Cassazione Penale, Ordinanza n. 03005/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Catania a 3 anni di reclusione per reati fallimentari commessi in qualità di socio illimitatamente responsabile, amministratore e rappresentante legale della società poi fallita. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale specifica, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrato il dolo specifico senza motivare sul fine di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione carente e non adeguata a giustificare il rigetto della richiesta difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché la questione sull'elemento soggettivo non risultava previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato parimenti considerato non consentito e, comunque, manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e immune da illogicità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Le censure non dedotte previamente con l'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
artt. 222 e 223, secondo comma, legge fall.
Norme incriminatrici richiamate per i reati fallimentari ascritti all'imputata.
art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, legge fall.
Disposizione base dei fatti di bancarotta fraudolenta contestati, in relazione alle condotte documentali e patrimoniali richiamate nella decisione.
art. 219, terzo comma, n. 1, legge fall.
Norma richiamata ai fini dell'aggravamento/complessiva qualificazione della bancarotta contestata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non siano state previamente devolute con l'atto di appello, quando la legge richiede specifica devoluzione a pena di inammissibilità.
- La deduzione del vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo non è ammissibile in cassazione se tende, in sostanza, a introdurre una questione nuova non prospettata in appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli argomenti difensivi o tutti i dati emergenti dagli atti.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, non manifestamente illogica e supportata da criteri apprezzabili dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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