Sentenza n. 2651/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 111 del 3.7.2025, notificata in pari data, del Comune di Bacoli, con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate presso il fondo sito in via Lido Miliscola n. 40, individuato catastalmente al Foglio n. 16, P.lla 516, in Bacoli, di proprietà del Centro Ittico Campano SpA ed, in particolare, “… allestimento di un'area adibita a parcheggio per veicoli, con la realizzazione e posa in opera di un manto di asfalto bituminoso per circa la metà dell'area, e di materiale stabilizzante per l'altra metà dell'area di parcheggio, che in totale è di mq.1796. Inoltre sull'intera area erano stati installate strutture in ferro costituite da pali stabilmente infissi nel terreno, e soprastanti elementi orizzontali a sostegno di copertura in incannucciato, attualmente presente sull'area asfaltata, in assenza del permesso di costruire per la modifica del carico urbanistico apportato all'area anche sottoposta al vincolo paesaggistico - ambientale (Parco/SIC), in quanto le attività sono realizzate in totale assenza di permesso edilizio per cambio di destinazione d'uso ed in assenza della procedura di Valutazione D' incidenza Ambientale…” con l’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, sarà irrogata a carico della parte il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00 prevista dal comma 4/bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 nonché le opere realizzate e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni urbanistiche, saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Bacoli con l’adozione di ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 31 DPR 380/01; 2) ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un'area parcheggio di circa 1.796 mq, con manto asfaltato o stabilizzante e strutture in ferro con copertura in incannucciato, nonché avvertimento di sanzione pecuniaria e acquisizione gratuita dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale, nonché difetto di istruttoria, omessa ponderazione e violazione del giusto procedimento. Ha sostenuto che l'area fosse destinata a parcheggio da epoca risalente, almeno dagli anni Settanta e comunque anteriormente all'entrata in vigore dei vincoli successivamente apposti, e che l'attività di rimessa fosse stata autorizzata dal Comune nel 1992. Ha inoltre dedotto che la destinazione a parcheggio fosse compatibile con il PUC del Comune di Bacoli, che l'area fosse pertinenziale allo stabilimento balneare e che non fosse necessaria una nuova valutazione di incidenza ambientale. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 38 della l. 47/1985, sostenendo che la pendenza di una domanda di condono relativa all'asfalto e ai pali in ferro impedisse l'adozione dell'ingiunzione di demolizione. Con un terzo motivo ha censurato la contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa, il difetto di istruttoria, lo sviamento, la violazione della buona fede, del legittimo affidamento e dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, valorizzando la licenza comunale del 1992, il contratto di locazione del 2012 e le SCIA presentate nel 2020 e nel 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'area ricadesse in zona UT2a del PUC, in zona di Protezione Integrale del PTP dei Campi Flegrei, in area di riserva generale del Parco Regionale dei Campi Flegrei e nel sito Natura 2000/ZSC Lago Miseno. Le opere, consistenti nella trasformazione durevole di circa 1.796 mq mediante asfaltatura, posa di materiale stabilizzante e installazione di strutture stabilmente infisse al suolo con copertura, erano incompatibili con le prescrizioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali e legittimavano l'esercizio del potere repressivo. La ricorrente non ha provato né la preesistenza delle opere rispetto al 1967 e al vincolo paesaggistico del 1959, né la precisa conformazione originaria dell'area, né la coincidenza tra le opere oggetto della domanda di condono e quelle sanzionate. L'onere della prova gravava sulla proprietaria, possessore o detentrice dell'immobile, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La documentazione contrattuale, la licenza commerciale del 1992 e le SCIA del 2020 e 2021 non dimostravano la legittimità edilizia o paesaggistica delle opere, riguardando esclusivamente l'esercizio dell'attività economica. Anche la domanda di condono non impediva la demolizione: essa appariva riferita a interventi diversi e di minima entità, non valutabili in termini di superficie o volume, mentre le opere contestate avevano determinato una significativa trasformazione del territorio. In ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava il completamento, la trasformazione o l'ampliamento dei manufatti abusivi. Il TAR ha inoltre richiamato il divieto generale di autorizzazione paesaggistica postuma previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, salvo le limitate ipotesi dell'art. 167, commi 4 e 5, relative a interventi privi di creazione o incremento di superfici e volumi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi 4.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La violazione edilizia e la trasformazione abusiva del territorio consentono l'adozione dell'ingiunzione di demolizione, con successiva acquisizione gratuita dell'area nei casi previsti dalla legge.
artt. 31 e 38 l. 47/1985
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pendenza di una domanda di condono non impedisce la demolizione quando non sia provata la riferibilità delle opere contestate a quelle oggetto della domanda e quando le opere restino abusive fino all'eventuale rilascio della sanatoria.
art. 146 d.lgs. 42/2004
vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico
L'autorizzazione paesaggistica deve essere preventiva; non è normalmente consentita una sanatoria paesaggistica postuma per opere già realizzate.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa solo per interventi di minima entità privi di creazione o incremento di superfici e volumi, ferma restando la valutazione concreta della compatibilità e l'applicazione della sanzione prevista.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La censura relativa alla motivazione e all'istruttoria dell'ordinanza è stata ritenuta infondata, poiché gli elementi urbanistici, paesaggistici, ambientali e fattuali giustificavano l'intervento repressivo.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo alla disposizione non consente di attribuire rilevanza edilizia o paesaggistica a licenze commerciali, contratti privatistici o SCIA relative all'esercizio dell'attività.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi, chi realizza l'intervento o dispone dell'immobile come proprietario, possessore o detentore deve provare la data di ultimazione dei lavori, la preesistenza delle opere rispetto alla disciplina applicabile e la loro precisa consistenza; l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare in modo certo l'epoca dell'abuso per poter irrogare la demolizione.
- Il principio di vicinanza della prova impone al privato che invochi la preesistenza di un manufatto o la sua riconducibilità a una domanda di condono di produrre documentazione idonea a dimostrarne epoca, caratteristiche morfologiche e consistenza planivolumetrica.
- Una licenza commerciale, una SCIA per l'esercizio di un'attività, un contratto di locazione o altro atto privatistico non costituiscono titoli edilizi o paesaggistici e non legittimano la trasformazione fisica del territorio.
- La presentazione di una domanda di condono non autorizza il completamento, la trasformazione o l'ampliamento delle opere oggetto della domanda; fino all'eventuale rilascio della sanatoria, tali opere restano abusive.
- In area sottoposta a vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali, la trasformazione durevole del suolo mediante asfaltatura, posa di stabilizzanti e installazione di strutture stabilmente infisse richiede il preventivo conseguimento dei titoli abilitativi pertinenti; l'assenza di tali titoli legittima l'ordinanza di demolizione.
- L'autorizzazione paesaggistica postuma è in via generale vietata; le deroghe consentono la verifica di compatibilità soltanto per interventi privi di creazione o incremento di superfici e volumi e comunque di minima entità.
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