Circolare numero 62 del 17-3-1999
La disposizione in esame riconosce sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze n.495 del 1993 e n.240 del 1994 una somma pari al cinque per cento dellimporto maturato a tale data e riconosce il diritto agli arretrati in questione anche nei confronti degli eredi che precedentemente ne erano esclusi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell'articolo 36 della legge n. 448/1998 sulle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. Viene chiarito che tra gli "aventi diritto" sono compresi anche gli eredi, anche se il decesso del pensionato è avvenuto prima del 30 marzo 1996, con domanda da presentare entro il 3 gennaio 2000. Sono indicati i documenti necessari, gli effetti della domanda, la corresponsione del 5 per cento sugli arretrati, gli interessi dovuti, le regole sulla prescrizione e le modalità di acquisizione dei dati per il pagamento.
Arretrati pensionistici ex sentenze Corte Costituzionale e diritti degli eredi
Arretrati pensionistici e diritti degli eredi ex legge n. 448/1998
La circolare esamina le modifiche introdotte dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. L'intervento normativo amplia l'ambito dei soggetti legittimati, disciplina la presentazione delle domande da parte degli eredi, definisce la documentazione necessaria e chiarisce il regime degli interessi, della prescrizione e degli effetti sui giudizi pendenti.
Ambito di applicazione e portata della modifica normativa
La circolare ricostruisce il quadro previgente, fondato sull'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già modificato dall'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140. Tale disciplina regolava le modalità di attuazione delle sentenze costituzionali e prevedeva il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, escludendo però, nella formulazione precedente, taluni eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996.
Con il comma 1 dell'articolo 36 della legge n. 448/1998 viene sostituito il comma 182, eliminando la limitazione che circoscriveva il diritto al rimborso ai soli soggetti interessati e ai superstiti titolari di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. Il comma 2 precisa inoltre che nell'espressione "aventi diritto" del comma 181 devono intendersi compresi anche gli eredi, compresi i casi di decesso dell'avente diritto anteriori al 30 marzo 1996.
Soggetti beneficiari e trattamento degli eredi
In base alla nuova formulazione, hanno diritto al pagamento degli arretrati fino al 31 dicembre 1995 anche gli eredi dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, prima esclusi dal beneficio. La circolare chiarisce che il pagamento va effettuato in sei annualità, secondo il meccanismo già previsto dall'articolo 1, comma 181, della legge n. 662/1996 come modificato dalla legge n. 140/1997.
Per il primo pagamento, agli eredi deve essere corrisposto un numero di annualità pari a quello delle annualità già poste in pagamento per la generalità degli aventi diritto. Resta fermo che, per gli anni successivi al 1995, sulle somme ancora da rimborsare maturano interessi secondo il tasso annuo pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.
La circolare evidenzia inoltre che, con la prima annualità, devono essere corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data del pagamento. Di conseguenza, anche gli eredi precedentemente esclusi hanno diritto agli interessi a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Termine per la presentazione della domanda
Il comma 3 dell'articolo 36 stabilisce un termine perentorio di decadenza: gli eredi dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 e non aventi titolo alla pensione di reversibilità in quella data devono presentare la domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge, cioè entro il 3 gennaio 2000, tenuto conto della festività del 1° e 2 gennaio.
Le domande presentate oltre tale data devono essere respinte. Restano invece valide le domande già presentate anteriormente al 1° gennaio 1999.
Documentazione da allegare e adempimenti istruttori
Il comma 4 richiede che le domande di corresponsione degli arretrati presentate dagli eredi siano corredate dalla copia della denuncia di successione presentata agli uffici finanziari competenti, dalla quale risultino i nominativi degli eventuali coeredi e la quota di eredità spettante a ciascuno.
La circolare precisa che tale obbligo opera in termini ampi e si applica a tutti gli eredi dei pensionati deceduti, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa. La denuncia di successione deve indicare anche gli importi arretrati da riscuotere.
A tal fine, le sedi, dopo aver acquisito la documentazione normalmente richiesta per le rate maturate e non riscosse, utile a comprovare la qualità di erede e la quota ereditaria, devono rilasciare agli interessati una dichiarazione con gli importi da corrispondere, così da consentire la predisposizione della denuncia stessa.
Gli importi da indicare comprendono:
- gli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995, o fino alla data del decesso se anteriore;
- gli interessi maturati ai sensi del comma 182 dal 1° gennaio 1996 alla data del decesso;
- la somma pari al 5 per cento dell'importo maturato al 31 dicembre 1995.
Se il dante causa è deceduto dopo il pagamento di annualità di arretrati e dei relativi interessi, gli importi devono essere esposti al netto di quanto già corrisposto.
Quando gli eredi non sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la circolare richiede una autocertificazione di tutti i partecipanti all'eredità, nella quale ciascuno dichiari la propria qualità di erede, la sussistenza dei requisiti per l'esenzione e la propria quota. In tale ipotesi va anche verificato che, per effetto del pagamento degli arretrati, il valore globale dell'asse ereditario lordo non superi 50 milioni di lire, ovvero 15 milioni di lire per i decessi anteriori al 1° luglio 1986.
Viene richiamato il citato articolo 28, comma 7, del d.lgs. n. 346/1990, secondo cui non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non supera 50 milioni di lire e non comprende beni o diritti reali immobiliari, salvo sopravvenienze ereditarie.
La circolare precisa infine che, ai fini del rispetto del termine annuale, è sufficiente che entro il 3 gennaio 2000 sia presentata la domanda; l'eventuale deposito successivo della documentazione non incide sulla tempestività della domanda.
Effetti della domanda: accettazione tacita dell'eredità
La richiesta di liquidazione delle rate maturate e non riscosse integra, secondo la circolare, gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 c.c. Ne deriva che la domanda di pagamento degli arretrati comporta l'assunzione della qualità di erede.
Verifica del requisito reddituale e cristallizzazione
La nuova formulazione del comma 182 non introduce modifiche alla verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al minimo della pensione, indicata in via prioritaria dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per tale profilo la circolare rinvia alle istruzioni già fornite ai punti 4 e 6 della circolare n. 168 del 26 luglio 1997.
Somma del 5 per cento sugli arretrati
Il comma 182, come sostituito dalla legge n. 448/1998, stabilisce che sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995, derivanti dall'applicazione delle sentenze costituzionali, è dovuta una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a quella data.
La circolare precisa che, nella determinazione di tali somme, non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria. Il 5 per cento va quindi corrisposto agli aventi diritto sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 ed è pagato in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima annualità successiva al 1° gennaio 1999.
Prescrizione delle rate e regime applicabile
Per quanto riguarda la prescrizione, la circolare distingue tra due ipotesi:
- per le rate non ancora poste in pagamento si applica la prescrizione ordinaria decennale;
- per le rate già poste in pagamento si applica la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 129 del RDL n. 1827 del 1935.
Tale distinzione viene ricondotta al principio generale di successione, secondo cui diritti e obbligazioni del dante causa passano agli eredi senza modificazioni.
Modalità operative per l'acquisizione dei dati degli eredi
Per la segnalazione dei dati degli eredi aventi titolo agli arretrati e ai relativi interessi, ai fini della gestione dei pagamenti tramite procedura RIBOT, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 222 del 22 ottobre 1998.
Effetti sui giudizi pendenti
Il comma 5 dell'articolo 36 dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto le questioni disciplinate dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662/1996. Le spese restano compensate tra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato perdono efficacia.
La circolare osserva che la disposizione, pur richiamando i commi 181 e 182 senza menzionare le successive modifiche, va considerata confermativa delle previsioni del comma 183 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996.
Quadro conclusivo
In sintesi, la circolare amplia espressamente ai successori mortis causa il diritto agli arretrati derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, fissa il termine decadenziale per la domanda, disciplina i documenti da produrre e precisa che sulle somme spettano il 5 per cento aggiuntivo e gli interessi previsti dalla normativa. Restano ferme le regole su prescrizione, adempimenti operativi e chiusura dei contenziosi pendenti.
Punti principali
Estensione del diritto agli eredi
La legge n. 448/1998 modifica la disciplina precedente e ricomprende espressamente gli eredi tra gli aventi diritto agli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995, anche nei casi in cui il pensionato sia deceduto anteriormente al 30 marzo 1996.
Termine per la domanda
Gli eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996 e non titolari di pensione ai superstiti a tale data devono presentare la domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 3 gennaio 2000. Le domande successive sono da respingere, mentre quelle presentate prima del 1° gennaio 1999 restano valide.
Documentazione richiesta
Le domande devono essere corredate dalla denuncia di successione, con indicazione dei coeredi, delle quote ereditarie e degli importi arretrati. Se non vi è obbligo di denuncia, occorre un'autocertificazione di tutti i partecipanti all'eredità e la verifica del limite di valore dell'asse ereditario per l'esenzione.
Accettazione tacita dell'eredità
La domanda di liquidazione delle rate maturate e non riscosse vale come accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 c.c., con conseguente assunzione della qualità di erede.
Somma aggiuntiva del 5 per cento e interessi
Sugli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 è dovuta una somma pari al 5 per cento, corrisposta in unica soluzione con la prima annualità pagata dopo il 1° gennaio 1999. Inoltre, sono dovuti gli interessi dal 1° gennaio 1996 fino alla data del pagamento, secondo il tasso collegato all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Prescrizione e pagamenti
Per le rate non ancora poste in pagamento si applica la prescrizione ordinaria decennale; per quelle già poste in pagamento si applica la prescrizione quinquennale. Le modalità operative per l'acquisizione dei dati degli eredi sono rinviate alla circolare n. 222 del 22 ottobre 1998.
Effetti sui giudizi pendenti
I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, relativi alle questioni disciplinate dai commi 181 e 182 della legge n. 662/1996, sono estinti d'ufficio con compensazione delle spese, e i provvedimenti non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
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