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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41765/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, relativo all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., con conseguente obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta dalla destinataria della sanzione; il Tribunale di Pisa, in appello, aveva confermato il rigetto dell'opposizione. L'ente sanzionatore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che il termine per la comunicazione dei dati del conducente non decorresse dalla notifica della richiesta dell'autorità, ma rimanesse sospeso fino alla definizione dell'opposizione avverso la sanzione principale. La Corte rileva che il motivo è manifestamente fondato e assorbente rispetto agli altri motivi non esaminati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione del giudice di merito è stata ritenuta erronea perché aveva ancorato la decorrenza del termine per la comunicazione dei dati alla definizione dell'opposizione sul verbale presupposto, mentre tale termine decorre dalla richiesta formulata dall'autorità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 126 bis, comma 2, c.d.s.

    Il termine per comunicare i dati del conducente decorre dalla richiesta dell'autorità e non dalla definizione dell'opposizione al verbale presupposto; l'illecito è istantaneo e autonomo rispetto alla violazione originaria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore per manifesta fondatezza del ricorso è stata condivisa dal collegio.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente ha natura autonoma rispetto alla contestazione della violazione principale e deve essere adempiuto nei termini indicati dalla richiesta dell'autorità.
  • Il termine per la comunicazione dei dati non resta sospeso per effetto della pendenza dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta.
  • Quando il giudice di merito interpreta in modo difforme una norma che prevede un obbligo autonomo e istantaneo, la sentenza è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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