Cassazione Civile, Ordinanza n. 00120/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti in materia di distanze tra costruzioni. In origine la corte territoriale aveva condannato i proprietari di un fabbricato ad arretrare l'edificio sino alla distanza di tre metri dal fabbricato contiguo; dopo un primo intervento della Corte di cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione ritenendo applicabile la disciplina della legge urbanistica del 1967 e non l'art. 873 c.c., il giudice di rinvio ha nuovamente accolto la domanda del vicino, disponendo l'arretramento sino a sei metri sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e del principio di prevenzione. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che le distanze tra fabbricati debbano essere misurate linearmente e non radialmente e che la corte d'appello abbia recepito una consulenza tecnica fondata su un criterio di misurazione errato; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice non avesse affrontato le eccezioni relative all'asserito errore di misurazione del consulente d'ufficio. Il resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato i principi in tema di distanze legali e ha osservato che, ai fini del vaglio di legittimità, i motivi erano privi di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., perché il ricorso non riportava in modo puntuale i passaggi della consulenza tecnica d'ufficio dai quali sarebbe emerso l'asserito criterio radiale. Ha inoltre rilevato che i passaggi richiamati dalla ricorrente non dimostravano affatto l'adozione di un metodo errato, potendo essere compatibili con una misurazione lineare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La norma sulle distanze legali tra costruzioni opera per impedire intercapedini dannose e, secondo la giurisprudenza richiamata, richiede una misurazione lineare dei fabbricati che si fronteggiano.
art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150
Come introdotto dalla legge urbanistica del 1967, è richiamato per affermare la disciplina delle distanze più restrittiva applicabile alle costruzioni realizzate nel periodo considerato.
art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765
È indicato come fonte che ha aggiunto l'art. 41-quinquies alla legge urbanistica e ha previsto una distanza non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma invocata per la denuncia di violazione di legge relativa al criterio di misurazione delle distanze.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È la norma invocata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo relativo alla modalità di misurazione delle distanze.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza, poiché non riportava puntualmente il contenuto degli atti e della consulenza tecnica richiamati a fondamento delle censure.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 52, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per escludere incompatibilità del giudice di legittimità che abbia partecipato al precedente giudizio di cassazione conclusosi con rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di distanze legali tra fabbricati, la misurazione va effettuata in senso lineare quando gli edifici si fronteggiano; il criterio radiale è invece estraneo a tale disciplina e attiene ad altre ipotesi, come le vedute.
- La deduzione in cassazione di un errore del consulente tecnico d'ufficio richiede una puntuale riproduzione o specifica indicazione dei passaggi dell'elaborato da cui l'errore risulterebbe, non essendo sufficiente un richiamo generico a singoli punti della perizia.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur denunciando violazione di legge o omesso esame, non consente al giudice di legittimità di verificare direttamente, attraverso il ricorso stesso, il contenuto dell'atto o della consulenza asseritamente erronei.
- Le norme urbanistiche sulle distanze possono imporre distacchi maggiori rispetto all'art. 873 c.c.; in tal caso la distanza rileva in sé, indipendentemente dal solo fronteggiarsi dei fabbricati, perché la disciplina risponde anche a esigenze di assetto urbanistico.
- Il giudice di cassazione che abbia partecipato al precedente giudizio conclusosi con rinvio non è per ciò solo incompatibile a decidere il ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio.
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