Circolare numero 67 del 26-3-1999
Modalità di versamento dei contributi nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale con uno straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica parzialmente le istruzioni della circolare n. 214/1998 sul lavoro stagionale degli stranieri. Viene consentito, in alternativa all’apertura di una posizione contributiva separata con codice di autorizzazione 9H, di utilizzare la posizione contributiva già accesa per il restante personale dipendente. Le Sedi devono attribuire il codice 9Y alle aziende che scelgono tale modalità. Sono inoltre indicate le modalità di compilazione del mod. DM10/2 per esporre i lavoratori stagionali stranieri, la contribuzione dovuta, il contributo dello 0,50% e il numero dei lavoratori extracomunitari.
Lavoro stagionale di stranieri: utilizzo della posizione contributiva ordinaria in alternativa alla posizione separata con codice 9H
Lavoro stagionale di stranieri: utilizzo della posizione contributiva ordinaria in alternativa alla posizione separata
La circolare interviene sulla disciplina previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro stagionale con stranieri, richiamando l’art. 25 del D.lgs. 25.7.1998 n. 286 e le istruzioni già impartite con la circolare n. 214 del 9 ottobre 1998. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti amministrativi, consentendo ai datori di lavoro di utilizzare, in alternativa all’apertura di una posizione contributiva separata con codice 9H, la posizione contributiva già attiva per il restante personale dipendente.
Ambito della modifica e natura della nuova facoltà
La circolare precisa che la nuova possibilità non sostituisce in via generale la disciplina precedente, ma si affianca ad essa come opzione alternativa. Restano fermi gli altri aspetti regolati dalla circolare n. 214/1998, alla quale si rinvia espressamente per tutto quanto non modificato.
Adempimenti delle Sedi
Le Sedi devono attribuire alle posizioni contributive dei datori di lavoro che scelgono di utilizzare la posizione già aperta il codice di autorizzazione 9Y, con il significato di "azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali ex D.lgs. N. 286/1998". Tale codice si aggiunge agli adempimenti già comunicati con la circolare n. 214/1998.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Ai fini delle denunce contributive, i datori di lavoro devono:
- indicare i lavoratori stagionali stranieri nei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduti dal codice tipo contribuzione 88, oppure 188 per gli operai e 288 per gli impiegati;
- riportare nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l’importo della contribuzione dovuta, comprensivo del contributo di cui all’art. 25, comma 2, del D.lgs. 25.7.1998 n. 286, destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie e agli interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori extracomunitari, secondo quanto già precisato al punto 2.2 della circolare n. 214/98;
- esporre in un rigo separato del mod. DM10/2 il contributo dello 0,50% con il codice M130;
- continuare a indicare, secondo le modalità già note, il numero dei lavoratori stranieri extracomunitari in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, con il codice X000.
Finalità pratica della circolare
La circolare mira a ridurre le difficoltà amministrative e procedurali segnalate dai datori di lavoro e dalle associazioni di categoria, rendendo possibile una gestione più agevole degli obblighi contributivi connessi all’impiego di lavoratori stagionali stranieri.
Punti principali
Modifica della disciplina della circolare n. 214/1998
La circolare richiama l’art. 25 del D.lgs. 25.7.1998 n. 286, che prevede una particolare disciplina previdenziale per i rapporti di lavoro stagionale con stranieri. Rispetto alle istruzioni della circolare n. 214 del 9 ottobre 1998, viene introdotta una possibilità alternativa: i datori di lavoro possono assolvere gli obblighi previdenziali anche mediante la posizione contributiva già aperta per il restante personale dipendente, senza dover necessariamente aprire una posizione separata con codice di autorizzazione 9H. Questa facoltà ha carattere alternativo e non sostitutivo rispetto alla disciplina precedente, che resta valida per tutti gli altri aspetti richiamati dalla circolare n. 214/1998.
Adempimenti delle Sedi e codice di autorizzazione 9Y
Le Sedi, in aggiunta agli adempimenti già previsti dalla circolare n. 214/1998, devono attribuire alle posizioni contributive dei datori di lavoro che utilizzano la posizione ordinaria il codice di autorizzazione 9Y, con il significato di "azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali ex D.lgs. N. 286/1998".
Compilazione del mod. DM10/2
Per la denuncia contributiva, i datori di lavoro devono indicare i lavoratori stagionali stranieri nei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduti dal codice tipo contribuzione 88, oppure 188 per gli operai e 288 per gli impiegati. Nella casella "somme a debito del datore di lavoro" va riportato l’importo complessivo della contribuzione dovuta, comprensivo del contributo previsto dall’art. 25, comma 2, del D.lgs. 25.7.1998 n. 286, destinato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori extracomunitari, secondo le precisazioni della circolare n. 214/98.
Esposizione del contributo dello 0,50% e del numero dei lavoratori
Il contributo dello 0,50% deve essere esposto in un separato rigo del mod. DM10/2 con il codice M130. Inoltre, continua a dover essere indicato, secondo le modalità già note, il numero dei lavoratori stranieri extracomunitari in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, facendolo precedere dal codice X000.
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