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Circolare

Circolare numero 61 del 16-3-1999

Sommario A seguito di interpretazioni ministeriali, l’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari per i caratisti armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riconosce ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, nonché agli armatori e proprietari armatori imbarcati, l’equiparazione ai lavoratori dipendenti ai fini dell’assegno per il nucleo familiare. Di conseguenza, per tali soggetti si applica la disciplina ANF anche alle domande nuove, a quelle pendenti e, su richiesta, a quelle già definite con eventuale revisione e riliquidazione entro i limiti della prescrizione quinquennale. La circolare disciplina inoltre le modalità operative di conguaglio tramite modello DM10/2 e aggiorna le istruzioni contabili, indicando i conti da utilizzare e sopprimendo quelli previsti per la precedente disciplina degli assegni familiari.

Assegno per il nucleo familiare per caratisti, armatori e proprietari armatori

Assegno per il nucleo familiare per caratisti, armatori e proprietari armatori

La circolare chiarisce il trattamento da riservare ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e agli armatori e proprietari armatori imbarcati, ai fini delle prestazioni di famiglia. Sulla base dei pareri ministeriali richiamati, tali soggetti vengono equiparati ai lavoratori dipendenti e rientrano quindi nella disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.

Inquadramento normativo e ragioni dell’intervento

In premessa viene ricordato che i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e gli armatori/proprietari armatori erano rimasti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare introdotta dall’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, in quanto considerati lavoratori autonomi. Per tali soggetti aveva continuato ad applicarsi la disciplina degli assegni familiari prevista dall’articolo 10 della legge n. 676 del 16 ottobre 1973 e dall’articolo 12 della legge n. 413 del 26 luglio 1984.

La svolta interpretativa discende dal parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, espresso in occasione del riconoscimento dello sgravio degli oneri sociali ai caratisti armatori. Secondo tale parere, essi devono essere considerati lavoratori dipendenti in quanto membri dell’equipaggio, soggetti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle stesse misure previste per gli altri membri, sulle retribuzioni stabilite dal CCNL, con esclusione del contributo DS, purché svolgano l’attività secondo il libretto di navigazione e siano inseriti nel ruolo/ruolino di equipaggio. La circolare richiama inoltre la circolare n. 232 del 1 ottobre 1992, con la quale l’Istituto aveva già riconosciuto il beneficio degli sgravi ai caratisti armatori inseriti nel regime delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti.

Estensione della disciplina ANF

La circolare recepisce anche la risoluzione del Ministero delle Finanze del 19 marzo 1998, secondo cui il compenso percepito dal caratista imbarcato per l’attività svolta a bordo, pur se costituito da una percentuale sulla produzione, deve essere qualificato fiscalmente come reddito da lavoro dipendente. In conformità a tali indirizzi, viene riconosciuta ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata l’equiparazione ai lavoratori dipendenti e, quindi, il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La medesima disciplina è estesa agli armatori e proprietari armatori, in ragione del fatto che, una volta imbarcati, essi sono assimilabili agli altri membri dell’equipaggio.

Domande nuove, pendenti e già definite

Per le nuove domande di trattamenti di famiglia e per quelle già presentate ma non ancora definite, deve essere applicata la normativa dell’assegno per il nucleo familiare, nei limiti della prescrizione quinquennale. Per le domande già definite in base alla precedente disciplina, la prestazione può essere rivista e riliquidata solo su esplicita richiesta degli interessati.

Modalità operative per i conguagli

Per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare spettanti a caratisti armatori, proprietari armatori e armatori devono essere utilizzate le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. Le imprese armatoriali devono indicare nel quadro D del modello DM10/2:

  • l’importo complessivo degli assegni corrisposti ai soggetti interessati e riferiti a periodi di paga scaduti nel mese, al rigo 35, in luogo del precedente codice H300;
  • l’importo complessivo degli assegni corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro D, con codice L036 preceduto dalla dicitura "ANF ARR.".

Le differenze di assegno corrisposte a seguito di domande di revisione devono essere conguagliate in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2 utilizzando il codice F240, preceduto dalla dicitura "diff. ANF caratisti e armatori".

Istruzioni contabili

Gli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai soggetti interessati e conguagliati dalle aziende mediante DM10/2 devono essere imputati ai conti esistenti PTD 30/10 e PTD 30/70, rispettivamente per le prestazioni di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso. La stessa imputazione vale per le eventuali differenze corrisposte su esplicita richiesta degli interessati e conguagliate con il modello DM10/2.

Quando gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente ai lavoratori oppure rimborsati ad aziende sospese o cessate, i relativi oneri devono essere imputati ai conti PTD 30/14 e PTD 30/74, distintamente per gli anni precedenti e per l’anno in corso.

Soppressione dei conti della precedente disciplina

A seguito del nuovo inquadramento, i conti PTD 30/23 e PTD 30/83, utilizzati per rilevare gli assegni familiari corrisposti ai lavoratori in base alla precedente disciplina delle leggi n. 676/1973 e n. 413/1984, cessano di avere funzione e devono intendersi soppressi.

Punti principali

Equiparazione ai lavoratori dipendenti

I caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata sono riconosciuti come lavoratori dipendenti ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, in coerenza con i pareri ministeriali che valorizzano la loro posizione di membri dell’equipaggio e l’assoggettamento contributivo nelle misure previste per gli altri componenti. La stessa disciplina viene estesa agli armatori e proprietari armatori imbarcati, in quanto equiparabili agli altri membri dell’equipaggio.

Effetti sulle domande e sulle prestazioni già liquidate

Per le nuove domande di trattamenti di famiglia e per quelle già presentate ma non ancora definite deve essere applicata la normativa dell’assegno per il nucleo familiare, nei limiti della prescrizione quinquennale. Per le domande già definite sulla base della precedente disciplina è prevista la revisione e l’eventuale riliquidazione della prestazione solo su esplicita richiesta degli interessati.

Modalità di conguaglio con modello DM10/2

Le imprese armatoriali devono effettuare i conguagli degli assegni per il nucleo familiare spettanti a caratisti armatori, proprietari armatori e armatori con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. Devono indicare nel quadro D del modello DM10/2: gli importi degli assegni del mese riferiti a periodi di paga scaduti nel mese al rigo 35, in sostituzione del codice H300; gli importi corrisposti nel mese ma riferiti a periodi scaduti nei mesi precedenti in un rigo in bianco con codice L036 preceduto dalla dicitura "ANF ARR.". Le differenze corrisposte a seguito di revisione vanno conguagliate con il codice F240, preceduto dalla dicitura "diff. ANF caratisti e armatori".

Istruzioni contabili e conti da utilizzare

Gli assegni per il nucleo familiare conguagliati dalle aziende con i modelli DM10/2 devono essere imputati ai conti PTD 30/10 e PTD 30/70, a seconda che si tratti di prestazioni di competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso. Le eventuali differenze corrisposte a seguito di richiesta degli interessati sono imputate agli stessi conti. Se gli assegni sono corrisposti direttamente ai lavoratori o rimborsati ad aziende sospese o cessate, gli oneri vanno imputati ai conti PTD 30/14 e PTD 30/74, sempre distinguendo tra anni precedenti e anno in corso. I conti PTD 30/23 e PTD 30/83, riferiti alla precedente disciplina degli assegni familiari, cessano la loro funzione e sono soppressi.

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