Sentenza n. 1108/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 879/2025, depositata e resa pubblica il 25.02.2025, R.G. 7544/2024, notificata all’Amministrazione in data 31.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 879/2025, relativa all’accredito di somme sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 879/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo giudiziale mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente dell’importo complessivo di € 1.500 per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024; la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nonché la condanna alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., anche in considerazione della mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata dalla certificazione della Cancelleria, e del decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, precisando che l’incarico è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne e deve essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il TAR ha inoltre applicato, quale penalità di mora, gli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza sino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un Commissario ad acta e adottare le misure necessarie, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per disporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione sino all’insediamento del Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato, unitamente al passaggio in giudicato del titolo, tra i presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente al fine di escludere il compenso del Commissario ad acta appartenente alla stessa Amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare, già nella sentenza, un Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
- La nomina a Commissario ad acta di un dirigente o funzionario dell’Amministrazione resistente costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere fissata nella corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e rispettando le relative modalità tecniche.
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