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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19057/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali maturati per attività svolta in favore di un cliente in più giudizi e in attività stragiudiziale, ai sensi dell'art. 28 della legge professionale forense, come richiamato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando come giudici competenti, a seconda delle singole voci di credito, la Corte d'appello e il giudice di pace, e aveva disposto la riassunzione. Riassunta la causa davanti alla Corte d'appello, quest'ultima ha a sua volta dichiarato la propria incompetenza e ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il ricorrente sosteneva che la competenza dovesse essere attribuita all'ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la causa ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite, mentre la questione centrale era se quel criterio operasse anche quando l'ultimo intervento della Corte d'appello fosse solo su reclamo incidentale nel procedimento di separazione. Il cliente si era costituito eccependo anche la mancata conciliazione preventiva e sostenendo di dovere un importo molto inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno, ritenendo che non trovasse applicazione il criterio dell'ultimo ufficio giudiziario di merito indicato dalle Sezioni Unite per i compensi dell'avvocato relativi a più gradi o fasi del giudizio, perché nel caso concreto l'intervento della Corte d'appello nei reclami ex art. 708 c.p.c. aveva natura incidentale e non definitoria del merito della controversia. La Corte ha inoltre valorizzato la qualità di consumatore del cliente e ha affermato che opera il foro inderogabile del consumatore, prevalente anche sul foro speciale previsto per la liquidazione dei compensi professionali. Ha quindi rimesso l'intera domanda al Tribunale territorialmente competente, escludendo il frazionamento della pretesa in giudizi separati.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 13 giugno 1942, n. 794

    norma sostanziale richiamata per la liquidazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del cliente

  • art. 34, comma 16, lett. a), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    ha modificato il procedimento per la liquidazione dei compensi professionali forensi

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    foro speciale del procedimento di liquidazione dei compensi, ma nel caso concreto recessivo rispetto al foro del consumatore

  • art. 702 c.p.c.

    rito utilizzato per introdurre la domanda

  • art. 702-ter c.p.c.

    base dell'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l'incompetenza

  • art. 45 c.p.c.

    fondamento del regolamento di competenza d'ufficio

  • art. 708 c.p.c.

    i provvedimenti resi in sede di reclamo nel giudizio di separazione sono stati ritenuti incidentali e non definitori del merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato per affermare l'esigenza di tutela effettiva del diritto di difesa e di evitare frammentazioni processuali

  • art. 6 CEDU

    richiamato in coerenza con il principio di effettività e celerità della tutela

  • art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206/2006

    indicato quale base del foro inderogabile del consumatore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    rito camerale di trattazione del regolamento

  • art. 378 c.p.c.

    memoria depositata dal Procuratore generale

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse dall'avvocato per il pagamento dei compensi, il foro speciale previsto dal procedimento di liquidazione non prevale sul foro inderogabile del consumatore quando il cliente abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
  • Il criterio dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa, elaborato per i compensi dell'avvocato relativi a più fasi o gradi del giudizio, presuppone che l'ultimo intervento sia una pronuncia di merito o comunque definitoria della controversia; non opera se l'intervento successivo ha natura meramente incidentale.
  • In presenza di una domanda di compensi riferita a più attività professionali collegate, deve evitarsi il frazionamento della pretesa in più giudizi quando non vi sia un concreto interesse alla trattazione separata, dovendosi privilegiare una risposta unitaria ed esauriente.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio è tempestivo quando la questione di competenza sia stata sollevata sin dalla prima udienza e le parti abbiano avuto solo facoltà di interloquire sul punto.
  • Ai fini della competenza per i compensi professionali, la qualifica di consumatore del cliente va verificata in concreto in base alla natura estranea all'impresa o alla professione delle cause in cui l'attività è stata prestata.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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