Ordinanza n. 3795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio relativo all’impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 2479/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’opponente ha proposto opposizione avverso il decreto presidenziale n. 494 del 5 agosto 2025, lamentando la mancata notifica dell’avviso di perenzione. La perenzione era stata dichiarata ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.a., per mancato deposito dell’istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’opposizione. Ha ritenuto che, trattandosi di perenzione dichiarata ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.a. per mancato deposito dell’istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso, non fosse necessario notificare alcun avviso di perenzione. Tale comunicazione è prevista soltanto per la diversa ipotesi di perenzione ultraquinquennale disciplinata dall’art. 82 c.p.a. L’opponente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, c.p.a.
mancato deposito dell’istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso
La perenzione annuale si verifica per il mancato deposito dell’istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso.
art. 82 c.p.a.
perenzione ultraquinquennale
L’avviso di perenzione è richiesto per la diversa ipotesi di perenzione ultraquinquennale, non per quella annuale prevista dall’art. 81, comma 1, c.p.a.
art. 85, comma 5, c.p.a.
Consente di porre a carico dell’opponente le spese del giudizio di opposizione quando l’opposizione è respinta.
art. 85, commi 4 e 6, c.p.a.
Richiamati dal giudice nell’ambito della disciplina processuale dell’opposizione al decreto presidenziale di estinzione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale disposizione sul rito camerale applicabile alla decisione.
Massime di principio
- La perenzione annuale prevista dall’art. 81, comma 1, c.p.a. si perfeziona per il mancato deposito dell’istanza di fissazione di udienza entro un anno dal deposito del ricorso e non richiede la preventiva notifica dell’avviso di perenzione.
- L’avviso di perenzione è previsto per la diversa fattispecie di perenzione ultraquinquennale disciplinata dall’art. 82 c.p.a.; la sua mancata notifica non incide sulla validità della dichiarazione di perenzione annuale.
- L’opposizione avverso il decreto presidenziale che dichiara l’estinzione per perenzione deve essere respinta quando il decreto è fondato sulla perenzione annuale e l’unica censura riguarda l’omessa notifica dell’avviso di perenzione.
- In caso di rigetto dell’opposizione al decreto di estinzione, le spese della relativa fase processuale possono essere poste a carico dell’opponente ai sensi dell’art. 85, comma 5, c.p.a.
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