Cassazione Penale, Ordinanza n. 32445/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel ricorso veniva dedotto, in termini meramente assertivi, un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è del tutto generica, perché non indica le ragioni di diritto né i dati di fatto su cui si fonda, ed è anche aspecifica, mancando qualsiasi confronto critico con la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice indicata come base della condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice indicata come base della condanna di merito per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della doglianza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni apodittiche o meramente assertive, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il motivo di ricorso è generico e aspecifico, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza riesaminare il merito della condanna.
Come è indicizzato
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