Cassazione Penale, Sentenza n. 2471/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ierullo impugnava l'ordinanza del 17/05/2021 della Corte di appello di Catanzaro che aveva accolto la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice Claudio Paris e aveva dichiarato l'inefficacia del decreto che disponeva il giudizio del 31/12/2020 limitatamente alla posizione dello stesso Ierullo. Il ricorrente deduceva violazioni di norme sul conflitto di funzioni e sugli effetti della ricusazione (art. 34, comma 2-bis e connessi), sostenendo che la ricusazione avrebbe dovuto produrre l'inefficacia o la nullità del decreto di citazione a giudizio nella sua totalità anche rispetto agli altri imputati e non solo rispetto alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto che ha determinato l'incompatibilità fosse il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., atto di natura autorizzativa limitato soggettivamente a Ierullo e oggettivamente al reato relativo all'omicidio Cracolici; non risultano dal ricorso profili non personali o riferibili anche ai coimputati che avrebbero potuto giustificare un'estensione degli effetti della ricusazione. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite (Gerbino) è risultato non pertinente perché in quel caso sussisteva una comunanza della fonte del pregiudizio e più ricorrenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Ierullo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen.
Il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini è un atto autorizzativo, funzionale alla verifica delle esigenze investigative in relazione alla richiesta; l'emissione di tale decreto determina, se posto da un giudice, un potenziale pregiudizio tale da rendere incompatibile lo stesso giudice nello svolgimento delle funzioni di GUP rispetto al medesimo reato e al medesimo imputato.
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevvede l'incompatibilità del giudice chiamato a svolgere funzioni di GUP se in precedenza, nello stesso procedimento o in procedimento connesso, ha svolto funzioni di GIP o ha adottato atti (es. decreto di autorizzazione) che determinino un pregiudizio; l'effetto è personale e collegato alla fonte del pregiudizio.
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle condizioni che rendono la ricusazione suscettibile di produrre effetti; la sentenza ha richiamato l'art. 37 quale parametro applicativo delle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 326 cod. proc. pen.
Richiamato per definire la sfera delle attribuzioni del GIP e la verificabilità delle esigenze investigative rispetto alla riapertura delle indagini, utile a qualificare la natura autorizzativa del decreto ex art. 414.
Sentenza Corte Cost. n. 283 del 2000
Citata come riferimento alla nozione di incompatibilità derivante da precedenti attività svolte dal giudice che possono pregiudicare la funzione di giudice successivo.
Massime di principio
- L'accoglimento di una ricusazione per atti svolti dal giudice in qualità di GIP (es. decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.) determina effetti principalmente rispetto al soggetto e al reato direttamente interessati da quell'atto; non si estende automaticamente a tutti i coimputati.
- Per ottenere l'estensione degli effetti della ricusazione agli altri imputati è necessario dimostrare profili non personali del pregiudizio, ossia che la fonte del pregiudizio sia comune a più imputati o che l'atto contestato abbia inciso in modo non individuale sugli interessi di tutti i coimputati.
- I riferimenti a precedenti pronunce (anche delle Sezioni Unite) sono rilevanti solo se sussistono fatti analoghi, in particolare la comunanza della fonte del pregiudizio; decisioni in cui più imputati erano ricorrenti e il decreto lesivo riguardava tutti possono giustificare effetti estesi, mentre una ricusazione prospettata da un solo imputato su atti limitati al suo profilo non lo fa.
- Un ricorso che non indichi elementi specifici che colleghino il pregiudizio anche agli altri imputati è aspecifico e rischia l'inammissibilità; occorre specificare quali atti e in che modo abbiano pregiudicato la posizione di terzi.
- Conseguenze processuali: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di giustificazioni per l'irritualità, anche l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.
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