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Sentenza

Sentenza n. 3630/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 132/2025 del Tribunale di Lecco - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecco - Sezione Lavoro, relativa all'accreditamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire a ciascuno le somme liquidate mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Deducevano l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il sopravvenuto pagamento e i ricorrenti hanno dichiarato di avere ricevuto, dopo la notifica e il deposito del ricorso, l'accredito della carta docente, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto accreditamento, nelle more del giudizio, degli importi dovuti in esecuzione del giudicato. Non ha accolto la richiesta di rifusione delle spese: richiamando l'orientamento del Tribunale, ha rilevato che la notifica del titolo esecutivo, necessaria anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non era stata effettuata presso la sede legale dell'ente debitore, tramite l'indirizzo PEC da estrarre dal Registro delle PP.AA. Per tale ragione ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni debitrici decorre, secondo l'orientamento richiamato, dalla rituale notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'ente debitore.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel caso concreto come modalità di esecuzione della condanna contenuta nel giudicato.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo nei confronti di un ente pubblico debitore deve essere effettuata presso la sede legale dell'ente, utilizzando l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni; la notificazione eseguita presso uffici diversi non è idonea secondo l'orientamento richiamato dal giudice.
  • La ritualità della notificazione del titolo esecutivo può incidere sulla regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza: anche quando l'amministrazione adempie dopo la proposizione del ricorso, la mancata notificazione presso la sede legale può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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