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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1434/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva violazione dell'art. 142, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3 della Direttiva 2010/64/UE per la mancata traduzione scritta della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) in una lingua a lei comprensibile (la ricorrente "parla e comprende la lingua inglese"). Sosteneva che l'omessa traduzione le aveva impedito di comprendere pienamente il contenuto del provvedimento e quindi di esercitare efficacemente i diritti di difesa, invocando l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 c.p.p. e prospettando, in caso di interpretazione difforme, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: l'omessa traduzione non integra di per sé causa di nullità né pregiudica il diritto di difesa, salvo che non emerga un concreto pregiudizio. Nel caso concreto la ricorrente aveva conferito procura speciale al difensore (redatta in lingua italiana) che ha agito in sua vece per richiedere il patteggiamento; inoltre la sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo tramite il difensore dopo le modifiche legislative, il che attenua la rilevanza dell'assenza della traduzione. La Corte ha altresì escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, richiamando orientamenti comunitari che valutano caso per caso l'obbligo di traduzione e riconoscono la possibilità di sostituire la traduzione scritta con interpretazione o riassunto orale quando non pregiudichi l'equità del procedimento. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Norma che disciplina il patteggiamento, titolo della sentenza impugnata; la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento è oggetto del procedimento impugnatorio nella sede di legittimità secondo le norme vigenti

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale riferita al reato di cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile (illecito in materia di stupefacenti), che descrive il capo di imputazione oggetto del patteggiamento

  • art. 142, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferita dalla ricorrente come base per il diritto all'interpretazione/traduzione; la Corte valuta la rilevanza in connessione con l'art. 143 e la Direttiva UE, ma ritiene che l'effetto pratico dipenda dal concreto pregiudizio subito

  • art. 143 cod. proc. pen.

    "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa"

    Disposizione che individua in modo tassativo alcuni atti per i quali è obbligatoria la traduzione e stabilisce che la traduzione è strumentale all'esercizio dei diritti di difesa; la Corte interpreta la norma nel senso che la traduzione è necessaria solo se effettivamente funzionale a garantire l'esercizio dei diritti di difesa

  • Direttiva 2010/64/UE, art. 3

    "assicurare all'indagato ed all'imputato alloglotto, 'entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che [gli imputati] siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa'"

    La Corte richiama la Direttiva per sottolineare che il diritto alla traduzione riguarda i "documenti fondamentali" e che vi sono temperamenti: non è necessaria la traduzione di parti irrilevanti e la direttiva ammette in deroga la fornitura di traduzione orale o riassunto qualora non pregiudichi l'equità del procedimento

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.)

    Modifica che ha eliminato la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, accentuando il ruolo del difensore nell'impugnazione e riducendo la rilevanza dell'omessa traduzione della sentenza rispetto alla possibilità di impugnazione personale

  • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 e Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129

    Atti di recepimento delle direttive UE sull'assistenza linguistica nel processo penale; la Corte li richiama per inquadrare la disciplina nazionale e il carattere strumentale della traduzione ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa

  • Giurisprudenza comunitaria ed europea (es. Corte EDU, casi Baka, Kamasinski, Husain, Hacioglu, Diallo, Protopapa)

    La Corte richiama orientamenti della Corte EDU e della Corte di Giustizia che adottano un approccio caso-per-caso: la traduzione non è un diritto assoluto e può essere sostituita da interpretazione orale o spiegazioni se ciò assicura l'effettività del diritto di difesa

  • Sez. 5, n. 15056 dell'11/03/2019 (Nasim) e Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019 (Molla)

    Precedenti di legittimità richiamati dalla Corte che affermano che, in assenza di elementi specifici di pregiudizio, l'omessa traduzione della sentenza di appello (o di patteggiamento) non comporta automaticamente nullità dell'atto

Massime di principio

  • Il diritto alla traduzione scritta delle "sentenze" è previsto dalla Direttiva 2010/64/UE e recepito dall'art. 143 c.p.p., ma non è assoluto: va valutato se la traduzione sia effettivamente «strumentale» all'esercizio dei diritti di difesa.
  • L'omessa traduzione non comporta automaticamente nullità della decisione: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla possibilità di difesa (es. incapacità di comprendere le accuse o di esercitare impugnazioni essenziali).
  • La traduzione scritta può essere sostituita, nei limiti previsti dalla direttiva e dalla normativa nazionale, da interpretazione orale completa (sight translation) o da riassunto orale, purché ciò non comprometta l'equità del procedimento.
  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. (L. 103/2017) che ha limitato la possibilità dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, l'assenza di traduzione della sentenza ha un'incidenza attenuata sulla possibilità di impugnazione quando il difensore sia nella posizione di proporre ricorso.
  • In situazioni analoghe è opportuno che il giudice disponga la traduzione quando sussistono elementi concreti che rendono necessaria la comprensione diretta da parte dell'imputato (ad es. assenza di procura a difensore che conosca la lingua, rilevanza di decisioni che richiedono una scelta informata dell'imputato).
  • Per la difesa, è consigliabile formalizzare richieste di traduzione o di interpretazione orale e documentare eventuali difficoltà linguistiche dell'imputato (dichiarazioni, certificazioni, assenza di procura) per poter dimostrare un pregiudizio concreto in sede di impugnazione.

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