Cassazione Penale, Sentenza n. 39750/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e degli artt. 163, 164, 168 c.p., lamentando che la Corte di appello aveva revocato d'ufficio la sospensione condizionale della pena in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, con vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che revocava la sospensione condizionale della pena, eliminando tale disposizione. La Corte ha motivato che, ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p., e secondo l'orientamento consolidato e le Sezioni Unite (es. Zangari), la revoca di benefici da parte del giudice d'appello è ammissibile soltanto se vi sia impugnazione del pubblico ministero (o dell'imputato quando ne abbia interesse); in assenza di tale impugnazione la revoca è illegittima
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
"Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"
Impone il divieto di reformatio in peius quando ricorre solo l'imputato; in particolare la revoca di benefici (come la sospensione condizionale) non può essere disposta dall'appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del ragguaglio per la determinazione della pena; comunque la valutazione circa il superamento dei limiti del ragguaglio non autorizza la revoca del beneficio senza impugnazione del PM
art. 164 cod. pen.
Norma collegata alla determinazione della pena e alle modalità di ragguaglio; utilizzata nel quadro della valutazione della legittimità della sospensione condizionale ma soggetta al principio che la revoca richiede impugnazione del PM
art. 168 cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo sulla sospensione condizionale della pena; l'interpretazione giurisprudenziale richiede impugnazione del PM per la revoca da parte del giudice d'appello
Massime di principio
- Se ricorre solo l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato né revocare benefici (reformatio in peius) salvo quanto espressamente consentito dall'art. 597, comma 3, c.p.p.
- La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d'appello è legittima solo se sia stata oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero (o dell'imputato se questi abbia interesse ad impugnare); in assenza di tale impugnazione la revoca è annullabile
- La semplice valutazione che il ragguaglio o la determinazione della pena superino certi limiti non legittima automaticamente la revoca di benefici da parte dell'appello senza che il PM abbia impugnato la decisione di primo grado
- In situazioni analoghe, la difesa deve tempestivamente eccepire il divieto di reformatio in peius e richiedere l'annullamento della disposizione che revoca benefici quando tale revoca sia stata disposta senza impugnazione del pubblico ministero
- Per il giudice d'appello che intenda intervenire su benefici concessi in primo grado è necessario che l'oggetto e la motivazione della decisione siano stati tempestivamente messi in discussione tramite impugnazione formale delle parti legittimate
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