Sentenza n. 11058/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto M_D AB05933 REG2023 0099505 2023-02-17 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 29-12-2021 al 24-03-2022, per un totale di giorni ottantasei per gli effetti del d.l. 44/2021; - del provvedimento di sospensione M_D E22422 REG2021 0023630 29-12-2021 (v. doc.2). - dell'atto propulsivo / procedimento M_D E22422 REG2021 0022869 15-12-2021 (v. doc.3); - delle direttive dello Stato maggiore della difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2); - della direttiva del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; - della direttiva dello Stato maggiore della difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; - delle circolari dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2); - delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D AB05933 REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione generale per il personale militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2); - della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione generale per il personale militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9); - dell’aggiornamento delle direttive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancata vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e decreto di detrazione dell’anzianità di grado, con i relativi atti presupposti e direttive
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio disposta per inosservanza dell’obbligo vaccinale e la conseguente detrazione dell’anzianità di grado, deducendo censure contro i provvedimenti applicativi e gli atti generali e direttive dell’amministrazione militare. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e la mancata notifica al militare menzionato nel provvedimento di detrazione, oltre all’infondatezza nel merito. La sospensione era stata notificata il 30 marzo 2022, mentre il ricorso è stato notificato l’11 aprile 2023. Il decreto di detrazione dell’anzianità indicava inoltre nominativamente un parigrado collocato in posizione migliore proprio per effetto della detrazione, il quale traeva quindi un vantaggio diretto dalla conservazione dell’atto e doveva essere evocato in giudizio quale controinteressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. La domanda contro il provvedimento di sospensione dal servizio e i relativi atti presupposti è stata dichiarata irricevibile per tardività, poiché la sospensione, notificata il 30 marzo 2022, era un atto immediatamente lesivo e il termine decadenziale era ampiamente decorso alla data di notificazione del ricorso. Il giudice ha rilevato, inoltre, che la legittimità della sospensione sarebbe stata comunque confermata alla luce di precedenti della stessa Sezione. La domanda contro il decreto di detrazione dell’anzianità e gli atti presupposti è stata dichiarata inammissibile per omessa notifica al controinteressato, individuabile sia formalmente, perché nominativamente menzionato nel provvedimento, sia sostanzialmente, perché beneficiario della migliore posizione nel ruolo. L’anzianità di grado, determinando l’ordine numerico e il livello gerarchico, può incidere anche sull’attribuzione degli incarichi e sui futuri avanzamenti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorso deve essere notificato, entro il termine decadenziale, alle amministrazioni resistenti e ad almeno un controinteressato individuato nell’atto impugnato.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La tardività della notificazione del ricorso comporta l’irricevibilità della domanda.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’omessa notifica del ricorso al controinteressato comporta l’inammissibilità della domanda.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per il rinvio alla motivazione di una precedente sentenza della Sezione su casi analoghi.
Massime di principio
- Il provvedimento di sospensione dal servizio adottato in applicazione della normativa sull’obbligo vaccinale è immediatamente lesivo e deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua notificazione; la successiva impugnazione degli atti presupposti non consente di eludere tale termine.
- Ai fini dell’individuazione del controinteressato occorre la contestuale presenza di un elemento formale, consistente nell’indicazione nominativa o nella facile individuabilità dal provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, consistente nell’interesse alla conservazione dell’atto e nel pregiudizio derivante dal suo annullamento.
- Il militare nominativamente indicato in un provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado quale soggetto collocato in posizione migliore nel ruolo è controinteressato necessario, poiché l’anzianità incide sull’ordine gerarchico e può produrre conseguenze sull’attribuzione degli incarichi e sui futuri avanzamenti.
- L’omessa notificazione del ricorso al controinteressato necessario entro il termine decadenziale comporta l’inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento che gli attribuisce un vantaggio diretto.
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