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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40078/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva disposto la consegna (mandato d'arresto europeo emesso il 03/10/2025 da Marbella) per reati relativi ad un'associazione per delinquere finalizzata a furti aggravati e falsi commessi in Spagna, nonché per essere stato tratto in arresto in Italia il 09/10/2025. Il ricorrente ha contestato che la consegna fosse disposta nonostante fosse già indagato in Italia e destinatario di misura cautelare per la medesima associazione (cfr. ordinanza cautelare del GIP di Reggio Emilia del 29/08/2025), invocando la violazione degli artt. 18, 18-bis e 24 della legge 22 aprile 2005 n.69 e lamentando vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe verificato la coincidenza delle imputazioni associative tra i due procedimenti e non avrebbe valutato la facoltà di rifiuto o il rinvio del giudizio a favore dell'Autorità giudiziaria italiana.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la Corte di appello di Brescia si era limitata a prendere atto della richiesta di consegna senza esaminare compiutamente la coincidenza tra l'associazione contestata in Spagna e quella oggetto del procedimento pendente in Italia e senza valutare la facoltà discrezionale di rifiuto prevista dall'art. 18-bis, lett. b). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia perché proceda a una verifica della coincidenza tra le contestate associazioni criminose e alla valutazione, in conformità alla normativa, dell'eventuale rifiuto facoltativo della consegna o dell'interesse dell'Italia a procedere. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla consegna, ma è stato disposto un nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis

    la Corte di appello "può rifiutare la consegna nei seguenti casi: a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, ...; b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale"

    La norma attribuisce all'autorità giudiziaria richiesta una facoltà discrezionale di rifiuto della consegna quando sussiste identità del fatto e pendenza di un procedimento in Italia; il giudice deve verificare la coincidenza fattuale delle imputazioni e valutare l'interesse dell'Italia a procedere, garantendo anche la tutela del principio del ne bis in idem.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18

    Disciplina il rifiuto obbligatorio della consegna in presenza di provvedimenti definitivi nazionali; nel caso esaminato la Corte ha correttamente ritenuto che l'art.18, riferendosi a provvedimenti irrevocabili, non fosse direttamente applicabile.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 24

    Regola il rinvio della consegna quando la persona deve essere processata nello Stato richiesto; la Corte di appello avrebbe dovuto valutare se ricorressero i presupposti per il rinvio a favore del procedimento italiano.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione di annullamento e rinvio.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita le censure di vizio di motivazione ammissibili in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che parte delle doglianze prospettate non erano ammissibili secondo questa disciplina, pur riconoscendo la fondatezza del motivo relativo all'art. 18-bis.

Massime di principio

  • Quando una richiesta di consegna riguarda fatti in parte commessi in Italia e in parte all'estero, il giudice italiano deve verificare la coincidenza fattuale delle imputazioni tra il mandato estero e il procedimento italiano prima di decidere sulla consegna.
  • L'art. 18-bis della legge n.69/2005 attribuisce una facoltà discrezionale di rifiuto della consegna se per lo stesso fatto è pendente un procedimento penale in Italia; tale facoltà richiede una motivazione che dimostri l'esame della sovrapposizione delle fattispecie e dell'interesse nazionale a procedere.
  • La mera esistenza di una misura cautelare o di indagini in Italia impone al giudice di approfondire la corrispondenza delle contestazioni (non è sufficiente una asserita affermazione generica di sovrapposizione).
  • Il rinvio della consegna (art.24) va valutato quando il soggetto deve essere processato in Italia; il giudice deve ponderare eventuali esigenze processuali italiane e la tutela del ne bis in idem.
  • La decisione sul rifiuto o sul rinvio della consegna è discrezionale, ma la discrezionalità richiede un necessario e specifico esame motivato dei fatti e delle imputazioni; la mancanza di tale esame può determinare l'annullamento in sede di legittimità.
  • Per il difensore: documentare e prospettare con chiarezza la corrispondenza tra le imputazioni nazionali e quelle estere e l'interesse dello Stato italiano al giudizio è cruciale per ottenere il rifiuto o il rinvio della consegna.

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