Sentenza del 30/09/2020 n. 20829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare crediti IVA maturati negli anni 2001-2003. L'Agenzia deduceva che l'adesione della contribuente alla definizione automatica ("condono" ex art. 7 legge n. 289/2002) precludeva il diritto al rimborso per le annualità oggetto di definizione agevolata; la contribuente sosteneva invece di avere diritto al rimborso in quanto il condono non incide sui crediti tributari. In cassazione l'Agenzia ha articolato tre motivi, di cui il primo diretto a negare il rimborso per effetto del condono e il secondo e terzo diretti a contestare la prova dell'inerenza degli acquisti vantati come giustificazione del rimborso IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (confermando il principio secondo cui l'adesione al condono ex lege n. 289/2002 non osta all'accoglimento delle domande di rimborso fondate su crediti tributari sorti nello stesso periodo/tributo) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse valutato in modo insufficiente il requisito dell'inerenza degli acquisti, limitandosi alla regolarità delle scritture contabili. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame e statuizione anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge 27 febbraio 2002, n. 289, art. 7
disposizioni sul condono/definizione automatica dei carichi
L'adesione alla definizione automatica incide sui debiti tributari ma, secondo la Corte, non impedisce il rimborso dei crediti tributari sorti nello stesso periodo e relativo tributo
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 19-bis
norme in materia di IVA e detrazione
Rilevate in relazione ai presupposti per la detrazione e il rimborso dell'IVA; l'accertamento dell'inerenza dei costi è elemento necessario per il rimborso
d.l. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1 (conv. l. 10 novembre 2006, n. 278)
disciplinava rimborso forfetario e nuova disciplina in seguito a pronunce comunitarie
Tale norma non si applicava al caso specifico perché l'istanza di rimborso era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni; la norma ha introdotto un regime deroga ma non ha retroagito sulle istanze pregresse
art. 2697 c.c.
Richiamato relativamente all'onere probatorio del contribuente circa la prova dell'inerenza degli acquisti rispetto all'attività svolta
Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17/07/2008)
pronuncia di incompatibilità di parti della legge n. 289/2002 con diritto comunitario
Ha dichiarato l'incompatibilità con la VI direttiva CE degli artt. della legge n. 289/2002 nella parte che prevedeva la condonabilità dell'IVA; la questione è stata richiamata ma ritenuta assorbita rispetto al principio domestico affermato
Cass. SS.UU. 06/07/2017, n. 16692
giurisprudenza interna sulle conseguenze del condono
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il condono elide il debito ma non incide sui crediti tributari del contribuente
Corte Cost. 27/07/2005, n. 340
orientamento sulla non rinuncia al credito da parte del condono
Ha affermato che il condono non impone la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere richieste di rimborso qualora fondate
Massime di principio
- L'adesione al condono fiscale ex lege n. 289/2002 incide sui debiti tributari definiti ma, secondo la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, non estingue automaticamente i crediti tributari maturati nello stesso periodo/ristretto ambito: il contribuente può comunque chiedere il rimborso se il credito è provato.
- L'Amministrazione finanziaria può eccepire l'adesione al condono anche in appello e il giudice può rilevare d'ufficio questioni di ordine pubblico inerenti il condono; tuttavia il rilievo del condono non è sufficiente a negare rimborsi quando il credito è effettivamente provato.
- Per ottenere il rimborso IVA il contribuente deve provare l'effettiva inerenza di ciascun acquisto all'attività d'impresa: la sola regolarità delle scritture contabili non è prova automatica dell'inerenza; il giudice di merito deve accertare concretamente l'impiego dei beni/servizi.
- In caso di contrasto tra disciplina nazionale (condono) e diritto comunitario, occorre valutare gli effetti della pronuncia comunitaria e le eventuali norme di recepimento o di deroga; ma le pronunce della Corte di giustizia non eliminano il principio secondo cui il condono non cancella i crediti del contribuente quando questi siano fondati.
- Se il giudice di merito motiva in modo insufficiente sulla prova dell'inerenza o sull'onere probatorio, la decisione è soggetta a cassazione e rinvio per un nuovo esame approfondito da parte della commissione tributaria competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 2717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 2718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 2739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 set 2020Sentenza del 30/09/2020 n. 20818 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →