Circolare numero 64 del 18-3-1999
A) Art.14, L.23.12.1998 n.448 e Decreto ministeriale 15.2.1999.B) Decreto ministeriale 28.12.1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dall’art. 14 della legge n. 448/1998 in materia di interessi di dilazione e differimento sui debiti contributivi, con impatto anche sul calcolo delle somme aggiuntive e sul regime sanzionatorio. Dal 1° gennaio 1999 il tasso di riferimento è ancorato al TUS, pari al 3%, e il tasso applicabile diventa 9%; vengono poi ridefinite le aliquote delle somme aggiuntive per le diverse fattispecie. La circolare chiarisce inoltre che la nuova disciplina, in quanto più favorevole, si applica anche alle situazioni sanzionatorie pregresse ancora pendenti. Viene infine precisata la limitata vigenza del decreto ministeriale del 28 dicembre 1998, valido solo per il 30 e 31 dicembre 1998, con i relativi tassi transitori.
Nuova determinazione del tasso degli interessi di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive dal 1° gennaio 1999
Nuova determinazione degli interessi di dilazione, differimento e delle somme aggiuntive
La circolare dà conto delle modifiche introdotte dall’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi e del relativo apparato sanzionatorio. La novità principale consiste nel nuovo criterio di determinazione del tasso di interesse, ancorato al tasso ufficiale di sconto (TUS), con effetti dal 1° gennaio 1999.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 14 della legge n. 448/1998 interviene sulla disciplina degli interessi di dilazione e di differimento prevista dall’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni. La circolare precisa che il nuovo meccanismo opera senza pregiudicare le maggiorazioni già previste per la rateazione dei debiti contributivi previdenziali e assistenziali e per le ipotesi di ritardato o omesso versamento.
Misura del tasso dal 1° gennaio 1999
Dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione, la base è costituita dal TUS, indicato nel testo come pari al 3%. Applicando la maggiorazione prevista dalla disciplina richiamata, il tasso effettivo degli interessi di dilazione e differimento viene fissato al 9%.
Interessi di dilazione e di differimento
Per le rateazioni concesse dal 1° gennaio 1999, l’interesse di dilazione deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 9%, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402. Analogamente, nei casi di differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 1999.
Somme aggiuntive e impatto sanzionatorio
La circolare chiarisce che la variazione del tasso di dilazione comporta anche un adeguamento delle somme aggiuntive. Le aliquote risultano così determinate:
- per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, il tasso è pari al 12%, cioè 9% più 3 punti;
- per le inadempienze previste dall’art. 1, comma 218, della legge n. 662/1996, il tasso è pari al 9%;
- per i debiti relativi a periodi contributivi soggetti alla disciplina della legge n. 48/1988, il tasso è pari al 14%, cioè 9% più 5 punti.
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" viene sostituito con il TUS. Inoltre, viene ricordato che l’importo della sanzione ridotta non può essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.
Decorrenza e applicazione ai casi pendenti
La circolare richiama il criterio secondo cui la misura delle somme aggiuntive si determina in base al tasso di interesse vigente al momento del pagamento o della richiesta di pagamento dei contributi, con le maggiorazioni previste al momento dell’inadempienza. Tuttavia, poiché la nuova disciplina introdotta dall’art. 14 della legge n. 448/1998 è considerata più favorevole ai debitori e integrante del regime sanzionatorio, viene ritenuta applicabile anche alle situazioni sanzionatorie pregresse ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma.
Decreto ministeriale 28 dicembre 1998 e disciplina transitoria
Per completezza, la circolare segnala che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi era stato fissato al 13,25% a decorrere dalla pubblicazione del decreto. Poiché la nuova disciplina della legge n. 448/1998 decorre dal 1° gennaio 1999, tale decreto ha avuto efficacia soltanto per il 30 e il 31 dicembre 1998.
Per quel brevissimo periodo, i tassi da applicare sono stati i seguenti:
- dilazioni e differimenti: 13,25%;
- somme aggiuntive ex art. 1, comma 217, L. n. 662/1996: 16,25%;
- somme aggiuntive ex art. 1, comma 218, L. n. 662/1996: 13,25%;
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella legge n. 48/1988: 18,25% per le ipotesi di cui al comma 217 e 15,25% per quelle di cui al comma 218.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare individua due regimi distinti: uno transitorio, limitato al 30-31 dicembre 1998, fondato sul tasso del 13,25%; e uno ordinario, vigente dal 1° gennaio 1999, nel quale il TUS diventa il parametro di riferimento e il tasso applicabile agli interessi di dilazione e differimento scende al 9%, con conseguente rideterminazione delle somme aggiuntive e possibile estensione della disciplina più favorevole alle posizioni pregresse ancora non definite.
Punti principali
Nuovo criterio di calcolo dal 1° gennaio 1999
L’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modifica la determinazione del tasso degli interessi di differimento e di dilazione previsto dall’art. 13 del D.L. n. 402/1981. Dal 1° gennaio 1999 la base di calcolo è il tasso ufficiale di sconto (TUS), indicato nel testo come pari al 3%. Applicando la maggiorazione prevista dalla normativa previgente, il nuovo tasso degli interessi di dilazione e differimento è fissato al 9%.
Interessi di dilazione e di differimento
Per le rateazioni concesse dal 1° gennaio 1999 l’interesse di dilazione deve essere calcolato al 9%. Lo stesso tasso si applica ai casi di differimento del termine di versamento dei contributi a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 1999.
Rimodulazione delle somme aggiuntive
La nuova misura del tasso di dilazione incide anche sulle somme aggiuntive. In particolare: per le inadempienze dell’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, l’aliquota è pari al 12% (9% più 3 punti); per le inadempienze del comma 218 dello stesso articolo, l’aliquota è pari al 9%; per i debiti relativi a periodi contributivi soggetti alla legge n. 48/1988, il tasso è pari al 14% (9% più 5 punti). Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime rate" viene sostituito dal TUS e la sanzione ridotta non può essere inferiore agli interessi legali.
Effetti temporali e applicazione ai casi pendenti
La circolare richiama il principio secondo cui la misura delle somme aggiuntive è determinata sulla base del tasso vigente al momento del pagamento o della richiesta di pagamento dei contributi, con le maggiorazioni esistenti al momento dell’inadempienza. Poiché la nuova disciplina è considerata integrativa del regime sanzionatorio e più favorevole ai debitori, essa viene ritenuta applicabile anche alle situazioni sanzionatorie pregresse ancora pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 14 della legge n. 448/1998.
Decreto ministeriale 28 dicembre 1998 e regime transitorio
Viene richiamato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato in G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998, che aveva fissato l’interesse di differimento e dilazione al 13,25% per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi. Poiché la nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 1999, il decreto ha efficacia solo per il 30 e 31 dicembre 1998. Per tale breve periodo, i tassi da applicare sono: dilazioni e differimenti 13,25%; somme aggiuntive ex art. 1, comma 217, L. n. 662/1996 pari al 16,25%; somme aggiuntive ex art. 1, comma 218, L. n. 662/1996 pari al 13,25%. Per i debiti soggetti alla legge n. 48/1988, le aliquote sono rispettivamente 18,25% e 15,25%.
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