Cassazione Penale, Sentenza n. 39653/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, aveva confermato la confisca del mezzo sequestrato ritenuto veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti; il ricorrente denunciava violazione di legge in quanto la confisca sarebbe stata disposta senza una condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, ritenendo che la confisca prevista dall'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 sia applicabile solo in presenza di una sentenza di condanna (o di una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), e non dopo una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; quindi la confisca è stata eliminata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 256, comma 1)
Definisce il reato di trasporto illecito di rifiuti, nel cui giudizio la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la declaratoria di estinzione non equivale a una condanna.
d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 259, comma 2)
"alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto"
La norma collega espressamente l'obbligatorietà della confisca alla sentenza di condanna o alla sentenza di patteggiamento; non autorizza la confisca quando il procedimento si estingue per prescrizione.
codice penale (art. 240, comma 2)
La Corte precisa che l'art. 259, comma 2, del d.lgs. 152/2006 non si configura come ipotesi autonoma di confisca obbligatoria al senso dell'art. 240, comma 2, c.p.; il requisito della condanna resta necessario.
codice di procedura penale (art. 444 c.p.p.)
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) è equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 259, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. Un. 25/3/1992 n. 5, Carlea; Sez. 3, 9/11/1999 n. 13984; Sez. 3, n. 18774 del 2012; Sez. 3, n. 23081 del 16/04/2008, Centurione; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri
La giurisprudenza consolidata conferma che la confisca obbligatoria richiede una condanna (o patteggiamento) e non può essere disposta in presenza di una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006 è applicabile solamente quando esiste una sentenza di condanna o una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non la legittima.
- Quando il giudice dichiara estinto il reato per prescrizione, eventuali misure patrimoniali obbligatorie collegate alla condanna (come la confisca "obbligatoria") devono essere eliminate; il ricorso in Cassazione che deduce questa violazione ha buone probabilità di successo.
- Occorre distinguere tra confisca obbligatoria (subordinata alla condanna) e misure patrimoniali che possono avere diversa disciplina: verificare sempre il testo normativo e l'eventuale richiamo all'art. 240 c.p.
- Il patteggiamento è considerato equivalente alla condanna ai fini dell'applicazione di misure previste "alla sentenza di condanna"; pertanto, solo il patteggiamento (non la prescrizione) può fondare la confisca obbligatoria.
- In casi analoghi, la difesa dovrà chiedere l'annullamento della confisca quando la sentenza di merito ha escluso la responsabilità per estinzione del reato o per altra causa non assimilabile alla condanna.
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