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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 908/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 d.lvo n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e delle misure di confisca disposte ai sensi dell'art. 12-bis. Il ricorrente ha contestato: a) il rigetto, in appello, della richiesta di rinnovazione istruttoria (acquisizione di documentazione contabile prodotta in appello e audizione del commercialista Bontempo), deducendo illegittimità della valutazione sulla tardività e l'impossibilità di verificare l'autenticità dei documenti digitali; b) la decisione che avrebbe accertato la materialità del reato senza compiere le indagini ritenute necessarie (acquisizione scritture, audizione del professionista, corretta interpretazione dei quadri VF11 e VF12); c) l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo all'amministratore, che avrebbe dichiarato di non gestire la contabilità e quindi di essere ignaro delle voci contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) corretta la valutazione della Corte d'appello sul rifiuto della rinnovazione istruttoria, anche per la modalità di produzione digitale e per la selettività e incompletezza della documentazione (mancanza dei registri IVA acquisti e vendite 2011, registro cespiti e documentazione di supporto); 2) la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto provata la materialità del reato con evidenze indirette (incongruenze tra bilancio, modello IRAP, studio di settore e dichiarazione IVA) e con la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate; 3) la corte ha correttamente ritenuto sussistente il dolo dell'amministratore, essendo l'imputato in carica al momento della presentazione della dichiarazione infedele. Conseguentemente, è stata confermata la condanna: applicazione della confisca diretta nei confronti della società per euro 197.288,00 e, in caso di esito negativo, confisca per equivalente sulle somme nella disponibilità di Lillo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lvo n. 74 del 2000

    Norma che sanziona la dichiarazione infedele; applicata per ritenere la condotta materiale e il dolo dell'amministratore in base alle incongruenze tra dichiarazioni fiscali e conti societari

  • art. 12-bis d.lvo n. 74 del 2000

    Predetto articolo ha giustificato la confisca diretta nei confronti della società e, in subordine, la confisca per equivalente sulle disponibilità del rappresentante societario

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015

    Principio di diritto applicato: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va autorizzata solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti del primo grado; la decisione impugnata ha correttamente esercitato questa discrezionalità

  • Principio di limitazione del sindacato di Cassazione sulla valutazione delle prove

    La Corte di legittimità non riedita il merito probatorio ma verifica la legittimità e la motivazione; il ricorso che chiede una diversa valutazione delle risultanze va dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La richiesta di acquisizione di nuova documentazione in appello è un rimedio eccezionale: va motivata la impossibilità di produrla prima e la documentazione deve essere completa e, preferibilmente, in originale per consentire la verifica dell'autenticità
  • La produzione di documenti su supporto digitale (es. chiavetta USB) può essere ritenuta insufficiente se non consente controlli di autenticità o risulta selettiva rispetto all'archivio contabile integrale
  • In materia fiscale, incongruenze tra bilancio, modello IRAP, studi di settore e dichiarazioni IVA possono costituire prova indiretta della materialità dell'omissione/alterazione e, se persistenti, anche del dolo
  • La posizione di amministratore societario espone a responsabilità anche quando si sostenga di non aver direttamente curato la contabilità: occorre dimostrare concretamente l'estraneità e l'impossibilità di conoscere gli elementi dichiarati
  • In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione delle prove già esaminate in merito; il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione non meramente ridiscutibili nel merito
  • Per contrastare misure di confisca occorre fornire documentazione completa e coerente sull'origine lecita delle somme/beni e dimostrare l'assenza del profitto del reato; produzioni parziali o tardive hanno scarso effetto

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