Sentenza del 01/09/2022 n. 25746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 3883/2015 relativa a controversia su cartella di pagamento IRAP per l'anno contestato. La disputa originaria verteva sull'aliquota IRAP applicata dalle società del gruppo (4,25% contestata dall'Ufficio in favore di maggiorazioni regionali 5,25% Veneto e 4,40% Toscana), con sentenze favorevoli in primo e secondo grado alla società; la Cassazione aveva invece parzialmente riformato ritenendo corretta l'aliquota 4,75% per la Regione Veneto. UniCredit ha chiesto la revocazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte non aveva considerato pronunce di questa stessa Corte, intervenute nel frattempo (2012), che avevano definito il medesimo tributo per lo stesso soggetto con l'aliquota 4,25%, costituendo giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (inammissibilità della revocazione per presunta mancata considerazione di giudicato interno) ma ha accolto il secondo motivo ritenendo provata l'omessa considerazione di pronunce della stessa Corte intervenute anteriormente alla decisione impugnata e costituenti giudicato esterno. Di conseguenza è revocata l'ordinanza n. 3883/2015 e rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 62/05/2010 della Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna; gli altri due motivi sono assorbiti. Condanna dell'Agenzia alle spese (liquidate in euro 12.000,00 per competenze e 200,00 per esborsi, più oneri).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma processuale che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ha usato tale rimedio per riesaminare la propria ordinanza alla luce di un errore percettivo relativo all'omessa considerazione di giudicati esterni.
art. 395 c.p.c., n. 4
Indica l'errore di fatto come causa di revocazione. La Corte ha ritenuto sussistente l'errore percettivo quando fu omessa la presa in considerazione di pronunce della stessa Corte che producevano giudicato esterno.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Fornisce la base normativa per la formazione della cartella di pagamento relativa a tributi come l'IRAP; è la norma richiamata a fondamento dell'atto impugnato.
L.R. Veneto n. 34/2002, art. 2
L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2
Normazione regionale che prevedeva la maggiorazione dell'aliquota IRAP per il Veneto (5,25%). La controversia riguardava l'applicabilità di tale maggiorazione alle attività bancarie.
L.R. Toscana n. 43/2002, art. 2
L.R. Toscana n. 43 del 2002, art. 2
Normazione regionale che prevedeva la maggiorazione dell'aliquota IRAP per la Toscana (4,40%), richiamata come riferimento normativo contestato dall'Ufficio.
art. 2504-bis (fusione) citato nel testo
art. 2504-bis (norma sulla successione nelle obbligazioni e rapporti della società incorporante)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la società incorporante prosegue nei rapporti, anche processuali, delle società incorporate, con la conseguenza che le pronunce riguardanti le società incorporate possono costituire giudicato nei confronti della incorporante.
Giurisprudenza rilevante (es. Cass. 15608/2015, Cass. 15346/2017)
Cass. 24 luglio 2015, n. 15608; Cass. 20 giugno 2017, n. 15346
Precedenti interpretativi usati dalla Corte per distinguere i casi di errore di diritto (non revocabile) e errore di fatto revocatorio; Cass. 15608 ha ammesso la revocazione per mancato rilievo di precedente della stessa Corte quando ciò costituisce errore percettivo rilevante.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto (art. 395 n.4) è ammessa quando vi è un errore percettivo di assoluta evidenza, cioè l'omessa considerazione di un fatto/documento o di una pronuncia che risulta incontrovertibilmente dagli atti.
- La distinzione tra errore di diritto (inammissibile in revocazione) ed errore di fatto è cruciale: omissioni meramente interpretative o valutazioni giuridiche non possono essere corrette con il rimedio revocatorio.
- Pronunce intervenute successivamente all'introduzione del giudizio ma anteriormente alla decisione impugnata, riferite al medesimo soggetto e medesimo oggetto, possono costituire giudicato esterno e, se non considerate, possono giustificare la revocazione per errore percettivo.
- In caso di fusioni/incorporazioni, la società incorporante succede nei rapporti processuali delle incorporate: le sentenze pronunciate in giudizi promossi dalle società incorporate possono produrre effetto di giudicato nei confronti della incorporante (utile per dimostrare identità di soggetto).
- Per massimizzare le possibilità in revocazione è fondamentale documentare chiaramente l'esistenza e la identità del giudicato esterno (testo delle sentenze, data intervenuta prima della decisione impugnata, indicazione della identità del soggetto) e depositare memorie ex art. 378 c.p.c. che richiamino tali precedenti.
- La omissione del giudizio su questioni accessorie (es. esimenti alle sanzioni) può essere assorbita o valutata nel contesto della revocazione, ma spesso la revocazione si concentra solo sugli errori percettivi di evidente rilevanza decisiva.
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