Sentenza n. 2343/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 15 aprile 2025 un'istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha chiesto che fosse ordinata l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all'estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine giudiziale è stato ritenuto congruo in considerazione dell'elevato numero di richieste analoghe. Il Ministero dovrà verificare la coerenza dei titoli con la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, considerando l'intero complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutando l'equipollenza e, ove necessario, disponendo misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere le conseguenze dell'eventuale ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove sussistano differenze rilevanti nella formazione, l'adozione di misure compensative ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione.
Massime di principio
- Quando il termine previsto dalla disciplina speciale per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro è scaduto senza l'adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell'autorità competente, accertabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, senza limitarsi a un raffronto formale tra i singoli titoli.
- La valutazione del titolo estero deve considerare la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, anche quando essa sia stata svolta a tempo parziale, verificando se tali elementi siano equivalenti a quelli della formazione continua a tempo pieno.
- Qualora sussistano differenze formative rilevanti, l'autorità competente deve valutare l'equipollenza della qualifica e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché limitarsi a negare il riconoscimento.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e disporre preventivamente che, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta provveda entro un termine successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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