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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23741/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese processuali e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Lodi, il quale aveva accolto una domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. promossa dal fallimento di una società in liquidazione nei suoi confronti. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuto accordo transattivo; il fallimento ha accettato la rinuncia e ha chiesto l'archiviazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    Norma posta a base dell'azione revocatoria fallimentare accolta nei gradi di merito.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso, ma solo quando l'impugnazione sia rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito dell'impugnazione.
  • In presenza di accettazione della rinuncia, non può essere pronunciata la condanna del rinunciante alle spese processuali secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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