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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso da Roma Capitale in data 4.12.2023, notificato in pari data, con il quale è stata archiviata la SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente in data 17.10.2023, successivamente integrata in data 3/8.11.2023;

Giustizia amministrativa202401046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della SCIA in sanatoria relativa a opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha archiviato la SCIA in sanatoria presentata per opere edilizie abusive, deducendo: violazione degli artt. 5 e 23-bis del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 14 e ss. l. 241/1990, per la mancata acquisizione d’ufficio dei nulla osta necessari, inclusi il parere paesaggistico e quello dell’Ufficio del genio civile; travisamento dei fatti, poiché sarebbe stata attivata la procedura sismica per alcune opere; erronea qualificazione di singole opere, quali il muro di contenimento, lo spostamento del cancello carrabile e il locale tombato al piano S1, come abusive o non riconducibili all’edilizia libera; illegittimità dell’archiviazione per carenze documentali, che avrebbero dovuto determinare una richiesta di chiarimenti o integrazioni. Le opere residue comprendevano una scala interna, due scale esterne in cemento armato, un terrazzo sul solaio di copertura, modifiche delle quote del terreno, aperture e vani porta, modifiche dei prospetti e degli accessi. Roma Capitale ha sostenuto che la SCIA in sanatoria non fosse idonea a legittimare ex post gli abusi e che la sanatoria parziale fosse incompatibile con il requisito della doppia conformità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisiva la ragione ostativa concernente l’inidoneità della SCIA in sanatoria a sostituire l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001. La SCIA non può legittimare opere abusive attraverso interventi modificativi dello stato dei luoghi destinati a rendere l’opera conforme solo in futuro: per la sanatoria occorre la doppia conformità dell’opera complessivamente considerata, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Il Collegio ha inoltre ribadito l’inammissibilità della sanatoria parziale, poiché l’abuso edilizio deve essere valutato unitariamente e non mediante scomposizione delle singole opere. Ha comunque esaminato anche gli ulteriori motivi. Il primo è stato respinto perché il precedente parere di compatibilità paesaggistica non doveva essere acquisito d’ufficio: il giudizio amministrativo già intervenuto aveva annullato l’archiviazione dell’istanza paesaggistica, lasciando salva la riedizione del potere, e l’art. 23-bis del d.P.R. 380/2001 subordina l’acquisizione comunale degli atti di assenso alla richiesta espressa del privato, che non è stata provata. Il secondo motivo è stato respinto perché le opere, per la loro rilevanza strutturale, necessitavano del preventivo parere dell’Ufficio del genio civile e quello richiamato dal ricorrente non risultava esaustivo. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione della valutazione complessiva dell’intervento: il locale seminterrato, emergendo ampiamente dal suolo e determinando aumento di cubatura, non rientrava nell’edilizia libera relativa ai piani tombati; il cancello era stato spostato, e non semplicemente rifatto o reso mobile, sicché non trovavano applicazione le disposizioni regionali invocate. Le spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità deve riguardare l’opera abusiva complessivamente considerata e presuppone la conformità sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda; non è sostituibile da una SCIA condizionata a lavori futuri né consente una sanatoria parziale.

  • art. 23-bis d.P.R. 380/2001

    Per le opere soggette a SCIA, l’acquisizione comunale degli atti di assenso necessari al perfezionamento del titolo costituisce una modalità procedimentale subordinata alla richiesta espressa del privato.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’edilizia libera per i piani interrati o tombati non si applica a un locale seminterrato che emerga dal suolo, abbia autonomia edilizia e determini aumento di cubatura.

  • artt. 14 e ss. l. 241/1990

    La conferenza di servizi e l’acquisizione degli atti di assenso non erano dovute, nel caso concreto, per il parere paesaggistico, anche in ragione della disciplina speciale applicabile alla SCIA e dell’assenza di una richiesta espressa del privato.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere di compatibilità paesaggistica relativo alle opere controverse era oggetto di un precedente procedimento, la cui archiviazione era stata annullata con salvezza del potere dell’amministrazione di rideterminarsi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La SCIA in sanatoria non costituisce istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e non può legittimare opere abusive mediante interventi modificativi destinati a realizzare la conformità soltanto in futuro.
  • La sanatoria edilizia deve riguardare la costruzione abusiva nella sua unitarietà e presuppone la doppia conformità dell’intero complesso delle opere; non è ammissibile una sanatoria limitata a singole porzioni o interventi autonomamente considerati.
  • La valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e non atomistica, poiché l’impatto urbanistico deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni nel contesto immobiliare.
  • L’esenzione dall’obbligo di titolo edilizio prevista per i piani tombati non opera quando il locale, anziché essere integralmente interrato e privo di autonoma rilevanza urbanistica, emerga dal suolo, abbia autonomia edilizia o determini aumento di cubatura; tali caratteristiche devono essere provate dall’interessato.
  • Lo spostamento di un cancello non è assimilabile al semplice rifacimento o alla manutenzione di un cancello mobile e non beneficia delle disposizioni regionali previste per tali diverse fattispecie.
  • Nell’ambito della SCIA edilizia, l’acquisizione comunale degli atti di assenso propedeutici al perfezionamento del titolo è subordinata, nei casi previsti dall’art. 23-bis del d.P.R. 380/2001, a una richiesta espressa del privato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiConferenza di servizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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