Circolare numero 12 del 17-03-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in seguito all’ordinanza n. 2908/1998, è prorogata fino al 30 settembre 1999 la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza. La sospensione riguarda anche la quota a carico dei dipendenti, i termini collegati alla presentazione della modulistica, le azioni legali e alcuni procedimenti amministrativi, nonché i debiti già rateizzati o oggetto di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali. L’agevolazione non è automatica: occorre presentare domanda entro il 30 settembre 1999 alle sedi compartimentali competenti, con specifica documentazione. Il recupero dei contributi sospesi inizierà da giugno 2000 mediante rateizzazione mensile.
Proroga della sospensione dei contributi per il sisma del 9 settembre 1998 in Basilicata e Calabria
Proroga della sospensione dei contributi per il sisma del 9 settembre 1998
La circolare interviene a seguito della pubblicazione in G.U. dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, che estende i benefici già riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma del 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza. L’obiettivo è fornire chiarimenti operativi sull’ambito soggettivo, oggettivo e procedurale della sospensione contributiva.
Quadro normativo e proroga del termine
L’art. 4 dell’ordinanza n. 2908/1998 proroga il termine di sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 1998, fino al 30 settembre 1999. La sospensione decorre dal 9 settembre 1998 e riguarda i versamenti dovuti dai soggetti interessati dal sisma.
Soggetti beneficiari e comuni interessati
Il beneficio spetta alle persone fisiche e alle persone giuridiche che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano residenti o avevano sede operativa nei comuni indicati per le province di Potenza e Cosenza, a condizione che le abitazioni o gli immobili destinati ad attività produttive siano stati colpiti da ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Per la provincia di Potenza sono richiamati i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello, Calvera, Carbone, Castelsaraceno, Chiaromonte, Senise, Teana e San Chirico Raparo; per la provincia di Cosenza i comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Tortora.
Ambito oggettivo della sospensione
La sospensione riguarda:
- i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti;
- i termini di versamento e quelli relativi alla modulistica connessa, riferiti al periodo agosto 1998-agosto 1999;
- i termini connessi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo di sospensione.
La circolare precisa inoltre che, per tutto il periodo interessato, non devono essere applicate sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente.
Estensione a rateazioni e condoni
La sospensione si applica anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e alle regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in essere. In tal modo, il beneficio opera anche su posizioni già dilazionate, senza limitarsi agli obblighi contributivi correnti.
Istanza, termini e documentazione richiesta
La sospensione non è automatica: il soggetto interessato deve presentare apposita domanda entro il 30 settembre 1999 presso le Sedi Compartimentali di Napoli e Bari, indicate come competenti per territorio.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero prevista dall’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 2860/1998;
- dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva attestante che l’attività è stata esercitata nelle zone interessate dal sisma e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività.
La circolare consente di redigere la domanda anche a tergo delle dichiarazioni sostitutive.
Recupero dei contributi sospesi
L’ordinanza prevede che il recupero dei contributi sospesi avvenga a decorrere dal mese di giugno 2000, mediante rateizzazione su base mensile. La circolare rinvia a una successiva comunicazione per ulteriori precisazioni sulle modalità di versamento della contribuzione sospesa e sulla relativa modulistica.
Punti principali
Proroga della sospensione contributiva
L’ordinanza n. 2908/1998 proroga il termine di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal precedente 31 dicembre 1998 al 30 settembre 1999 per i soggetti interessati dal sisma del 9 settembre 1998.
Soggetti e comuni interessati
Sono beneficiari le persone fisiche e giuridiche residenti o con sede operativa alla data dell’evento calamitoso in specifici comuni delle province di Potenza e Cosenza, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Ambito della sospensione
La sospensione riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, i termini di versamento e quelli per la presentazione della modulistica connessa, riferiti al periodo agosto 1998-agosto 1999. Si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi con scadenze nel periodo di sospensione.
Effetti su sanzioni, rateazioni e condoni
Durante il periodo di sospensione non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative. La sospensione si estende inoltre ai debiti contributivi già rateizzati e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.
Domanda e documentazione
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede apposita domanda da presentare entro il 30 settembre 1999 presso le Sedi Compartimentali di Napoli e Bari, competenti per territorio. Alla domanda vanno allegati copia dell’ordinanza sindacale di sgombero e dichiarazioni sostitutive che attestino residenza o sede legale nei comuni colpiti, oppure l’attività svolta nelle zone interessate e la riferibilità a tale attività delle obbligazioni contributive da differire. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni.
Recupero dei contributi sospesi
I contributi sospesi dovranno essere recuperati a decorrere dal mese di giugno 2000, con rateizzazione mensile. Ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento e sulla modulistica saranno fornite successivamente.
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