Ordinanza n. 485/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - delle fatture del 26 febbraio 2026, n. 162280 e 162279, emesse dal GSE S.p.A. in relazione a “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4” e dei provvedimenti taciti presupposti delle medesime fatture; - delle diffide di pagamento inviata dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026, n. DN2364073 e in data 27 marzo 2026, n. DN2379388; - dell’avviso di pagamento inviato dal GSE S.p.A. in data 31 marzo 2026, n. 33693273 con evidenza della compensazione degli importi dovuti alla ricorrente dal GSE a titolo di incentivi; - del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: fatture e atti esecutivi del GSE relativi alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia, alle diffide e all’avviso di pagamento con compensazione degli incentivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti e domanda cautelare, le fatture emesse dal GSE per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, le conseguenti diffide di pagamento, l’avviso di pagamento recante la compensazione degli importi dovuti a titolo di incentivi e il provvedimento implicito di applicazione della Delibera ARERA n. 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche. Ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti, deducendo l’illegittimità della pretesa e l’incidenza negativa delle compensazioni sulla gestione finanziaria della società. Il TAR ha precisato che restano riservate al merito le eccezioni pregiudiziali e che è dubbia sia la diretta impugnabilità delle fatture e degli avvisi di pagamento sia la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, con particolare riferimento agli atti esecutivi del GSE.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che, pur rinviando al merito l’esame delle questioni pregiudiziali, è almeno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture e degli avvisi di pagamento del GSE e la riconducibilità di tali atti alla cognizione del giudice amministrativo; tale profilo era già stato evidenziato in sede presidenziale ai sensi dell’art. 56 c.p.a. In secondo luogo, ha escluso che il pregiudizio finanziario allegato fosse sufficiente a giustificare la sospensione: considerati il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, un operatore del settore dotato di qualificata diligenza avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare gli oneri prevedibili, compresi quelli connessi agli investimenti effettuati. Infine, il TAR ha considerato reversibile il pregiudizio economico, poiché le somme eventualmente riscosse potranno essere recuperate qualora la decisione di merito sia favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4
La disposizione è indicata quale base normativa della rettifica del prezzo di cessione dell’energia oggetto delle pretese del GSE; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.
Delibera ARERA n. 143/2023
La delibera costituisce il riferimento regolatorio del procedimento di regolazione delle partite economiche e dell’applicazione contestata; l’ordinanza non ne valuta definitivamente la legittimità.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 56 c.p.a.
decreto presidenziale adottato ex art. 56 cpa
È richiamato per il precedente rilievo, in sede presidenziale, dei dubbi sulla diretta impugnabilità degli atti del GSE e sulla loro riconducibilità alla cognizione amministrativa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità dell’atto e la dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa possono concorrere, senza definire anticipatamente la questione riservata al merito, a escludere i presupposti per la sospensione richiesta.
- Il pregiudizio finanziario derivante da pretese economiche prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare non integra, di per sé, un danno cautelare idoneo quando l’operatore professionale avrebbe potuto predisporre tempestivamente adeguate misure gestionali e organizzative.
- La prevedibilità degli oneri deve essere valutata anche con riferimento agli investimenti compiuti dall’operatore: gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili non rendono automaticamente irreparabile il pregiudizio economico.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito depone per la reversibilità del pregiudizio e contro la concessione della tutela cautelare.
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