Cassazione Penale, Sentenza n. 31247/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629, 393, 610 c.p., per mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della possibile riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in violenza privata (richiamando le Sez. U. Filardo); 2) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, per carenza di motivazione concreta sulla gravità della condotta e sul rischio di reiterazione, nonché per mancata considerazione degli elementi difensivi e del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo è stato ritenuto infondato (la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha correttamente motivato la qualificazione come tentata estorsione, valorizzando la natura "oscura" dell'affare, la sproporzione tra capitale versato e profitto chiesto e le gravi intimidazioni, elementi sintomatici del dolo estorsivo). Il secondo motivo è stato invece accolto: la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari è stata ritenuta astratta e carente di concretezza rispetto all'attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto del significativo intervallo temporale dai fatti (fino al febbraio 2017) e della mancanza di elementi specifici relativi alla persistenza di rapporti o attività criminali. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e ha disposto il necessario rinvio/ristudio della misura (annullamento parziale con rinvio per nuovo esame delle esigenze cautelari).
Norme richiamate
art. 629 c.p. (estorsione)
Richiamato come fattispecie contestata (tentata estorsione): la sentenza valuta la presenza del dolo di estorsione sulla base della sproporzione del profitto richiesto e della illiceità della causa dell'investimento.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Richiamato nella comparazione con l'estorsione: si distingue dalla seconda per il diverso elemento psicologico (credenza di una pretesa esercitabile in sede giudiziaria). La Corte applica i criteri delle Sezioni Unite (Filardo) per la distinzione.
art. 610 c.p. (violenza privata)
Richiamato come possibile riqualificazione; la Corte ritiene che la coartazione finalizzata a ottenere un profitto ingiusto integri l'estorsione e non la violenza privata.
art. 416‑bis, comma 1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
L'aggravante mafiosa è valorizzata nella ricostruzione dei fatti come elemento sintomatico della gravità e del contesto criminale; tuttavia la Corte richiama che tale aggravante non è di per sé sufficiente a provare l'attualità delle esigenze cautelari senza motivazione concreta.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione.
art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa sulla persistenza delle esigenze cautelari per reati gravi)
Citato per il principio che, in presenza dell'aggravante mafiosa, opera una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari, ma di natura relativa: il giudice deve comunque valutare eventuali elementi concreti in senso contrario.
Sez. U. n. 29541/2020 (Filardo)
Giurisprudenza chiave per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell'elemento psicologico; la Corte la applica per verificare la corretta qualificazione del fatto.
Sez. U. (Spennato) e altre pronunce citate
Richiamate per i criteri di valutazione della gravità indiziaria ai fini cautelari e per delimitare l'ambito del controllo della Corte di cassazione sul giudizio del merito in materia di misure personali.
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni conta principalmente l'elemento psicologico: l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa, mentre l'esercizio arbitrario presuppone la convinzione (anche infondata ma ragionevole) di vantare un diritto azionabile in sede giudiziaria.
- La sproporzione tra capitale versato e profitto richiesto, l'assenza di una causa lecita dell'investimento e le pressioni intimidatorie sono indici rilevanti, e possono giustificare la qualificazione come estorsione quando siano indicativi di un profitto consapevolmente ingiusto.
- L'aggravante del metodo mafioso costituisce una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari, ma non esime il giudice dall'offrire una motivazione concreta e attuale sulla pericolosità dell'indagato; il mero richiamo al contesto mafioso e a precedenti lontani nel tempo può non essere sufficiente.
- Per mantenere una misura detentiva o ritenere sussistenti esigenze cautelari occorre una motivazione che specifichi elementi concreti e attuali (es. dinamiche associative recenti, condotte successive, collegamenti oggettivi) e consideri il decorso del tempo rispetto al fatto contestato.
- In ricorso per cassazione contro decisioni del riesame la Corte verifica la coerenza logica e la concretezza della motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, senza sostituirsi completamente al giudice di merito ma potendo annullare e rinviare in caso di motivazione astratta o carente.
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