Cassazione Penale, Ordinanza n. 35109/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano del 20 marzo 2026, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di due anni di reclusione e 6.667 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra i motivi di ricorso ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che circoscrive tassativamente l’impugnabilità della sentenza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è estranea a tali casi.
art. 129 c.p.p.
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La contestazione in sede di ricorso per cassazione dell’omessa verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è deducibile contro una sentenza di patteggiamento nei limiti di impugnazione fissati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 444 c.p.p.
Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed Euro 6667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta; il testo non espone un’ulteriore interpretazione della norma.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed Euro 6667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione individua il reato per il quale è stata applicata la pena concordata; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La legge è richiamata come fonte introduttiva del limite tassativo alle impugnazioni previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente nei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammissibile il ricorso che deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l’impugnazione sia stata proposta con colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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