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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/659

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento unifica in un unico atto le condizioni sanitarie e documentali per l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino. Il sistema si fonda su un elenco di paesi terzi e parti di territorio autorizzati, su gruppi sanitari basati sul rischio e su modelli armonizzati di certificati sanitari e dichiarazioni. Per i cavalli registrati sono previste regole dettagliate su ammissione temporanea, reintroduzione dopo esportazione temporanea, conversione in importazione definitiva e tracciabilità tramite TRACES. Per sperma, ovuli ed embrioni sono fissate condizioni di riconoscimento dei centri e dei gruppi di raccolta/produzione, nonché requisiti di test, quarantena e gestione del materiale.

Stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati e le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria per l’ingresso, il transito, l’ammissione temporanea, la reintroduzione e l’importazione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’introduzione nell’Unione di partite di equidi vivi, nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, provenienti dai paesi terzi o dalle parti di territorio elencati nell’allegato I. Riguarda gli operatori responsabili delle partite, le autorità competenti dei paesi terzi di spedizione e le autorità degli Stati membri ai posti di ispezione frontalieri, con regole specifiche per ammissione temporanea di cavalli registrati, reintroduzione dopo esportazione temporanea, importazioni definitive e transito. Sono previsti regimi particolari per il trasporto aereo e marittimo, per la conversione dell’ammissione temporanea in importazione definitiva e per la tracciabilità tramite TRACES. Sono inoltre disciplinate in modo speciale le partite provenienti da Svizzera, Canada e Nuova Zelanda e sono previste norme transitorie per i certificati rilasciati prima della data di applicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

Il regolamento riordina e accorpa in un unico testo le condizioni zoosanitarie e documentali per l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino provenienti da paesi terzi. La logica dell’atto è fortemente orientata al rischio: l’accesso è subordinato a un elenco di paesi terzi o parti di territorio autorizzati, alla classificazione in gruppi sanitari e all’uso di modelli armonizzati di certificati veterinari e dichiarazioni.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si fonda, in particolare, sulla direttiva 2009/156/CE per gli equidi vivi e sulla direttiva 92/65/CEE per sperma, ovuli ed embrioni. I considerando evidenziano l’esigenza di basare le condizioni sanitarie su una valutazione del rischio, di tenere conto della regionalizzazione, di preservare la tracciabilità delle partite e di semplificare la normativa mediante la sostituzione di precedenti decisioni della Commissione. Viene inoltre valorizzato l’uso di TRACES per la gestione dei movimenti e dei controlli, nonché l’esigenza di regole specifiche per il trasporto e per particolari movimentazioni temporanee di cavalli registrati.

Ambito di applicazione

L’ambito materiale comprende:

  • equidi vivi destinati ad ammissione temporanea, reintroduzione dopo esportazione temporanea, importazione definitiva o transito;
  • sperma equino;
  • ovuli ed embrioni di equidi.

L’ambito soggettivo riguarda operatori, proprietari o loro rappresentanti, autorità competenti dei paesi terzi di spedizione, veterinari ufficiali e autorità degli Stati membri coinvolte nei posti d’ispezione frontalieri e nei successivi controlli interni. L’applicazione è limitata ai paesi terzi o alle parti del loro territorio riportati nell’allegato I, con possibili esclusioni e condizioni aggiuntive per specifiche aree, gruppi sanitari e casi particolari (ad esempio Svizzera, Canada, Nuova Zelanda e alcuni regimi speciali per eventi sportivi).

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce definizioni essenziali per l’operatività del sistema:

  • “regionalizzazione”, intesa come riconoscimento ufficiale di una parte di territorio con status sanitario distinto;
  • “cavallo registrato”, definito per finalità sportive e genealogiche;
  • “ammissione temporanea”, limitata al periodo inferiore a 90 giorni;
  • “esportazione temporanea”, “reintroduzione”, “importazioni” e “transito”;
  • “posto d’ispezione frontaliero” e “TRACES”;
  • “quarantena”, “quarantena protetta da vettori” e “quarantena a prova di vettore”.

Elenco dei paesi terzi e gruppi sanitari

L’allegato I costituisce il cuore del sistema per gli equidi vivi e per il materiale germinale. Esso elenca i paesi e le parti di territorio autorizzati e associa a ciascuno un gruppo sanitario e le categorie di prodotti/animali ammessi. Il gruppo sanitario è collegato a specifiche garanzie per malattie come anemia infettiva equina, arterite virale equina, morva, durina, encefalomieliti, stomatite vescicolare, peste equina ed encefalite giapponese.

Per alcune aree sono previste delimitazioni territoriali molto puntuali, come nel caso di specifiche zone in Cina, Egitto, Arabia Saudita e Sud Africa, con descrizione delle aree di protezione, sorveglianza o quarantena. L’allegato contiene anche tabelle che indicano, per ogni paese o parte di territorio, se sono autorizzati l’ammissione temporanea, il transito, la reintroduzione, l’importazione di cavalli registrati, di equidi da macello, di equidi da allevamento e da reddito, nonché di sperma, ovuli ed embrioni.

Certificazione veterinaria e validità temporale

I certificati veterinari devono rispettare i modelli degli allegati II e III e le relative note esplicative. Il regolamento ammette la certificazione elettronica o altri sistemi concordati se esistono procedure armonizzate a livello UE. Le partite devono essere presentate al posto d’ispezione frontaliero autorizzato entro 10 giorni dalla certificazione; per il trasporto via mare il termine è prorogato del tempo di navigazione.

I certificati devono essere redatti in una lingua comprensibile al certificatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato, essere riferiti a un solo destinatario, essere firmati e timbrati con colore diverso dal testo e, se composti da più pagine, essere numerati e spillati in modo da costituire un unico documento indivisibile.

Norme di trasporto e prevenzione del rischio sanitario

Le condizioni di trasporto sono dettagliate e si applicano a tutti gli equidi destinati all’ingresso. In sintesi, gli animali devono:

  • viaggiare con mezzo dedicato o con certificazione di transito;
  • essere trasportati con animali aventi lo stesso stato sanitario, salvo eccezioni ammesse;
  • essere caricati su mezzi puliti e disinfettati;
  • essere protetti contro i vettori in presenza di determinate malattie.

Per il trasporto aereo è richiesta l’irrorazione di contenitori e spazio circostante con repellente e insetticida subito dopo la chiusura delle porte dell’aeromobile, oltre alla dichiarazione del comandante. Per il trasporto marittimo sono previste regole analoghe, con dichiarazione del comandante della nave. Il trasbordo in paesi non elencati è ammesso solo se avviene nello stesso aeroporto o porto, sotto supervisione ufficiale, senza contatto con animali di stato sanitario diverso e con adeguata protezione dai vettori.

Esami, vaccinazioni e controlli di laboratorio

L’articolo 11 richiede che gli esami di laboratorio eseguiti ai fini della certificazione siano conformi ai requisiti minimi dell’OIE per sensibilità e specificità. Sono coperte, tra le altre, morva, durina, anemia infettiva equina, encefalomieliti equine, encefalite giapponese, febbre del Nilo occidentale, stomatite vescicolare, arterite virale equina e metrite contagiosa equina. Per la peste equina vale il rinvio all’allegato IV della direttiva 2009/156/CE.

Se un controllo all’arrivo nell’Unione non conferma il risultato certificato, l’autorità competente deve disporre ulteriori esami nel laboratorio nazionale di riferimento e, se necessario, nei laboratori di riferimento UE. Le vaccinazioni devono essere effettuate secondo istruzioni del fabbricante o secondo norme nazionali più rigorose e con vaccini autorizzati; la documentazione delle vaccinazioni è rilevante, in particolare per la peste equina.

Per l’arterite virale equina il regolamento distingue i casi dei maschi non castrati e richiama l’allegato IV, che individua le categorie di equidi maschi cui si applicano specifiche esenzioni o requisiti di vaccinazione e test. L’allegato IV disciplina in dettaglio i protocolli vaccinali e diagnostici equivalenti ai fini dell’assenza del virus nello sperma.

Identificazione degli equidi

L’articolo 15 richiede che gli equidi siano identificati individualmente in modo da garantire il collegamento inequivocabile con lo stato sanitario certificato. Per gli equidi da macello, il regolamento prevede l’identificazione con transponder elettronico o marchio auricolare, con numero riportato nel certificato; in casi specifici è richiesta la lettera "S" a fuoco sullo zoccolo anteriore sinistro.

Ammissione temporanea dei cavalli registrati

La sezione dedicata alla tracciabilità della sola ammissione temporanea è molto dettagliata. Il posto d’ispezione frontaliero di entrata conserva copia del certificato, notifica in TRACES l’ingresso all’autorità competente del luogo di destinazione e al posto di uscita, e rilascia copia del DVCE all’operatore. Se il cavallo viene trasferito in un altro Stato membro durante il periodo di ammissione temporanea, l’autorità del luogo di spedizione emette un certificato sanitario UE, aggiorna TRACES e sostituisce le copie del DVCE, che possono essere annullate o revocate.

L’operatore deve assicurare che il cavallo resti nel luogo e nello Stato membro indicati, sia sempre accompagnato dall’originale del certificato e dal DVCE, e lasci l’Unione entro 89 giorni dall’ingresso, attraverso il posto d’ispezione frontaliero indicato. Se il termine non è rispettato, TRACES genera automaticamente un allarme.

Reintroduzione dopo esportazione temporanea

Per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea valgono condizioni specifiche, tra cui la presentazione di un certificato sanitario appropriato, la notifica tramite TRACES e il rilascio di un nuovo DVCE. Le regole variano a seconda che si tratti di cavalli temporaneamente esportati per corse, competizioni o manifestazioni culturali, oppure per eventi sportivi internazionali specifici organizzati sotto il patrocinio della Fédération Equestre Internationale. In queste ipotesi il regolamento dettaglia i periodi massimi di permanenza all’estero, i gruppi sanitari ammessi, le restrizioni sui transiti in paesi non equivalenti e l’obbligo di condizioni di soggiorno e isolamento pre-esportazione.

Conversione dell’ammissione temporanea in ammissione definitiva

L’articolo 19 consente, a certe condizioni, di trasformare un’ammissione temporanea in importazione definitiva. Ciò è possibile solo se il paese terzo di origine è autorizzato per l’importazione della categoria di equidi in questione e se l’autorità competente ha effettuato controlli soddisfacenti su esami e vaccinazioni, mantenendo il cavallo sotto controllo veterinario ufficiale fino a 3 mesi dall’ingresso. Durante il periodo di conversione l’operatore deve garantire visite veterinarie regolari, tenuta dei registri dei movimenti, completamento delle formalità doganali e presentazione della domanda di rilascio o adattamento del documento di identificazione. In caso di morte o smarrimento del cavallo, il DVCE viene chiuso in TRACES con apposita causale.

Importazioni di equidi da macello

Gli equidi da macello devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione entro 72 ore dall’arrivo, senza contatto con altri equidi di diverso stato sanitario, oppure possono transitare solo attraverso un unico mercato o centro di raccolta riconosciuto nello stesso Stato membro e raggiungere il macello entro cinque giorni lavorativi. L’operatore deve garantire la tracciabilità e il rispetto di tutti i requisiti del certificato.

Materiale germinale: sperma, ovuli ed embrioni

L’allegato III disciplina in modo analitico l’ingresso nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Per lo sperma sono previsti quattro modelli: sperma raccolto dopo il 30 settembre 2014; riserve di sperma raccolte tra il 31 agosto 2010 e il 30 settembre 2014; riserve raccolte prima del 1° settembre 2010; sperma immagazzinato in centri di magazzinaggio. Per gli ovuli e gli embrioni sono previsti modelli analoghi, distinguendo tra materiale raccolto/prodotto dopo il 30 settembre 2014 e materiale precedente.

Le condizioni includono:

  • riconoscimento e sorveglianza del centro o del gruppo di raccolta/produzione;
  • condizioni di raccolta, trattamento, immagazzinamento e trasporto conformi alla direttiva 92/65/CEE;
  • controlli sanitari degli animali donatori, con particolare attenzione a anemia infettiva equina, arterite virale equina, metrite contagiosa equina e, in certi casi, stomatite vescicolare;
  • limiti temporali per i test e per il soggiorno nei centri;
  • specifiche regole per l’uso o meno di antibiotici nello sperma.

Per gli ovuli e gli embrioni è inoltre richiesto che gli embrioni concepiti in vivo o in vitro derivino da sperma conforme, e che gli ovuli impiegati per la produzione in vitro rispettino a loro volta le condizioni dell’allegato D della direttiva 92/65/CEE.

Allegato IV: arterite virale equina

L’allegato IV precisa quali categorie di equidi maschi non castrati sono esentate o sottoposte a particolari condizioni ai fini dell’arterite virale equina. Sono escluse, in particolare, alcune categorie vaccinate sotto controllo ufficiale secondo protocolli specifici, gli equidi di età inferiore a 180 giorni e gli equidi da macello inviati direttamente al macello. L’allegato indica anche l’equivalenza tra prova dell’accoppiamento e prova di isolamento del virus per dimostrare l’assenza del virus nello sperma.

Allegato V: dichiarazioni complementari per trasporto aereo, marittimo e trasbordo

L’allegato V contiene tre modelli di dichiarazione: del capitano dell’aeromobile, del comandante della nave e del veterinario ufficiale o funzionario doganale in caso di trasbordo. Le dichiarazioni attestano l’avvenuta irrorazione con insetticida, l’assenza di scalo in porti non autorizzati e il rispetto delle condizioni di protezione dai vettori e di assenza di contatti con altri equidi di stato sanitario diverso.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2018. Tuttavia, alcune disposizioni operative relative a TRACES e alla gestione di alcuni passaggi documentali si applicano solo dal 14 dicembre 2019. È previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2018 per i certificati emessi secondo i modelli precedenti. Con l’articolo 23 sono abrogate varie decisioni della Commissione, che vengono sostituite dal nuovo impianto regolatorio.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: elenco dei paesi terzi e delle parti del loro territorio da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni, nonché le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui regionalizzazione, documento di identificazione, cavallo registrato, ingresso, tipi di ammissione, transito, posto d’ispezione frontaliero, categorie di equidi, quarantena, quarantena protetta da vettori, quarantena a prova di vettore e TRACES.

Elenco dei paesi terzi autorizzati e criteri di autorizzazione

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono quali paesi terzi o parti di territorio sono autorizzati per l’ingresso di equidi vivi, sperma di equidi e ovuli/embrioni di equidi, rinviando all’allegato I e ai relativi gruppi sanitari e condizioni specifiche. Per gli equidi vivi sono previste diverse destinazioni ammesse: ammissione temporanea di cavalli registrati, transito, reintroduzione dopo esportazione temporanea, importazione di cavalli registrati, di equidi da macello e di equidi registrati/da allevamento e da reddito. Per sperma, ovuli ed embrioni l’ingresso è subordinato alla provenienza da centri o gruppi di raccolta/produzione riconosciuti e all’uso dei modelli di certificato di cui all’allegato III.

Certificazione veterinaria e validità dei certificati

L’articolo 6 richiede che i certificati siano redatti secondo le garanzie e le condizioni supplementari dell’allegato I, colonna 16, e secondo le note esplicative degli allegati II e III; consente anche la certificazione elettronica se armonizzata a livello UE. L’articolo 7 impone che la partita sia presentata al posto d’ispezione frontaliero autorizzato entro 10 giorni dalla data di certificazione, prorogati per il tempo del trasporto via mare.

Norme di trasporto per gli equidi

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le condizioni di trasporto: mezzi dedicati o accompagnamento da certificato di transito, omogeneità dello stato sanitario degli animali trasportati, pulizia e disinfezione dei veicoli/container e protezione dagli insetti vettori in presenza di particolari malattie. Per il trasporto aereo e marittimo sono richieste irrorazione con repellenti e insetticidi e dichiarazioni del comandante dell’aeromobile o della nave; sono previste deroghe per trasbordo diretto in paesi non elencati, sotto controllo ufficiale e con specifiche garanzie zoosanitarie.

Esami di laboratorio, vaccinazioni e controlli all’arrivo

L’articolo 11 richiede che gli esami di laboratorio indicati nei certificati per morva, durina, anemia infettiva equina, encefalomieliti, encefalite giapponese, febbre del Nilo occidentale, stomatite vescicolare, arterite virale equina e metrite contagiosa equina rispettino i requisiti minimi di sensibilità e specificità dell’OIE; per la peste equina rinvia all’allegato IV della direttiva 2009/156/CE. L’articolo 12 prevede, in caso di discordanza ai controlli all’arrivo, la ripetizione degli esami nel laboratorio nazionale di riferimento e, se necessario, l’invio al laboratorio di riferimento dell’UE. L’articolo 13 disciplina le vaccinazioni e la loro documentazione; l’articolo 14 detta regole specifiche per l’arterite virale equina, specie per i maschi non castrati e per la validità della vaccinazione.

Identificazione degli equidi

L’articolo 15 impone l’identificazione individuale degli equidi destinati all’ingresso nell’Unione per garantire la corrispondenza con lo stato sanitario certificato. Per gli equidi da macello richiede in linea generale transponder o marchio auricolare, registrati nel certificato; in taluni casi impone anche la marcatura a fuoco con la lettera "S" sullo zoccolo anteriore sinistro.

Tracciabilità, ammissione temporanea e conversione in importazione definitiva

Gli articoli 16 e 17 prevedono un sistema dettagliato di tracciabilità per i cavalli registrati ammessi temporaneamente, con uso obbligatorio del sistema TRACES e del documento veterinario comune di entrata (DVCE), notifiche tra posto di ispezione frontaliero, autorità competenti e luogo di destinazione, e gestione delle copie del DVCE. Sono previsti obblighi dell’operatore sul mantenimento dell’animale nello Stato membro e nel luogo indicato, l’obbligo di uscita entro 89 giorni e l’invio di un allarme automatico TRACES se il termine non è rispettato. L’articolo 19 disciplina la conversione dell’ammissione temporanea in ammissione definitiva, subordinandola a controlli soddisfacenti, permanenza sotto controllo veterinario ufficiale fino a 3 mesi, completamento delle formalità doganali e aggiornamento del DVCE; prevede anche la gestione dei casi di morte o smarrimento.

Reintroduzione dopo esportazione temporanea e regole speciali per corse/manifestazioni

L’articolo 18 regola la reintroduzione di cavalli registrati temporaneamente esportati, imponendo che avvenga entro 90 giorni dalla data del DVCE e tramite specifiche notifiche e annotazioni TRACES. L’articolo 20 contiene condizioni particolari per cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali: limite di 30 giorni all’estero salvo specifiche ipotesi, divieto di transito in paesi/gruppi sanitari non equivalenti, requisiti di documentazione e regole specifiche per eventi internazionali e per alcune manifestazioni (tra cui Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races, Giochi olimpici, paralimpici, giochi equestri mondiali, ecc.).

Importazioni di equidi da macello

L’articolo 21 prevede che, dopo i controlli al posto d’ispezione frontaliero, gli equidi da macello siano trasportati direttamente al macello di destinazione entro 72 ore dall’arrivo, oppure, se autorizzato, passino per un solo mercato o centro di raccolta riconosciuto e raggiungano il macello entro cinque giorni lavorativi, senza contatto con equidi di stato sanitario diverso.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e applicazione

L’articolo 22 mantiene per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018 l’accettazione di certificati conformi ai modelli precedenti. L’articolo 23 abroga una serie di decisioni della Commissione in materia di cavalli e materiale germinale equino e prevede che i riferimenti a tali decisioni si intendano fatti al nuovo regolamento. L’articolo 24 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° ottobre 2018, con alcune disposizioni applicabili solo dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionalecertificazione veterinariatrasporto di animalitracciabilità e controlli ufficiali

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