Cassazione Penale, Sentenza n. 19429/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione di revisione avverso la condanna irrevocabile per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il ricorrente deduceva la sopravvenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, invocando un mutamento di orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite 'Cavallo' 2020) che, a suo avviso, avrebbe inciso sull'unica prova a fondamento della condanna; chiedeva quindi la riapertura del giudizio come nuovo caso di revisione (si richiamavano altresì gli artt. 630, 631, 634 e 271 c.p.p.). Sosteneva che non si trattava di una mera rivalutazione delle prove già esaminate, ma di una causa di invalidità sopravvenuta della prova stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'istanza di revisione era manifestamente infondata perché la difesa proponeva, di fatto, una rivalutazione del materiale intercettivo già valutato nei precedenti gradi, operazione espressamente vietata dall'art. 637, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che la deduzione di inutilizzabilità della prova doveva essere tempestivamente sollevata nel giudizio di cognizione e che il mutamento giurisprudenziale non costituisce di per sé nuova prova o causa di revisione; il precedente intervento della Corte costituzionale nel 2011 (sent. n.113/2011) è stato ritenuto non comparabile, essendo nato da una esigenza di adeguamento alle sentenze definitive della Corte EDU. Infine, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 637, comma 3 c.p.p.
Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio
La norma vieta che la revisione si fondi unicamente su una diversa valutazione delle prove già acquisite nel giudizio definitivo; nuove prove possono condurre a revisione solo se si collocano al di fuori del quadro probatorio già valutato.
art. 270 c.p.p.
Norma richiamata come criterio di interpretazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che un cambiamento interpretativo giurisprudenziale (sent. "Cavallo") non costituisce di per sé prova nuova idonea alla revisione.
artt. 630, 631, 634, 271 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violate nell'istanza di revisione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non sufficiente a superare il divieto di riconsiderare prove già valutate.
artt. 670 e 673 c.p.p.
Richiamati quale esempio di ipotesi codicistiche in cui il giudicato può essere 'cedevole' per violazioni di parametri costituzionali; la Corte distingue tali ipotesi dall'ordinaria revisione per mutamento giurisprudenziale.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione, applicata con esito negativo per il ricorrente.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al potere della Corte costituzionale di adeguare il diritto interno alle sentenze della Corte EDU attraverso rimedi speciali (cornice della sentenza 113/2011), circostanza non presente nel caso esaminato.
art. 46 CEDU
Norma europea che impone l'ottemperanza alle sentenze definitive della Corte EDU; giustificò l'intervento straordinario della Consulta nel 2011 ma non è applicabile automaticamente al presente caso.
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati come parametri garantistici; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione data non ponga problemi tali da giustificare la rimozione del giudicato con gli strumenti interni, rimandando eventualmente alla Corte EDU per contestazioni di violazione.
Massime di principio
- La revisione non può fondarsi esclusivamente su una diversa valutazione delle prove già acquisite nel giudizio divenuto definitivo: se la difesa propone una mera rivalutazione del materiale probatorio già esaminato, l'istanza è inammissibile per divieto di cui all'art. 637, comma 3 c.p.p.
- Un mutamento di orientamento giurisprudenziale posteriore alla sentenza definitiva non costituisce automaticamente una "nuova prova" idonea a giustificare la revisione; cambi interpretativi, di per sé, non abbattono il principio di intangibilità del giudicato.
- L'inutilizzabilità di una prova per vizi procedurali deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione: la mancata eccezione può essere definitivamente sanata dal passaggio in giudicato, salvo i rari casi di violazione di fondamentali parametri costituzionali.
- L'apertura straordinaria del giudicato (come quella derivata dalla sentenza n.113/2011 della Corte costituzionale) è una misura eccezionale collegata all'obbligo di conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU e non è automaticamente estendibile ad altri mutamenti giurisprudenziali interni.
- Se si ritiene che il mutamento giurisprudenziale incorpori una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, la via procedurale corretta può essere il ricorso alla Corte EDU; solo una sentenza di quest'ultima che imponga la riapertura può legittimare, nei termini indicati dalla Consulta, una modifica interna dell'assetto di revisione.
- Gli obiter dictum o le indicazioni non sorrette da un articolato percorso motivazionale (anche se provenienti dalle Sezioni Unite civili) non sono vincolanti in materia penale e non possono sostituirsi al principio di certezza del giudicato.
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