Sentenza del 04/07/2017 n. 6110 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo alla richiesta di rimborso di 21.856,00 euro per un credito IVA non utilizzato. Sosteneva che il credito fosse ricompreso nell’importo complessivo di 33.307,00 euro indicato nel bilancio finale di liquidazione alla voce "crediti" e che derivasse dalla dichiarazione IVA 2015 e, in gran parte, da una precedente procedura di rimborso autorizzata. L’Agenzia contestava l’assenza di una distinta dei crediti tale da dimostrare l’inclusione del credito IVA richiesto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia l’appello, rilevando d’ufficio che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 7 dicembre 2015, prima della richiesta di rimborso. La cancellazione aveva comportato l’estinzione della società e la cessazione dei poteri rappresentativi dell’ex liquidatore. La pretesa avrebbe dovuto essere esercitata dalla comunione dei soci subentrata nei rapporti patrimoniali residui della società estinta. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 6/2003
La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’automatica estinzione della società cancellata.
La cancellazione determina l’estinzione della società, anche se restano rapporti giuridici o crediti non ancora definiti, e fa venir meno i poteri di rappresentanza del liquidatore.
Cassazione, sentenza n. 22863/2011
Dopo l’estinzione della società, i rapporti patrimoniali residui si trasferiscono ai soci, ai quali spetta la legittimazione a farli valere.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4060/2010
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente e il subentro dei soci nei rapporti residui secondo una dinamica successoria.
Cassazione, sentenze nn. 14266/2006 e 2517/2000
Confermano il venir meno della legittimazione del liquidatore dopo l’estinzione della società e la necessità che siano i soci, o la comunione dei soci, a esercitare le pretese patrimoniali residue.
Cassazione, ordinanza n. 11100/2017
Richiamata quale orientamento recente sul trasferimento ai soci dei rapporti attivi residui dopo la cancellazione della società.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese produce, di regola, la sua estinzione immediata, anche se esistono ancora crediti o altri rapporti giuridici da definire.
- Dopo la cancellazione, l’ex liquidatore non può normalmente proporre nuove domande o agire in giudizio in nome della società estinta, perché perde la rappresentanza dell’ente.
- Le pretese patrimoniali residue della società estinta devono essere fatte valere dai soci, quali successori nei rapporti attivi non definiti, mediante una corretta individuazione della loro legittimazione processuale.
- Prima di valutare nel merito l’esistenza di un credito fiscale, il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione o l’inesistenza del soggetto che ha presentato il ricorso.
- Per ottenere un rimborso IVA è opportuno documentare in modo analitico il credito, collegandolo alle dichiarazioni fiscali, alle precedenti procedure e alle singole poste del bilancio finale di liquidazione.
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