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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 891/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 891/2022, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro un’ordinanza di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro l’accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato un’ordinanza comunale di demolizione relativa a un soppalco interno a un capannone, alla sostituzione di pareti perimetrali e all’eliminazione di un container; con motivi aggiunti aveva impugnato l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la contestuale acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale al patrimonio indisponibile comunale. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo non impugnato il silenzio-rigetto formatosi su una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, e aveva respinto i motivi aggiunti in ragione della natura vincolata dell’atto repressivo. In appello sono stati dedotti, tra l’altro, l’omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo, l’error in iudicando e in procedendo, la violazione del d.P.R. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, la genericità e contraddittorietà dell’ordinanza, nonché la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione. La censura decisiva ha riguardato l’omessa pronuncia e il grave difetto motivazionale della sentenza di primo grado. Il TAR aveva infatti indicato come impugnata l’ordinanza di demolizione n. 2049/2013, mentre gli atti richiamati nell’appello e l’accertamento dell’inottemperanza del 2019 si riferivano all’ordinanza n. 2048/2013. Inoltre, la motivazione sulla formazione del silenzio-rigetto e sulla sopravvenuta carenza di interesse non risultava riferibile agli atti e alle domande effettivamente oggetto del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al primo motivo, ritenendo nulla la sentenza di primo grado per motivazione apparente e non pertinente rispetto alla domanda proposta. La pronuncia del TAR aveva omesso di esaminare effettivamente i motivi del ricorso introduttivo e aveva fondato l’improcedibilità su un atto apparentemente diverso da quello impugnato, confondendo le ordinanze di demolizione n. 2048 e n. 2049 del 2013. La motivazione del TAR, riferendosi a parti, fatti e atti non coincidenti con quelli dedotti, non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito né di esercitare il sindacato sostitutivo del giudice d’appello. Tale difetto assoluto di motivazione integra una non-decisione giurisdizionale e determina la nullità della sentenza. Applicando l’art. 105 c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al TAR Campania per l’ulteriore corso, senza esaminare nel merito le ulteriori censure relative alla demolizione e all’acquisizione. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.a.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere riconoscibile l’esercizio concreto della potestas iudicandi; la sua assenza o il suo difetto assoluto impediscono il sindacato sostitutivo del giudice d’appello.

  • art. 105 c.p.a.

    La nullità della sentenza di primo grado derivante da motivazione apparente o non pertinente impone l’annullamento della decisione e la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il TAR aveva richiamato la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità; il Consiglio di Stato ha rilevato che tale motivazione non era riferibile con certezza agli atti effettivamente impugnati.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione era stata invocata con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione delle opere e dell’area, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito della relativa censura a causa della rimessione.

  • art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    Richiamato esclusivamente per la trattazione da remoto dell’udienza camerale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza amministrativa è apparente e determina la nullità della pronuncia quando non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice e risulta palesemente non pertinente rispetto alla domanda, ai fatti o ai motivi dedotti dalle parti.
  • Il giudice d’appello non può integrare o correggere in via sostitutiva una sentenza priva di un effettivo percorso motivazionale, perché in tal caso manca una statuizione giurisdizionale concreta sulla quale esercitare il controllo devolutivo.
  • La confusione tra gli atti impugnati e l’utilizzo, quale fondamento della decisione, di fatti o provvedimenti diversi da quelli oggetto del giudizio costituiscono un difetto assoluto di motivazione quando impediscono di ricostruire il decisum e di verificare la pertinenza della decisione alla domanda proposta.
  • Quando la sentenza di primo grado è nulla per motivazione apparente o non pertinente, il giudice d’appello deve annullarla e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza sostituirsi al giudice di primo grado nell’esame originario delle domande e dei motivi non decisi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneNullità del provvedimento

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