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Circolare

Circolare numero 63 del 17-3-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la rimodulazione dello sgravio capitario prevista dalla legge n. 448/1998 per le imprese delle regioni del Mezzogiorno, con nuovi importi annui e proroga della misura fino al 31 dicembre 2001. Definisce inoltre l’estensione, entro i limiti del de minimis, dello sgravio capitario alle aziende di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia dal 1° gennaio 1999. Infine segnala gli sgravi incentivanti triennali 1999-2001 per nuove assunzioni nel Mezzogiorno e quello annuale 1999 per Abruzzo, Molise e per le aree di Venezia/Chioggia, ma precisa che per questi ultimi manca ancora l’autorizzazione comunitaria e quindi non sono applicabili al momento.

Rimodulazione dello sgravio capitario, sgravi per Venezia/Chioggia e sgravi triennali per il Mezzogiorno

Rimodulazione dello sgravio capitario e nuovi sgravi contributivi

La circolare n. 63 del 17 marzo 1999 illustra gli effetti della legge n. 448/1998 in materia di sgravi contributivi. In particolare, disciplina la rimodulazione dello sgravio capitario per le imprese delle regioni del Mezzogiorno, l’estensione del medesimo beneficio ad alcune aree del Veneto entro i limiti del de minimis e richiama, infine, gli sgravi incentivanti triennali e annuali previsti dalla stessa legge per nuove assunzioni, precisando però che tali ultimi benefici non sono ancora operativi in assenza della necessaria autorizzazione comunitaria.

Rimodulazione dello sgravio capitario per il Mezzogiorno

L’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998 ha modificato l’assetto dello sgravio capitario già previsto dall’art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 449/1997, adeguandolo agli orientamenti comunitari in materia di aiuti. La misura è destinata alle imprese operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, già beneficiarie dello sgravio unico di cui all’art. 27, comma 1, della legge n. 30/1997.

La principale innovazione riguarda sia la durata sia l’importo del beneficio. Il termine di fruizione, originariamente fissato al 31 dicembre 1999, è prorogato al 31 dicembre 2001. L’importo annuo del contributo, pari a lire 1.050.000 per il 1999 nel regime precedente, viene rideterminato come segue:

  • 1999: lire 1.400.000 annue per lavoratore, pari a lire 116.666 mensili;
  • 2000: lire 1.150.000 annue per lavoratore, pari a lire 95.833 mensili;
  • 2001: lire 1.050.000 annue per lavoratore, pari a lire 87.500 mensili.

Resta fermo l’importo di lire 1.600.000 per il periodo 1.12.1997-31.12.1998.

Presupposti soggettivi e requisiti reddituali

Lo sgravio capitario riguarda i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano avuto, nell’anno solare precedente, una retribuzione imponibile ai fini contributivi pensionistici non superiore a lire 36.000.000 annue. Per i lavoratori non riferibili all’intero anno, il limite va proporzionato ai mesi di effettiva percezione della retribuzione.

La circolare precisa inoltre alcuni criteri applicativi:

  • per i lavoratori dipendenti da più datori di lavoro o in caso di part-time contestuali, il parametro va ricavato dalle diverse certificazioni;
  • per lavoratori e soci lavoratori soggetti a contributi su retribuzioni convenzionali, l’imponibile di riferimento è quello denunciato ai fini pensionistici;
  • in caso di turn-over, il beneficio spetta se i sostituiti erano in forza al 1.12.1997 e destinatari dello sgravio;
  • per assunzioni destinate a reintegrare lavoratori licenziati per cause diverse, lo sgravio può essere riconosciuto se i lavoratori sostituiti erano in forza al 1.12.1997, beneficiari dello sgravio, e licenziati da oltre 12 mesi rispetto alla data di assunzione.

Per i settori dell’edilizia, per i marittimi e per le aziende a ciclo stagionale, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite dall’Istituto.

Esclusioni, limiti e regole comunitarie

La circolare richiama le esclusioni già previste dall’art. 4 della legge n. 449/1997. Il contributo capitario non si applica alle imprese del settore della costruzione navale e a quelle disciplinate dal trattato CECA. In tali casi il beneficio non può superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU.

Per le imprese interessate valgono anche le condizioni generali di cui all’art. 4, comma 20, della legge n. 449/1997, già chiarite nelle precedenti circolari dell’Istituto richiamate nel testo.

Estensione alle aree di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia

La legge n. 448/1998 estende, dal 1° gennaio 1999, anche alle aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia l’applicazione dello sgravio capitario già disciplinato dalla legge n. 449/1997, come modificata. La fruizione è però subordinata al rispetto della regola del de minimis.

La circolare sottolinea che la disposizione opera, per i settori interessati, indipendentemente dalla dimensione aziendale, nonostante il riferimento normativo agli incentivi alle piccole e medie imprese.

Regola del de minimis e adempimenti dichiarativi

L’agevolazione per Venezia/Chioggia è riconosciuta nei limiti della regola del de minimis, richiamata nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C 68/06. In base a tale regola, le imprese non possono beneficiare, in un triennio decorrente dal primo aiuto de minimis, di aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti il limite di 100.000 ECU.

Ai fini del controllo del limite, le imprese devono presentare all’INPS una dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968, attestando che nel triennio di riferimento non siano stati percepiti aiuti complessivi oltre la soglia consentita. La dichiarazione deve anche indicare gli aiuti già ricevuti, così da permettere all’Istituto di calcolare la capienza residua spettante.

Sgravi incentivanti per nuove assunzioni: rinvio a successivi chiarimenti

La circolare richiama anche lo sgravio incentivante triennale 1999-2001 per le nuove assunzioni che incrementino le unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché lo sgravio incentivante annuale 1999 per Abruzzo e Molise e per Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia.

Tuttavia, per queste misure l’Istituto rinvia a successive istruzioni, poiché è ancora necessaria l’autorizzazione comunitaria. Di conseguenza, al momento della circolare, tali sgravi non sono ancora applicabili.

Modalità operative di esposizione nel modello DM10/2

Le imprese aventi diritto allo sgravio capitario nelle regioni del Mezzogiorno devono continuare a utilizzare il rigo 45 del quadro D del modello DM10/2, secondo le modalità già fissate dalla circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. Lo stesso vale per le aziende di Venezia/Chioggia ammesse al beneficio nei limiti del de minimis.

Nel modello DM10/2 deve essere inoltre indicato, nei quadri B-C e in uno dei righi in bianco, il numero dei dipendenti per i quali è richiesto lo sgravio, utilizzando i codici già in uso. I dati devono essere trasmessi con la prima denuncia utile successiva alla circolare.

Recupero degli arretrati per gennaio e febbraio 1999

Le imprese che non abbiano conguagliato gli sgravi relativi a gennaio e febbraio 1999, oppure li abbiano conguagliati in misura inferiore, possono recuperare le somme dovute con le denunce contributive relative ai periodi di marzo, aprile e maggio 1999, secondo la disciplina richiamata dalla circolare.

Per il recupero devono essere utilizzate specifiche modalità di esposizione nel DM10/2:

  • per le imprese delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, va indicata la differenza tra il regime precedente e quello attuale con il codice L352 e la dicitura "arr. sgravio Capitario l.448/98";
  • per le imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, va indicato l’importo spettante non operato nei mesi di gennaio e febbraio 1999 con il codice L354 e la dicitura "arretrati sgravio capitario Venezia L.448/98".

Quadro complessivo della circolare

La circolare coordina quindi tre distinti profili: la revisione dello sgravio capitario per le imprese meridionali, l’estensione del beneficio a Venezia/Chioggia con applicazione del de minimis e il rinvio dell’operatività degli sgravi incentivanti per nuove assunzioni in attesa dell’autorizzazione comunitaria. Il documento fornisce anche le istruzioni pratiche per la compilazione del DM10/2 e per il recupero degli arretrati relativi ai primi mesi del 1999.

Punti principali

Rimodulazione dello sgravio capitario per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

L’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998 ha modificato l’originario sgravio capitario di cui all’art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 449/1997, prorogandone la fruizione fino al 31 dicembre 2001 e rimodulandone gli importi. Restano ferme le condizioni già chiarite dalle precedenti circolari richiamate.

Nuovi importi dello sgravio capitario

Per il periodo 1.12.1997-31.12.1998 resta fermo l’importo di lire 1.600.000 annue per lavoratore. Per gli anni successivi, lo sgravio è pari a lire 1.400.000 per il 1999, lire 1.150.000 per il 2000 e lire 1.050.000 per il 2001, corrispondenti rispettivamente a lire 116.666, lire 95.833 e lire 87.500 mensili per ciascun lavoratore.

Requisiti soggettivi e reddituali per lo sgravio capitario

Il beneficio spetta alle imprese già beneficiarie dello sgravio unico previsto dall’art. 27, comma 1, della legge n. 30/1997 e riguarda i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 con retribuzione imponibile pensionistica annua non superiore a lire 36.000.000 nell’anno solare precedente. Sono richiamate regole specifiche per rapporti non riferibili all’intero anno, plurimi rapporti di lavoro, part-time contestuali, retribuzioni convenzionali, turn-over e reintegro di lavoratori licenziati.

Aziende escluse e limiti applicativi

Lo sgravio capitario non si applica alle imprese della costruzione navale e a quelle disciplinate dal trattato CECA. Per queste fattispecie il beneficio non può superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU. Le aziende devono inoltre rispettare le condizioni generali previste dall’art. 4, comma 20, della legge n. 449/1997.

Estensione alle aree di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia

Dal 1° gennaio 1999 lo sgravio capitario è esteso alle aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, nei limiti della regola comunitaria del de minimis. Il beneficio compete per i lavoratori in forza al 1° gennaio 1999 e si applicano le stesse modalità di individuazione dei lavoratori già richiamate per le altre imprese beneficiarie.

Regola del de minimis e dichiarazione dell’impresa

La fruizione del contributo per Venezia/Chioggia avviene nei limiti della regola del de minimis, che consente in un triennio aiuti pubblici complessivi non superiori a 100.000 ECU. Le imprese devono presentare all’INPS una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, attestante l’assenza di aiuti eccedenti il limite e indicando gli aiuti già ricevuti, così da consentire all’Istituto di determinare la capienza residua.

Sgravio incentivante triennale e annuale: stato di applicazione

La circolare richiama lo sgravio incentivante triennale 1999-2001 per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno e lo sgravio annuale 1999 per Abruzzo, Molise e per Venezia/Chioggia, previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, e dall’art. 4, comma 3, della legge n. 448/1998. Tuttavia, per tali misure si attende la necessaria autorizzazione comunitaria e pertanto, al momento della circolare, non possono essere applicate.

Modalità operative di esposizione nel modello DM10/2

Le imprese delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna devono continuare a utilizzare il rigo 45 del quadro D del modello DM10/2, secondo le modalità della circolare n. 37/1998. Analoga modalità vale per le aziende di Venezia/Chioggia ammesse al de minimis. Nei quadri B-C deve essere indicato il numero dei dipendenti interessati usando i codici già in uso.

Regolarizzazione dei mesi di gennaio e febbraio 1999

Le imprese che non hanno operato o hanno operato solo parzialmente il conguaglio degli sgravi per gennaio e febbraio 1999 possono recuperare le somme con le denunce contributive relative a marzo, aprile e maggio 1999, secondo la deliberazione n. 5/1993 richiamata dalla circolare. Per il recupero devono essere utilizzati specifici codici: L352 per le imprese delle regioni del Mezzogiorno e L354 per Venezia/Chioggia, con le diciture indicate nella circolare.

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