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Circolare

Circolare numero 13 del 22-03-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti residenti o aventi sede operativa nelle aree colpite dal sisma del 26 settembre 1997. Per i soggetti con immobili oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, la sospensione è prorogata al 30 giugno 1999; per i soggetti dei comuni già individuati come disastrati resta invece ferma la sospensione fino al 31 marzo 1998. Sono precisati i termini, gli adempimenti sospesi, le esclusioni, la necessità di domanda espressa e la documentazione da allegare, nonché le modalità di recupero dei contributi sospesi a partire da marzo 2000.

Sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dal sisma Umbria-Marche del 26 settembre 1997

Sospensione dei contributi per i soggetti colpiti dal sisma Umbria-Marche

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, relativa alle misure di protezione civile e, in particolare, alla sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche. Il documento distingue con precisione due differenti regimi di sospensione, in funzione della tipologia di soggetto e dell’area interessata.

Soggetti beneficiari e durata della sospensione

L’art. 2 dell’ordinanza n. 2908/98 prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, per persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o i cui immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Per questi soggetti la sospensione decorre dal 26 settembre 1997 e si estende fino al 30 giugno 1999.

La circolare precisa, però, che la proroga al 30 giugno 1999 non riguarda i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni già indicati come disastrati dall’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97. Per tali comuni il termine resta quello già fissato in precedenza, cioè il 31 marzo 1998, con estensione anche ai contributi relativi al mese di marzo 1998 aventi scadenza il 20 aprile 1998.

Ambito oggettivo della sospensione

Il provvedimento di sospensione opera con riferimento ai termini che scadono nel periodo compreso tra il 26 settembre 1997 e il 30 giugno 1999. La circolare chiarisce che, nel periodo di sospensione:

  • non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative;
  • la sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali;
  • la sospensione si estende ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato.

Inoltre, la sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sia quelli per la presentazione della modulistica connessa al versamento, limitatamente al periodo settembre 1997 - maggio 1999.

Applicazione a rateazioni e regolarizzazioni particolari

La circolare precisa che il beneficio si applica anche:

  • ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse;
  • alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere;
  • alla regolarizzazione delle partite contributive legate all’armonizzazione del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, con riferimento al D.Lgs. 166/97 e alla scadenza del 20 ottobre 1997;
  • alla regolarizzazione delle partite contributive del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, con riferimento al D.Lgs. 182/97 e alla scadenza del 20 gennaio 1998.

Domanda, termini e documentazione

La sospensione non opera automaticamente, ma richiede una domanda espressa da presentare entro il 30 giugno 1999 presso la Sede Compartimentale di Roma, competente per territorio. Alla richiesta devono essere allegati:

  • copia dell’ordinanza sindacale di sgombero;
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni interessati;
  • per i soggetti residenti o con sede legale altrove, ulteriore dichiarazione sostitutiva che attesti l’esercizio dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni contributive da differire si riferiscano esclusivamente a tale attività.

La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni richieste.

Recupero dei contributi sospesi

L’ordinanza n. 2908/98 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi debba iniziare dal mese di marzo 2000 e avvenire con rateizzazione mensile. La circolare rinvia a successivi atti per le modalità concrete di versamento della contribuzione sospesa e per la presentazione della relativa modulistica.

Regola finale di coordinamento

In conclusione, la circolare ribadisce il doppio regime applicabile:

  • sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 per i soggetti dei comuni disastrati già individuati dall’ordinanza n. 2694/97;
  • sospensione dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o immobili produttivi siano stati oggetto di ordinanze di sgombero.

Il documento ha quindi funzione prevalentemente chiarificatrice, sia sul perimetro dei beneficiari sia sulle modalità di esercizio del beneficio e di successivo recupero dei contributi sospesi.

Punti principali

Proroga della sospensione fino al 30 giugno 1999

L’art. 2 dell’ordinanza n. 2908/98 prevede, per persone fisiche e giuridiche residenti o con sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.

Effetti della sospensione sui termini e sugli adempimenti

La sospensione opera per i termini in scadenza nel periodo 26 settembre 1997 - 30 giugno 1999. Durante tale periodo non devono essere irrogate sanzioni civili e/o amministrative. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato. Riguarda sia il versamento dei contributi sia la presentazione della relativa modulistica, con riferimento al periodo settembre 1997 - maggio 1999.

Applicazione a rateazioni, condoni e regolarizzazioni particolari

La sospensione è applicabile anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso. È inoltre estesa alla regolarizzazione delle partite contributive connesse ai decreti legislativi di armonizzazione del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti (D.Lgs. 166/97, scadenza 20.10.97) e del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 182/97, scadenza 20.01.98).

Domanda espressa e documentazione richiesta

La sospensione non è automatica: deve essere richiesta con apposita domanda da presentare entro il 30 giugno 1999 alla Sede Compartimentale di Roma, competente per territorio. Alla domanda va allegata copia dell’ordinanza sindacale di sgombero e una dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni interessati. Per i soggetti residenti o con sede legale altrove è richiesta un’ulteriore autocertificazione che provi l’esercizio dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni contributive da differire si riferiscano esclusivamente a tale attività.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 2908/98, a decorrere dal mese di marzo 2000, mediante rateizzazione mensile. Le ulteriori modalità di versamento e di presentazione della modulistica saranno definite con successiva circolare.

Esclusione della proroga per i comuni già dichiarati disastrati

La proroga al 30 giugno 1999 non riguarda i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni indicati come disastrati dall’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97. Per tali soggetti, già richiamati nella circolare n. 18 del 3.7.98, il periodo di sospensione resta invariato dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, comprensivo anche dei contributi relativi al mese di marzo 1998 con scadenza 20 aprile 1998.

Indicazione finale sui periodi di sospensione applicabili

La circolare ribadisce che il beneficio si applica: a) dal 26.9.97 al 31.3.98 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati individuati dall’ordinanza n. 2694/97; b) dal 26.9.97 al 30.6.99 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di Umbria e Marche le cui abitazioni o immobili produttivi siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

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