Ordinanza n. 63/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo, Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e Liceo Scientifico – Santa Croce di Magliano, n. A0416F8 Registro Ufficiale -0001894 – VI.8 – del 13.03.2026, pubblicato in pari data, con cui veniva comunicato a tutti i genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia e Primaria di Colletorto che per l’anno scolastico 2026/2027 l’orario di scuola non avrebbe subito modifiche; - della nota A0416F8 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001767 - II.8 - del 10/03/2026 – avviso n.110, avente ad oggetto la “Convocazione riunione relativa alla richiesta di rimodulazione dell’articolazione oraria per la scuola primaria di Colletorto.” - degli eventuali verbali della riunione tenutasi il 12.3.2026 di cui alla “Convocazione riunione relativa alla richiesta di rimodulazione dell’articolazione oraria per la scuola primaria di Colletorto” nonché degli eventuali atti e provvedimenti istruttori connessi alla stessa; - di ogni altro ed ulteriore atto, presupposto, consequenziale annesso e connesso ai succitati provvedimenti, anche dagli estremi sconosciuti, che dovesse ritenersi lesivo della posizione degli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della dirigente scolastica sul mantenimento dell’orario scolastico per l’anno 2026/2027, connessa alla convocazione della riunione sulla richiesta di rimodulazione dell’orario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione della dirigente scolastica con cui veniva reso noto ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Colletorto che, per l’anno scolastico 2026/2027, l’orario scolastico non sarebbe stato modificato. Sono stati inoltre impugnati l’avviso di convocazione della riunione relativa alla richiesta di rimodulazione dell’articolazione oraria, gli eventuali verbali della riunione e gli atti connessi. La domanda cautelare era diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti. Dal testo emerge che il ricorso contestava anche l’incompetenza della dirigente scolastica ad assumere determinazioni in materia di rimodulazione dell’orario scolastico. Le esigenze dei ricorrenti erano collegate alla modifica dell’orario e, secondo quanto rappresentato negli atti, alle modalità di organizzazione del servizio scuolabus e della mensa scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nel sommario esame proprio della fase cautelare, seria l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni. In particolare, è stata considerata dubbia la natura autoritativa della nota della dirigente scolastica, anche alla luce della contraddizione derivante dalla deduzione, nello stesso ricorso, dell’incompetenza della dirigente ad adottare determinazioni sulla rimodulazione dell’orario. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto serie e non irragionevoli le ragioni ostative alla variazione oraria, connesse all’organizzazione dello scuolabus e della mensa; ha rilevato che la partecipazione dei genitori alle riunioni appariva adeguatamente garantita; ha giudicato dubbia la consistenza numerica dei genitori favorevoli rispetto a quelli contrari; e ha osservato che, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, i competenti organi dell’amministrazione scolastica avrebbero potuto adottare gli eventuali provvedimenti amministrativi necessari. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, sulla base di una valutazione sommaria degli atti e delle ragioni prospettate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando risulti seria l’eccezione di inammissibilità del ricorso derivante dalla natura non autoritativa dell’atto impugnato, senza necessità di definire in via conclusiva la relativa questione.
- La deduzione dell’incompetenza dell’organo autore dell’atto può incidere sulla stessa qualificazione dell’atto come provvedimento autoritativo: se l’organo è ritenuto privo del potere di adottare la determinazione contestata, deve essere verificato se l’atto abbia effettivamente natura lesiva e impugnabile.
- Nella valutazione cautelare di decisioni organizzative relative al servizio scolastico, assumono rilievo le esigenze obiettive di organizzazione dei servizi connessi, quali trasporto scolastico e refezione, nonché l’adeguatezza della partecipazione degli interessati.
- La tutela cautelare può essere negata quando la situazione organizzativa non evidenzi con sufficiente chiarezza la prevalenza dell’interesse dei ricorrenti e non sia escluso che, prima dell’attuazione della misura contestata, gli organi competenti possano adottare ulteriori provvedimenti amministrativi.
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