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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48456/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere su richiesta del GIP: (1) mancata valutazione autonoma degli elementi investigativi da parte del GIP; (2) violazione del principio del bis in idem per presunta sovrapposizione con fatti già giudicati (furto e danneggiamento di un trattore); (3) contestazione a catena tra precedenti ordinanze cautelari; (4) insufficienza dei gravi indizi in ordine al reato associativo di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.); (5) carenza di prova della detenzione di armi (capo 11) nonostante intercettazioni; (6) mancata prova della finalità associativa/agevolativa delle armi (aggravante art. 416-bis, comma 1); (7) assenza di esigenze cautelari alla luce del decorso del tempo dall'ultimo fatto contestato (2018).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e/o infondato, confermando l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la custodia cautelare. Ha ritenuto che: il GIP avesse compiuto autonome e motivate valutazioni delle fonti; il reato di associazione mafiosa è diverso e non sovrapponibile al reato per cui il ricorrente era già condannato (quindi nessun bis in idem); la cosiddetta contestazione a catena è infondata perché nuove intercettazioni emerse durante l'esecuzione della prima misura sono successive e legittime; le intercettazioni in carcere forniscono indizi rilevanti e logicamente ricostruiti sulla partecipazione all'associazione e sul possesso/gestione di armi per conto del sodalizio; l'aggravante associativa è supportata dagli stessi elementi; la decorrenza del tempo non esclude esigenze cautelari in assenza di prova di dissociazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la commissione di delitti strumentali e le modalità esecutive possano essere utilizzate per dedurre, anche in sede cautelare, la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso e la partecipazione del ricorrente

  • aggravante art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che dalle intercettazioni emergessero riferimenti a detenzione e gestione di armi con finalità di agevolazione del clan, sufficiente a sostenere l'applicazione dell'aggravante

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare più grave quando è contestato il reato associativo di tipo mafioso e ricorrono gravi indizi e pericolosità

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • principio del bis in idem (richiamato nel ricorso)

    La Corte ha interpretato il principio nel senso che non opera quando gli illeciti hanno diversa configurazione giuridica e fattuale: il reato associativo è distinto dal furto/incendio già giudicato, pertanto non sussiste duplicazione di tutela

Massime di principio

  • La semplice coincidenza temporale o territoriale tra fatti diversi non basta a far operare il bis in idem: occorre identità sostanziale della fattispecie e degli elementi di fatto e di diritto
  • In sede cautelare il giudice può utilizzare elementi indiziari anche ricavati da intercettazioni successive alla prima misura: nuove emergenze investigative giustificano una nuova ordinanza
  • Intercettazioni, anche criptiche, che non sono spiegate dal ricorrente possono essere ritenute indizi rilevanti circa ruoli associativi e disponibilità di armi, se ricostruite con coerenza logica
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su intercettazioni è necessario proporre alternative probatorie concrete che smentiscano le letture accusatorie e dimostrare dissociazione o cessazione dell'attività associativa
  • Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari quando permangono indizi di operatività, reiterazione o pericolosità; va documentata la cessazione dell'attività criminosa
  • Le censure generiche o meramente assertive (senza sviluppo probatorio mirato) sono spesso considerate inammissibili o prive di rilevanza in Cassazione

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