Cassazione Civile, Ordinanza n. 31283/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto da una società appaltatrice come operaio addetto ai servizi di pulizia delle stazioni della metropolitana di Milano, impugnava il provvedimento con cui era stato assegnato a una sede dell'INPS di Brescia a decorrere dal 16 dicembre 2019. In primo grado chiedeva la declaratoria di inefficacia/nullità/illegittimità del trasferimento, con reintegra nel precedente posto di lavoro a Milano, sostenendo anche la nullità della clausola di gradimento contenuta nel contratto di appalto tra la società appaltatrice e la società committente. La corte d'appello respingeva il gravame. In cassazione il lavoratore deduceva: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata concessione di termine a difesa dopo il deposito di un video prodotto dalla committente; omessa pronuncia sul punto; violazione dell'art. 7 St. lav. per asserita natura disciplinare del trasferimento e tardività delle contestazioni; motivazione apparente sulla sproporzione del trasferimento e sulla violazione di buona fede e correttezza; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non avere considerato che il lavoratore avrebbe agito su ordine del caposquadra e nell'interesse del servizio; violazione delle norme processuali sulle produzioni documentali per il deposito del video e il rigetto del termine per controdedurre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative al contraddittorio e al termine a difesa, osservando che la questione era stata esaminata nei gradi di merito e che il ricorrente non aveva indicato un concreto pregiudizio difensivo, anche perché i fatti contestati non erano controversi e il video si limitava a confermarli. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 7 St. lav. perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la natura disciplinare del trasferimento in quanto allegata solo in appello. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente e sulla violazione di buona fede e correttezza, evidenziando che la corte territoriale aveva spiegato che si trattava di trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto in base alla clausola contrattuale di gradimento, senza rilievo della sede di destinazione, e che il giudice non poteva sindacare il merito delle scelte imprenditoriali. Ha infine escluso violazioni sulle produzioni documentali, perché il video era stato autorizzato dopo la costituzione telematica e non integrava prova nuova tardiva, essendo il suo contenuto già esposto nell'atto difensivo e non contestato. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e gli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiamato dal lavoratore per sostenere l'illegittimità del trasferimento e la tutela del posto originario; la Corte non lo considera decisivo nel caso concreto.
art. 29 CCNL applicato
richiamato nella domanda introduttiva insieme all'art. 2103 c.c. a fondamento della contestazione del trasferimento.
art. 2 L. n. 604/1966
richiamato nella domanda come norma posta a base dell'eccezione di illegittimità del provvedimento di trasferimento.
art. 1418 c.c.
invocato per chiedere la nullità della clausola di gradimento del contratto tra committente e appaltatrice; la Corte rileva però che la relativa domanda non era stata riproposta in appello.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per denunciare la lesione del contraddittorio; la Corte esclude la violazione in concreto.
art. 420 c.p.c.
invocato per sostenere il diritto a un termine a difesa dopo il deposito del video; la Corte esclude la violazione perché la produzione non determinava pregiudizio difensivo e il contenuto era già noto.
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il giusto processo sia per il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude entrambe le violazioni.
art. 360 c.p.c.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso in cassazione utilizzata per incardinare le doglianze.
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione era stata comunque esaminata.
art. 7 L. n. 300/1970
invocato per sostenere la natura disciplinare del trasferimento e la necessità delle garanzie procedimentali; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché tale qualificazione era stata proposta solo in appello.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ricorda che il vizio sussiste solo in caso di assoluta carenza del percorso argomentativo, insussistente nella specie.
art. 1175 c.c.
invocato insieme all'art. 1375 c.c. per sostenere la violazione di correttezza e buona fede; la Corte esclude la violazione.
art. 1375 c.c.
richiamato per la valutazione della buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ritiene legittimo l'operato delle società.
art. 416 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo per contestare la tardività della produzione documentale; la Corte esclude la violazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel provvedimento per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se il giudice di merito ha già esaminato la questione e la parte non individua un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non sussiste nullità per violazione del contraddittorio solo perché sia stata acquisita una produzione documentale successiva alla costituzione, specie quando il contenuto del documento era già noto alla controparte.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tende a introdurre per la prima volta una qualificazione giuridica della fattispecie non tempestivamente dedotta nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se manca del tutto l'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la valutazione compiuta, se la sentenza spiega in modo comprensibile le ragioni della decisione.
- Un trasferimento o spostamento del lavoratore disposto in forza di clausole contrattuali tra committente e appaltatore, ove finalizzato a gestire un'incompatibilità ambientale o a evitare il licenziamento, può essere ritenuto legittimo se sorretto da una scelta organizzativa ragionevole e non contrastante con specifici limiti legali o contrattuali.
- La violazione dei doveri di correttezza e buona fede non può essere affermata in astratto: occorre dimostrare che la condotta della parte si sia posta in contrasto con la funzione del rapporto e che abbia determinato uno squilibrio o un abuso non giustificato dalle previsioni contrattuali e organizzative.
- La contestazione della tardività di un documento è infondata quando la parte che lo produce aveva già indicato il contenuto dell'elemento probatorio nell'atto difensivo e la successiva produzione sia stata autorizzata dal giudice per ragioni tecniche di deposito, senza introdurre una prova nuova realmente sorpresa.
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