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Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento 1) della graduatoria pubblicata a seguito della procedura derivante dall'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Urologia P.O. Tivoli, nella parte in cui include al secondo posto il dott. Flavio Forte; 2) del verbale, di estremi sconosciuti, e della Relazione sintetica del 07.04.2025, pubblicata il successivo 08.04.2025, della Commissione di valutazione, nella parte in cui il dott. Flavio Forte si è posizionato al secondo posto della graduatoria predisposta all'esito dell'esame dei curricula e del colloquio con i singoli partecipanti al predetto Avviso pubblico; 3) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Roma 5 n. 751 del 29.04.2025, nella parte in cui si è preso atto dei verbali e della Relazione sintetica, laddove la Commissione di valutazione ha inserito al secondo posto della graduatoria il dott. Flavio Forte; 4) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Roma 5 n. 833 del 09.05.2025, con cui è stato conferito al dott. Flavio Forte l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Urologia P.O. Tivoli - profilo professionale Dirigente Medico disciplina Urologia; 4) di ogni atto ai precedenti presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, l'Avviso pubblico di concorso sopra menzionato del 12.09.2024, nella parte in cui ha consentito l'ammissione del dott. Flavio Forte, e la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Roma 5 n. 380 del 05.03.2025 di ammissione dei candidati all'Avviso pubblico de quo, nella parte in cui è stato ammesso a partecipare lo stesso controinteressato; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro, ove nelle more sottoscritto.

Giustizia amministrativa202507800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Urologia del P.O. Tivoli al candidato collocato al secondo posto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente medico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, inizialmente terzo classificato, ha impugnato la graduatoria, gli atti della Commissione, le deliberazioni dell’ASL e il conferimento dell’incarico al candidato collocato al secondo posto, divenuto rilevante dopo la rinuncia del primo classificato. Ha dedotto la violazione dell’avviso pubblico, degli artt. 5 e 10 del d.P.R. n. 484/1997 e degli artt. 15 e 15-undecies del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che il controinteressato non possedesse, alla data di scadenza del bando del 28 ottobre 2024, il requisito dell’anzianità di servizio richiesto per l’ammissione. L’attività svolta presso un ospedale privato avrebbe potuto essere equiparata al servizio presso il SSN soltanto in presenza congiunta dell’adeguamento dell’ordinamento dell’ente privato a quello del SSN e dell’assunzione a seguito di procedura concorsuale. Sebbene l’ente avesse adeguato il proprio ordinamento già nel 2002, il controinteressato aveva superato la procedura concorsuale soltanto nel luglio 2024; pertanto, il servizio precedente non sarebbe stato computabile. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura fiduciaria dell’incarico, mentre il controinteressato ha invocato una certificazione dell’ospedale attestante il possesso dell’anzianità necessaria e il regolamento interno dell’ente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che, dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 operata dalla legge n. 118/2022, la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa abbia assunto carattere tendenzialmente concorsuale. La Commissione deve operare secondo criteri predeterminati, formare una graduatoria e il direttore generale è vincolato all’individuazione del candidato che ha conseguito il miglior punteggio; la controversia rientra quindi nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che l’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997 richiede sette anni di anzianità, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione, oppure dieci anni nella disciplina; l’art. 10 dello stesso decreto stabilisce che l’anzianità utile deve essere maturata presso le strutture pubbliche indicate dalla norma, salvo le equiparazioni previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 148/2017, i servizi prestati presso enti privati sono equiparati a quelli del SSN soltanto se l’ente ha adeguato il proprio ordinamento a quello del SSN e il dipendente è stato assunto a seguito di procedura concorsuale. Nel caso concreto, l’ente privato aveva adeguato il proprio ordinamento nel 2002, ma il controinteressato aveva superato una procedura concorsuale soltanto nel luglio 2024. Alla data di scadenza del bando egli vantava quindi soltanto pochi mesi di anzianità computabile. Anche ipotizzando una lettura non retroattiva della norma interpretativa, il periodo dal 2012 al 6 dicembre 2017, sommato ai pochi mesi successivi al concorso, non avrebbe raggiunto il requisito minimo di sette anni; il periodo dal 7 dicembre 2017 al superamento del concorso non era comunque computabile. Il regolamento dell’ospedale privato non poteva derogare alla legge, in virtù della gerarchia delle fonti, e l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 484/1997, relativo all’anzianità per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, non era applicabile alla direzione di struttura complessa. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato e condannato l’ASL e il controinteressato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuno in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

    Il conferimento dell’incarico di struttura complessa presuppone il possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 484/1997.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    Nella versione modificata dalla legge n. 118/2022, impone una valutazione comparativa secondo criteri predeterminati e la formazione di una graduatoria vincolante per la scelta del direttore generale, determinando il carattere tendenzialmente concorsuale della procedura.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 484/1997

    anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina

    Stabilisce i requisiti di anzianità e specializzazione per l’accesso al secondo livello dirigenziale medico.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 484/1997

    L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli

    Individua le strutture presso le quali deve essere maturata l’anzianità utile, fatte salve le specifiche equiparazioni previste dalla legge.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. 484/1997

    Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.

    La previsione riguarda esclusivamente l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e non è applicabile al conferimento della direzione di una struttura complessa.

  • art. 15-undecies d.lgs. 502/1992

    Gli enti e istituti di cui all’articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto.

    L’equiparazione del personale degli enti privati richiede l’adeguamento dell’ordinamento dell’ente alle disposizioni del SSN.

  • art. 18, comma 2-bis, d.l. 148/2017, convertito dalla l. 172/2017

    i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale

    L’equiparazione opera soltanto in presenza congiunta dell’adeguamento dell’ordinamento dell’ente privato e dell’assunzione del dipendente a seguito di procedura concorsuale; la disposizione ha natura interpretativa e portata retroattiva.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Radica nella giurisdizione amministrativa le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, applicabile alla procedura tendenzialmente concorsuale di conferimento dell’incarico.

  • art. 97 Cost.

    agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge

    Sostiene la necessità della selezione concorsuale quale presupposto dell’equiparazione del servizio prestato presso enti privati al servizio presso il SSN.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta

    Conferma il rilievo della procedura selettiva quale garanzia dell’accesso agli impieghi pubblici e dell’equiparazione dei servizi.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, quando prevede criteri predeterminati, valutazione comparativa, graduatoria e vincolo del direttore generale alla scelta del candidato con il miglior punteggio, ha natura tendenzialmente concorsuale e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Per il computo dell’anzianità utile all’accesso alla direzione di struttura complessa, i servizi prestati presso un ente privato possono essere equiparati ai servizi prestati presso le strutture pubbliche del SSN solo quando ricorrano congiuntamente l’adeguamento dell’ordinamento dell’ente privato alla disciplina del SSN e l’assunzione del dipendente a seguito di procedura concorsuale.
  • La disposizione interpretativa dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 148/2017, richiedendo la compresenza dell’adeguamento dell’ordinamento dell’ente privato e dell’assunzione mediante concorso, impedisce di computare come anzianità utile il servizio prestato anteriormente al superamento della procedura concorsuale quando tale servizio non soddisfi entrambi i requisiti.
  • Un regolamento interno adottato da un ente privato non può derogare né neutralizzare una norma primaria che stabilisce i presupposti dell’equiparazione dei servizi, in ragione della gerarchia delle fonti.
  • La previsione che consente di maturare l’anzianità presso strutture pubbliche e private di media o grande dimensione per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale non è estensibile all’accesso alla direzione di struttura complessa, trattandosi di fattispecie normative diverse.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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