Cassazione Penale, Ordinanza n. 21372/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto contro la conferma della responsabilità per ricettazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari, con cui era stata affermata la sua responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo di ricorso deduceva il difetto di motivazione della decisione di merito, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle doglianze difensive già proposte con l'atto di appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione puntuale e giuridicamente corretta su tutti i punti dedotti.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ma rileva che la motivazione della sentenza di appello su tale capo era congrua e corretta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico o manifestamente infondato la motivazione della sentenza di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e logicamente coerente su tutti i punti devoluti con l'appello, non sussiste difetto di motivazione idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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