Cassazione Penale, Sentenza n. 908/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 d.lvo n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e delle misure di confisca disposte ai sensi dell'art. 12-bis. Il ricorrente ha contestato: a) il rigetto, in appello, della richiesta di rinnovazione istruttoria (acquisizione di documentazione contabile prodotta in appello e audizione del commercialista Bontempo), deducendo illegittimità della valutazione sulla tardività e l'impossibilità di verificare l'autenticità dei documenti digitali; b) la decisione che avrebbe accertato la materialità del reato senza compiere le indagini ritenute necessarie (acquisizione scritture, audizione del professionista, corretta interpretazione dei quadri VF11 e VF12); c) l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo all'amministratore, che avrebbe dichiarato di non gestire la contabilità e quindi di essere ignaro delle voci contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) corretta la valutazione della Corte d'appello sul rifiuto della rinnovazione istruttoria, anche per la modalità di produzione digitale e per la selettività e incompletezza della documentazione (mancanza dei registri IVA acquisti e vendite 2011, registro cespiti e documentazione di supporto); 2) la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto provata la materialità del reato con evidenze indirette (incongruenze tra bilancio, modello IRAP, studio di settore e dichiarazione IVA) e con la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate; 3) la corte ha correttamente ritenuto sussistente il dolo dell'amministratore, essendo l'imputato in carica al momento della presentazione della dichiarazione infedele. Conseguentemente, è stata confermata la condanna: applicazione della confisca diretta nei confronti della società per euro 197.288,00 e, in caso di esito negativo, confisca per equivalente sulle somme nella disponibilità di Lillo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lvo n. 74 del 2000
Norma che sanziona la dichiarazione infedele; applicata per ritenere la condotta materiale e il dolo dell'amministratore in base alle incongruenze tra dichiarazioni fiscali e conti societari
art. 12-bis d.lvo n. 74 del 2000
Predetto articolo ha giustificato la confisca diretta nei confronti della società e, in subordine, la confisca per equivalente sulle disponibilità del rappresentante societario
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Principio di diritto applicato: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va autorizzata solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti del primo grado; la decisione impugnata ha correttamente esercitato questa discrezionalità
Principio di limitazione del sindacato di Cassazione sulla valutazione delle prove
La Corte di legittimità non riedita il merito probatorio ma verifica la legittimità e la motivazione; il ricorso che chiede una diversa valutazione delle risultanze va dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La richiesta di acquisizione di nuova documentazione in appello è un rimedio eccezionale: va motivata la impossibilità di produrla prima e la documentazione deve essere completa e, preferibilmente, in originale per consentire la verifica dell'autenticità
- La produzione di documenti su supporto digitale (es. chiavetta USB) può essere ritenuta insufficiente se non consente controlli di autenticità o risulta selettiva rispetto all'archivio contabile integrale
- In materia fiscale, incongruenze tra bilancio, modello IRAP, studi di settore e dichiarazioni IVA possono costituire prova indiretta della materialità dell'omissione/alterazione e, se persistenti, anche del dolo
- La posizione di amministratore societario espone a responsabilità anche quando si sostenga di non aver direttamente curato la contabilità: occorre dimostrare concretamente l'estraneità e l'impossibilità di conoscere gli elementi dichiarati
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione delle prove già esaminate in merito; il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione non meramente ridiscutibili nel merito
- Per contrastare misure di confisca occorre fornire documentazione completa e coerente sull'origine lecita delle somme/beni e dimostrare l'assenza del profitto del reato; produzioni parziali o tardive hanno scarso effetto
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