Sentenza n. 341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 891/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 891/2022, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro un’ordinanza di demolizione e respinto i motivi aggiunti contro l’accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato un’ordinanza comunale di demolizione relativa a un soppalco interno a un capannone, alla sostituzione di pareti perimetrali e all’eliminazione di un container; con motivi aggiunti aveva impugnato l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la contestuale acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale al patrimonio indisponibile comunale. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo non impugnato il silenzio-rigetto formatosi su una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, e aveva respinto i motivi aggiunti in ragione della natura vincolata dell’atto repressivo. In appello sono stati dedotti, tra l’altro, l’omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo, l’error in iudicando e in procedendo, la violazione del d.P.R. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, la genericità e contraddittorietà dell’ordinanza, nonché la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione. La censura decisiva ha riguardato l’omessa pronuncia e il grave difetto motivazionale della sentenza di primo grado. Il TAR aveva infatti indicato come impugnata l’ordinanza di demolizione n. 2049/2013, mentre gli atti richiamati nell’appello e l’accertamento dell’inottemperanza del 2019 si riferivano all’ordinanza n. 2048/2013. Inoltre, la motivazione sulla formazione del silenzio-rigetto e sulla sopravvenuta carenza di interesse non risultava riferibile agli atti e alle domande effettivamente oggetto del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al primo motivo, ritenendo nulla la sentenza di primo grado per motivazione apparente e non pertinente rispetto alla domanda proposta. La pronuncia del TAR aveva omesso di esaminare effettivamente i motivi del ricorso introduttivo e aveva fondato l’improcedibilità su un atto apparentemente diverso da quello impugnato, confondendo le ordinanze di demolizione n. 2048 e n. 2049 del 2013. La motivazione del TAR, riferendosi a parti, fatti e atti non coincidenti con quelli dedotti, non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito né di esercitare il sindacato sostitutivo del giudice d’appello. Tale difetto assoluto di motivazione integra una non-decisione giurisdizionale e determina la nullità della sentenza. Applicando l’art. 105 c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al TAR Campania per l’ulteriore corso, senza esaminare nel merito le ulteriori censure relative alla demolizione e all’acquisizione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 88 c.p.a.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere riconoscibile l’esercizio concreto della potestas iudicandi; la sua assenza o il suo difetto assoluto impediscono il sindacato sostitutivo del giudice d’appello.
art. 105 c.p.a.
La nullità della sentenza di primo grado derivante da motivazione apparente o non pertinente impone l’annullamento della decisione e la rimessione della causa al primo giudice.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il TAR aveva richiamato la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità; il Consiglio di Stato ha rilevato che tale motivazione non era riferibile con certezza agli atti effettivamente impugnati.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione era stata invocata con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione delle opere e dell’area, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito della relativa censura a causa della rimessione.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato esclusivamente per la trattazione da remoto dell’udienza camerale.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza amministrativa è apparente e determina la nullità della pronuncia quando non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice e risulta palesemente non pertinente rispetto alla domanda, ai fatti o ai motivi dedotti dalle parti.
- Il giudice d’appello non può integrare o correggere in via sostitutiva una sentenza priva di un effettivo percorso motivazionale, perché in tal caso manca una statuizione giurisdizionale concreta sulla quale esercitare il controllo devolutivo.
- La confusione tra gli atti impugnati e l’utilizzo, quale fondamento della decisione, di fatti o provvedimenti diversi da quelli oggetto del giudizio costituiscono un difetto assoluto di motivazione quando impediscono di ricostruire il decisum e di verificare la pertinenza della decisione alla domanda proposta.
- Quando la sentenza di primo grado è nulla per motivazione apparente o non pertinente, il giudice d’appello deve annullarla e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza sostituirsi al giudice di primo grado nell’esame originario delle domande e dei motivi non decisi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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