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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01973/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), sostenendo che la misura carceraria fosse eccessiva e che gli arresti domiciliari sarebbero idonei a prevenire il pericolo di fuga. La difesa ha argomentato che il ricorrente era entrato in Italia con canali ufficiali e munito di valido passaporto, aveva parenti disponibili ad accoglierlo e svolgeva attività lavorativa in nero, elementi che attenuerebbero il rischio di fuga e renderebbero sproporzionata la detenzione in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., rilevando che, nei procedimenti relativi alle misure cautelari in materia di estradizione, è consentito il ricorso per cassazione solo per vizio di violazione di legge. La Suprema Corte ha ritenuto che la controversia verteva su valutazioni di merito (soprattutto la valutazione del pericolo di fuga) non sindacabili in questa sede, e che la motivazione della Corte di appello non fosse inesistente o meramente apparente. La Corte di appello aveva motivato la conferma della custodia in carcere con la gravità dei reati per cui è richiesto il ricercato (omicidio e rapina), le relative pene e il fatto che il ricorrente si trovi illegalmente sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno, ritenendo recessive le circostanze addotte dalla difesa (parenti in Italia, lavoro nero, ingresso con passaporto). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile mezzo di censura in cassazione; il ricorrente invoca la violazione di legge ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ritiene che la doglianza attenga a valutazioni di fatto non sindacabili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato come riferimento formale per il riassunto del motivo di ricorso nell'atto di trasmissione dei motivi alla Cassazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla possibilità di presidio di controllo mediante braccialetto elettronico come misura alternativa alla custodia in carcere; la Corte di appello ha tuttavia ritenuto che l'affidabilità del braccialetto, anche se discussa dalla difesa, non superasse gli elementi a favore della custodia.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Norma centrale per la decisione: stabilisce che nei provvedimenti sulle misure cautelari in materia di estradizione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violazione di legge; pertanto i giudizi che si limitano a censurare valutazioni di merito sono inammissibili.

  • artt. 108, comma 1, e 189, commi 3 e 4, codice penale peruviano

    Norme del codice penale peruviano che descrivono i reati (omicidio e rapina) per i quali è attivata la procedura di estradizione; la gravità di tali reati è stata considerata dalla Corte di appello come elemento rilevante nel valutare il pericolo di fuga.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia (formalità amministrative successive alla decisione).

Massime di principio

  • Nei procedimenti di estradizione, il ricorso per cassazione contro provvedimenti sulle misure cautelari è limitato al vizio di violazione di legge (art. 719 c.p.p.); le critiche che insistono su valutazioni di fatto o di merito sono in genere inammissibili.
  • La Corte può ritenere legittima la custodia in carcere quando sussistono elementi concreti che configurano il pericolo di fuga, in particolare la gravità dei reati e l'entità delle pene richieste dall'autorità estera.
  • La situazione personale del ricercato (assenza di permesso di soggiorno, ingresso illegale o presenza irregolare) pesa significativamente nella valutazione del rischio di fuga e può prevalere su circostanze attenuanti come parenti nel territorio o lavoro 'in nero'.
  • La semplice evocazione dell'inefficacia del braccialetto elettronico tramite riferimenti generici a episodi di cronaca non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari; per contestare una misura alternativa è preferibile produrre elementi concreti e specifici sull'inefficacia del presidio.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione su tali provvedimenti è strategico dimostrare una violazione di legge o una motivazione inesistente/meramente apparente (decisione del tutto avulsa dalle risultanze processuali o con argomentazioni apodittiche), non semplici dissensi sulla valutazione dei fatti.
  • Nella difesa di richieste di sostituzione della custodia in carcere è utile documentare fatti concreti che attenuino il rischio di fuga: titoli di soggiorno, vincoli di famiglia stretti e verificabili, garanzie patrimoniali o impegni formali (ad es. rilasci notarili), nonché piani di monitoraggio operativi dettagliati.

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