricorrente tra le censure; dalla motivazione emerge che il rimprovero principale riguarda la violazione delle regole di valutazione della prova collaborativa (art. 192) più che l'applicazione concreta dell'art. 627.

  • art. 273 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)

    Richiamato tra le norme indicate nel motivo; la Corte non entra nello specifico di tale articolo perché annulla per vizio nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, che assorbe le altre censure.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione e/o concernenti fatti molto anteriori alla collaborazione richiedono una valutazione particolarmente rigorosa della credibilità intrinseca e della ricerca di riscontri esterni prima di poter essere ritenute sufficienti a fondare misure cautelari o attribuzioni associative.
  • Il giudice non può considerare le dichiarazioni del collaboratore "da sole" e "anche a prescindere dai riscontri esterni": l'art. 192 cod. proc. pen. impone valutazione congiunta con gli altri elementi probatori e motivazione in ordine ai riscontri.
  • Per l'attribuzione della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) è necessaria una prova che non si fondi unicamente su deposizioni collaboranti non corroborate; la mera contestualità ambientale o frequentazioni non sufficientemente accertate non giustificano automaticamente l'aggravante associativa.
  • In sede di misure cautelari il richiamo a presunzioni di adeguatezza (art. 275) non sostituisce la necessità di elementi concreti e attuali cui fondare l'esigenza cautelare; periodi di libertà senza comportamenti riprovevoli possono essere rilevanti e devono essere valutati.
  • Se la Corte rileva vizi nella valutazione della prova essenziale, l'annullamento con rinvio è lo strumento corretto: il giudice di merito dovrà riconsiderare criticamente la rilevanza e la attendibilità delle dichiarazioni e motivare compiutamente le proprie conclusioni.

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